Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 26 agosto 2019, n. 5861
Presidente: Taormina - Estensore: Rocco
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attuale appellato, dott. Marcello D.F., è proprietario nel territorio comunale di Squinzano (LE) di un'area identificata in catasto al foglio 35 dalle particelle nn. 32, 450 e 524.
Per effetto del Piano urbanistico generale (PUG) adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 dd. 7 aprile 2003 e definitivamente approvato con deliberazione n. 2 dd. 27 gennaio 2006 tale area è stata inserita in parte nella zona B11 (residenziale esistente urbanisticamente definita) ed in parte nella zona D4 (zona di ampliamento per il piano insediamento produttivo - p.i.p.); altra parte dell'area sopradescritta è stata viceversa destinata a zona di rispetto in funzione di una strada la cui realizzazione è parimenti prevista dal medesimo PUG.
1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 697 del 2006 innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, il D.F. ha pertanto chiesto l'annullamento degli atti di formazione del nuovo PUG del Comune di Squinzano, ed in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 20 marzo 2002 recante l'adozione del Documento programmatico preliminare (DPP) relativo alla nuova pianificazione, della predetta deliberazione consiliare n. 13 del 2003 recante l'adozione del nuovo strumento urbanistico, della deliberazione consiliare n. 25 dd. 19 maggio 2004 recante l'esame delle osservazioni presentate dai privati interessati e di conseguente adozione definitiva del PUG; del verbale n. 2 della Conferenza di Servizi dd. 24 ottobre 2005; del verbale della medesima Conferenza di Servizi dd. 7 novembre 2005; della predetta deliberazione consiliare n. 2 del 2006 recante l'approvazione del medesimo PUG, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 16 febbraio 2006; nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente.
Il D.F. ha dedotto al riguardo i seguenti ordini di censure
1) Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa; difetto di motivazione; violazione dei principi generali in materia di pianificazione del territorio; difetto assoluto di istruttoria; illogicità e ingiustizia manifesta.
2) Violazione dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444; violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica; illogicità ed irrazionalità manifesta.
3) Contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione dell'art. 11, comma 6, della l.r. 27 luglio 2002, n. 30; difetto di motivazione; illogicità e irrazionalità manifesta.
1.3. In tale primo grado di giudizio non si è costituito il Comune di Squinzano; né si sono costituiti la Regione Puglia e il Sig. Vincenzo T., ivi evocato quale controinteressato.
1.4. Con sentenza n. 551 dd. 21 febbraio 2008 la Sezione I dell'adito T.A.R. ha accolto il ricorso annullando il sopradescritto PUG "nei limiti dell'interesse del ricorrente e salvi restando gli ulteriori provvedimenti, da adottarsi nel rispetto delle statuizioni contenute nella presente sentenza".
Il giudice di primo grado ha rilevato in tal senso che "il ricorrente lamenta, sostanzialmente, dopo aver formulato osservazioni in tal senso anche nel procedimento di pianificazione, l'irragionevolezza della conformazione urbanistica imposta alla propria area. Quest'ultima, pur rientrando nell'ambito di una maglia omogenea all'interno di un perimetro stradale, ha subito due distinte qualificazioni, di cui l'una, quella ad attività produttive, sarebbe inconciliabile con l'altra, quella residenziale. In effetti, dalla relazione versata dal ricorrente, a firma del consulente di parte, ing. Luigi Rampino, si desume la fondatezza delle censure prospettate. L'area del medesimo ricade all'interno di una maglia omogenea, che interessa parte di una zona di piano, identificabiile in modo non arbitrario da un perimetro stradale, e che si caratterizza per essere conformata urbanisticamente, per la parte assolutamente predominante, come zona B11. In particolare, il terreno del ricorrente, pur rientrando in tale maglia ideale, ne risulta per una parte stralciato, in modo evidentemente disarmonico, già sotto il profilo della rappresentazione grafica. Né si rinviene una giustificazione ragionevole a tale disomogenea previsione che - pur imponendo notevole sacrificio al ricorrente (anche in considerazione della divisione del suo fondo in due zone urbanistiche distinte) - appare vieppiù in contrasto con un elementare canone logico che imporrebbe - in difetto di precise indicazioni in senso contrario (che non sono emerse neanche in giudizio, non essendosi costituita l'amministrazione) - di prevedere la localizzazione di attività produttive, quantomeno nei lotti situati al di là della strada che traccia il confine della zona residenziale. Quanto sopra è sufficiente per il pieno accoglimento del ricorso in epigrafe, con il conseguente assorbilento delle ulteriori censure".
Il medesimo giudice ha disposto l'integrale compensazione delle spese e degli onorari di tale primo grado di giudizio.
