Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 12 giugno 2019, n. 15752

Presidente: Mammone - Relatore: De Stefano

RILEVATO CHE

Diego R. propone, con atto notificato il 27 marzo 2017, regolamento di giurisdizione in relazione a quello che definisce «giudizio promosso» da lui ed «incardinato innanzi al Tribunale di Spoleto, Sezione Civile ... r.g. n. 68/2009» del Tribunale di Spoleto, tale intendendo la procedura di espropriazione immobiliare intentata ai suoi danni da Aspra Finance s.p.a. (mandataria di Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) in forza di contratto di mutuo fondiario per un credito di Euro 172.900,19, in cui - intervenuta Equitalia Centro s.p.a. - il g.e. ha respinto, con ordinanza 17 gennaio 2017, l'istanza dell'esecutato di sospensione della vendita per la pendenza di un accertamento tecnico preventivo per la determinazione dell'esatto ammontare del credito;

resiste con controricorso, notificato a mezzo p.e.c. il 2 maggio 2017, Arena NPL One s.r.l. (cessionaria del credito azionato da Aspra Finance s.p.a. tramite la mandataria Unicredit Credit Management s.p.a.) tramite l'attuale mandataria Dobank s.p.a. (già Unicredit Credit Management s.p.a.);

CONSIDERATO CHE

il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte: infatti (fin da Cass., Sez. un., 26 ottobre 2000, n. 1139), «a seguito della nuova formulazione dell'art. 367 c.p.c., così come introdotta dall'art. 61 della l. n. 353 del 1990, il disposto dell'art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso dell'inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l'ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione»; «pur costituendo, difatti, l'esecuzione forzata uno degli aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti (poiché il processo esecutivo si svolge dinanzi ad un giudice dotato del potere di realizzare coattivamente il diritto della parte istante, e poiché detto giudice è tenuto pure sempre a verificare d'ufficio l'esistenza o meno della propria giurisdizione), la lettura del combinato disposto dei citati artt. 41 e 367 del codice di rito postula, oggi, il necessario abbandono dell'interpretazione estensiva della norma dettata in tema di regolamento di giurisdizione, e la collocazione del rimedio processuale de quo nell'alveo di quel solo processo (quello, appunto, di cognizione) nel quale pare legittimo il riferimento ad una "decisione di merito di primo grado" avente natura di sentenza, e ad organi quali "il giudice istruttore ed il collegio" (cui spetta, ex art. 367 nuovo testo, il potere di decidere sulla sospensione del procedimento), laddove, nel processo esecutivo, manca sia uno sviluppo "per gradi", sia la pronuncia di decisioni aventi natura di sentenza, sia un organo giurisdizionale designato ex lege come "giudice istruttore", parlando la legge, viceversa, di "giudice dell'esecuzione"» (conformi, tra molte: Cass., Sez. un., ord. 30 settembre 2005, n. 19172; Cass., Sez. un., ord. 8 marzo 2006, n. 4912; Cass., Sez. un., ord. 7 luglio 2009, n. 15855; Cass., Sez. un., ord. 20 settembre 2017, n. 21855): principio esteso anche alle opposizioni esecutive (Cass., Sez. un., ord. 13 dicembre 2007, n. 26109; Cass., Sez. un., ord. 27 maggio 2008, n. 13633; Cass., Sez. un., ord. 19 maggio 2016, n. 10320);

in altri termini, tutte le questioni concernenti il problema se esista o meno un titolo esecutivo, o se il credito sia o meno liquido ed esigibile, o se il bene sia pignorabile o meno, possono riguardare soltanto la legittimità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma non la giurisdizione, la quale è attribuita sempre e comunque al giudice ordinario nell'esecuzione forzata per crediti di somme di denaro, qualunque ne sia l'origine (in tal senso v. già le remote Cass., Sez. un., 7631/1993 e 12060/1993);

all'inammissibilità del regolamento segue la condanna del ricorrente alle spese in favore della sola controparte che qui si è difesa;

peraltro, non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione (tra innumerevoli: Cass., Sez. un., ord. 16 maggio 2013, n. 11826), non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto da Diego R. in relazione alla procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 68/2009 r.g.e. del Tribunale di Spoleto.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.