Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 5 luglio 2019, n. 1205

Presidente: Severini - Estensore: Di Popolo

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, N. Giuseppe Giandomenico, N. Antonio, N. Francesco e N. Raffaele Carlo impugnavano, chiedendone l'annullamento la determinazione n. 765 del 20 dicembre 2018, con la quale il Responsabile del Settore Patrimonio, Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Baronissi aveva disposto, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, l'acquisizione coattiva del fondo ubicato in Baronissi, via Raffaello, e censito in catasto al foglio 9, particella 1617;

- a sostegno dell'esperito gravame, deducevano, in estrema sintesi, che: il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dall'organo dirigenziale, a tanto incompetente, anziché dall'organo consiliare di governo dell'ente locale, all'uopo deputato dall'art. 42, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 267/2000; erroneamente l'indennizzo per il pregiudizio derivante dalla disposta acquisizione sanante sarebbe stato commisurato al valore venale del bene all'epoca dell'avvio della procedura espropriativa, anziché all'epoca attuale (o comunque all'epoca di avvenuta trasformazione irreversibile del bene medesimo); del pari erroneamente, ai fini del calcolo dell'indennizzo in parola, l'area acquisita al patrimonio pubblico sarebbe stata considerata inedificabile, anziché edificabile;

- costituitosi l'intimato Comune di Baronissi, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, nonché l'infondatezza del ricorso;

- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 16 aprile 2019 per la trattazione dell'incidente cautelare;

- nell'udienza camerale emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato, in rito, che:

- sul petitum sostanziale volto a far valere l'erronea quantificazione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 sussiste, per ius receptum, la giurisdizione del giudice ordinario;

- in particolare, in tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, ove si discuta - come, appunto, nella specie - della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la c.d. acquisizione sanante, sono, quindi, devolute, in unico grado, alla Corte d'appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150/2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della acquisizione sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., n. 15283/2916; n. 15343/2018; n. 28572/2018; n. 33539/2018; C.d.S., sez. IV, n. 4550/2017; n. 5739/2018; n. 6272/2018);

- nella fattispecie di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, l'illecita o illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico costituisce, infatti, solo un presupposto dell'acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri presupposti normativi, l'indennizzo previsto per la perdita della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, e la controversia sulla sua determinazione e corresponsione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 53 del d.P.R. n. 327/2001 e 133, lett. g), c.p.a. (cfr. Cass., sez. un., n. 2583/2018; n. 11180/2018);

Considerato, in merito alla proposta censura di incompetenza, esulante dal perimetro delle questioni sul quantum indennitario, che:

- la competenza all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante è riservata al Consiglio comunale, in quanto riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione ex art. 42, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 267/2000, che dispone doversi adottare con delibera consiliare gli «acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari», così ricomprendendo anche l'ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 (cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, n. 775/2010; sez. V, n. 7472/2010; sez. IV, n. 2810/2018; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, n. 750/2014; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 219/2016; n. 5031/2018);

- conseguentemente, il provvedimento impugnato è viziato da incompetenza, siccome adottato dal Responsabile del Settore Patrimonio, Ambiente e Lavori Pubblici, anziché dal Consiglio comunale di Baronissi;

Ritenuto, in conclusione, che:

- alla stregua delle considerazioni svolte: quanto alle contestazioni rivolte alla determinazione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale amministrativo regionale, dovendosi individuare, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., nel giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale il processo andrà riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali delle domande proposte; quanto alla rassegnata censura di incompetenza, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

- con riguardo alle spese di lite, appare equo disporne l'integrale compensazione tra le parti, restando a carico del parzialmente soccombente Comune di Baronissi il pagamento del contributo unificato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, in parte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando nel giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta, e in parte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla la determinazione del Responsabile del Settore Patrimonio, Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Baronissi n. 765 del 20 dicembre 2018.

Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, il cui pagamento rimane a carico del Comune di Baronissi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Del Giudice, B. Locoratolo

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