2.1. Con l'appello in epigrafe il Comune di Squinzano chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendo i seguenti ordini di motivi.
1) Erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, carenza di motivazione, difetto assoluto di istruttoria, violazione dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.
2) Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica, illogicità e irrazionalità manifesta.
3) Violazione - sotto ulteriore profilo - dei principi generali in materia urbanistica.
2.2. Si è costituito in tale ulteriore grado di giudizio il dott. Marcello D.F., replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell'appello.
2.3. Non si sono viceversa costituiti nel presente grado di giudizio la Regione Puglia e il parimenti intimato Sig. Vincenzo T.
2.4. Con ordinanza n. 3377 dd. 24 giugno 2008 la Sezione IV di questo Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata, avanzata dalla parte appellante a' sensi dell'allora vigente art. 33, terzo e quarto comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, "considerato che non si ravvisa, allo stato, un danno attuale per l'interesse dell'amministrazione, in quanto dalla tipizzazione delle aree di proprietà del D.F. in senso conforme alle aspettative di quest'ultimo, per effetto della sentenza impugnata, non discende direttamente un potenziale pericolo di alterazione dell'assetto del territorio".
2.5. Con memoria depositata il 24 aprile 2019 l'appellante Comune ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
2.6. In data 29 aprile 2019 il patrocinio dell'appellato D.F. ha depositato agli atti del presente giudizio copia della deliberazione della Giunta Comunale di Squinzano n. 213 dd. 21 gennaio 2008, nonché copia della deliberazione del Consiglio Comunale di Squinzano n. 8 dd. 29 gennaio 2010.
Con il primo di tali provvedimenti la Giunta Comunale, dopo aver premesso che avverso il PUG sopradescritto "vennero prodotti diversi ricorsi giurisdizionali ... per alcuni dei quali sono state emanate dal Tribunale amministrativo regionale adito le relative sentenze, come di seguito riportato, con le quali sono state accolte le richieste avanzate con i ricorsi stessi ... (omissis) ... D.F. Marcello sentenza n. 551 del 2008", ha "ravvisata la necessità di adeguarsi alle decisioni del T.A.R. e di conseguenza recepire le stesse nel vigente PUG opportunamente adottando apposita "variante" nel rispetto delle procedure della l.r. 27 luglio 2001, n. 20".
La Giunta ha pertanto conferito in tal senso un incarico a due professionisti esterni per la redazione di tale variante.
Con il secondo provvedimento il Consiglio Comunale ha quindi preso atto della variazioni apportate al vigente PUG per effetto degli elaborati tecnici dei professionisti incaricati a' sensi dell'anzidetta deliberazione giuntale e ha conseguentemente deliberato di "approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, punto 1, della l.r. 20 del 2001 ogni singola modifica in relazione ai portati di ogni provvedimento giurisdizionale come di seguito indicato ... (omissis) ... D.F. Marcello sentenza n. 551 del 2008".
Con il medesimo provvedimento il Consiglio Comunale ha pure dato "atto che le variazioni apportate, di adeguamento a ordinanze giurisdizionali, non costituiscono modifica di carattere strutturale e non incidono significativamente sul dimensionamento del PUG in termini volumetrici, né sui relativi "standards" urbanistici, per cui il presente provvedimento non è soggetto a verifica di compatibilità regionale e provinciale".
2.7. A sua volta in data 3 maggio 2019 il Comune di Quinzano ha depositato agli atti del presente giudizio una certificazione dd. 18 aprile 2019 a firma dell'Istruttore nonché del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Squinzano, del seguente tenore: "Oggetto: Ricorso innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - II Sezione N.G.R. 4465 del 2008. Comune di Squinzano/D.F. Marcello e altri. A seguito di richiesta presentata dall'Avv. Guido Cezzi, difensore del Comune di Squinzano nel giudizio indicato in oggetto, si attesta che i terreni di proprietà D.F. Marcello ed identificati catastalmente alle particelle nn. 32 e 524 del foglio n. 35, nonché la particella n. 450 del foglio 35, ad oggi, non sono stati interessati da modifica alcuna dello stato dei luoghi, né è stato richiesto ad oggi alcun atto autorizzativo (permesso di costruire, segnalazione certificata d'inizio di attività, ecc.) in conformità alla tipizzazione edilizia B11 (residenziale esistente urbanisticamente definita) data dalla sentenza n. 551 del 21 febbraio 2008 del T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce in luogo della originaria tipizzazione D4 (zona ampliamento P.I.P.) risultante dal Comune di Squinzano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2006 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il 16 febbraio 2006. Si precisa che a seguito di intervenuto frazionamento la particella n. 524 del foglio 35 è stata rinominata nelle seguenti particelle: 729 - 730 - 731 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 e che le particelle rinominate rinvenienti dalla particella n. 524 del foglio 35 e relative al giudizio in oggetto meglio emarginato sono le seguenti: 729 - 730 - 746; nessuna variazione catastale per le particelle n. 32 e 450 del foglio 35".
2.8. Nondimeno, con ulteriore memoria depositata il 10 maggio 2019 il medesimo Comune di Squinzano ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
2.9. Con atto a firma sia dell'appellato che del suo patrocinio, notificato alla controparte il 24 maggio 2019 e depositato il giorno successivo, la parte appellata ha testualmente dichiarato "di rinunciare all'azione, al ricorso di primo grado n. 697 del 2006 proposto dinanzi al T.A.R. Puglia - I Sezione di Lecce ed agli effetti della sentenza n. 551 del 2008 che lo ha concluso, con compensazione delle spese".
2.10. All'odierna pubblica udienza il patrocinio dell'appellante Comune, nel dare riscontro all'atto di rinuncia, ha chiesto al Collegio che nella sentenza che dà atto della rinuncia medesima siano esplicitamente precisati gli effetti da essa dispiegati sugli atti medio tempore emanati dall'amministrazione comunale con riguardo al fondo di proprietà dell'attuale appellato a far tempo dalla data di pubblicazione della sentenza qui impugnata sino alla data odierna.
L'appello è stato quindi trattenuto per la decisione.
3.1. Tutto ciò premesso, va innanzitutto opportunamente precisato che, con riguardo alle diverse ipotesi di pronunce giudiziali in rito contemplate dall'art. 35 c.p.a., qualora non vi siano repliche ovvero diverse richieste ex adverso, sussiste il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, con la conseguenza che la parte ricorrente, sino a quando la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione, potendo sempre dichiarare di non avere interesse alla decisione (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1276).
Invero, come ha puntualmente avuto modo di rilevare a suo tempo C.d.S., Sez. V, 11 novembre 2011, n. 5971, la rinuncia in appello al ricorso di primo grado, e consequenzialmente agli effetti della sentenza che lo ha definito, configura di per sé una causa estintiva del giudizio che indefettibilmente comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata: e ciò - si badi - anche se nel codice del processo amministrativo attualmente in vigore non è contenuta una norma specifica di eguale tenore rispetto all'art. 34, primo comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 che - per l'appunto - contemplava le ipotesi di annullamento senza rinvio da parte del giudice di appello.
La fattispecie si configura infatti - sempre e comunque - quale ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (cfr. al riguardo, ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 244; Sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4410 e sez. V, 12 giugno 2009, n. 3783, tutte ovviamente pronunciate nell'epoca previgente all'attuale codice di rito).
Tale istituto seguita pertanto a vigere anche nell'attuale ordinamento processuale quale vera e propria "norma di diritto vivente" e, pertanto, anche nell'attuale vigenza del codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, qualora in appello il ricorrente in primo grado rinunci al relativo ricorso e, di conseguenza, agli effetti della sentenza che lo ha definito, sussiste una causa estintiva del giudizio che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata, essendo sopravvenuto un difetto di interesse alla decisione (così, anche da ultimo, C.d.S., Sez. III, 5 febbraio 2019, n. 870, cfr., altresì, sul punto C.d.S., Sez. IV, 3 agosto 2017, n. 3883).
In dipendenza di tutto ciò, quindi, il Collegio non può che prendere atto, a' sensi dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. della ritualità della rinuncia al ricorso a suo tempo proposto in primo grado dal dott. Marcello D.F. e - conseguentemente - annullare senza rinvio la sentenza qui impugnata.
3.2. Per quanto attiene agli effetti che la rinuncia dispiega nei riguardi degli atti intervenuti medio tempore e che alla data odierna seguitano ad assumere incidenza nei rapporti tra le parti, va precisato che - in via del tutto inequivoca - la stessa formula utilizzata per la rinuncia al ricorso proposto in primo grado testualmente comporta anche la rinuncia "agli effetti della sentenza n. 551 del 2008", a suo tempo resa in accoglimento del ricorso anzidetto.
In dipendenza di ciò, pertanto, ogni atto medio tempore emanato dall'amministrazione appellante nella dichiarata ed univoca volontà di conformare l'azione amministrativa al contenuto di tale sentenza non può - ora - che essere caducato: e ciò in dipendenza del venir meno dello stesso presupposto che ne aveva consentito l'emanazione.
3.3. A' sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a. il Collegio reputa che sussistano idonee ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia formulata dal dott. Marcello D.F. al ricorso da lui proposto in primo grado e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza n. 551 dd. 21 febbraio 2008 pronunciata dalla Sezione I del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.