Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 12 settembre 2019
«Rinvio pregiudiziale - Politica industriale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 98/34/CE - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione - Articolo 1, punto 11 - Nozione di "regola tecnica"».
Nella causa C-299/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landgericht Berlin (Tribunale regionale di Berlino, Germania), con decisione dell'8 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2017, nel procedimento VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH contro Google LLC, succeduta alla Google Inc.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, punti 2, 5 e 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18) (in prosieguo la «direttiva 98/34»).
2. Tale domande è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH (in prosieguo: la «VG Media») e la Google LLC in merito alla pretesa violazione da parte di Google di diritti connessi al diritto d'autore.
Contesto normativo
La direttiva 98/34
3. L'articolo 1, punti da 2 a 5 e 11, della direttiva 98/34 così dispone:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(...)
2) "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.
Ai fini della presente definizione si intende:
- "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
- "per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
nell'allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.
(...)
3) «specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.
Il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio (...), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
4) "altro requisito": un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
5) "regola relativa ai servizi": un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.
(...)
Ai fini della presente definizione:
- una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
- una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale.
(...)
11) "regola tecnica" una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
- le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.
Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che la Commissione [europea] deve elaborare anteriormente al 5 agosto 1999 nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5.
Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura».
4. L'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva recita:
«Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».
5. La direttiva 98/34 è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1), che è entrata in vigore il 7 ottobre 2015, ossia successivamente ai fatti di cui al procedimento principale.
Il diritto tedesco
6. Con l'achtes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (ottava legge che modifica la legge sul diritto d'autore), del 7 maggio 2013 (BGB1. 2013 I, pag. 1161), la sezione 7, rubricata «Tutela dell'editore di quotidiani e periodici», relativa ai diritti connessi degli editori di quotidiani e periodici, è stata inserita, con effetto a far data dal 1° agosto 2013, nella seconda parte del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (legge relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi, in prosieguo l'«UrhG»). Tale sezione 7 si compone dei tre articoli seguenti.
7. L'articolo 87f dell'UrhG, rubricato «Editori di quotidiani e periodici» dispone quanto segue:
«1. Il produttore di un prodotto editoriale (editore di quotidiani e periodici) ha il diritto esclusivo di rendere accessibile al pubblico il prodotto editoriale o parti di esso a scopi commerciali, ad eccezione di singole parole o estratti di testo di porzioni ridotte. Se il prodotto editoriale è stato creato nell'ambito di un'impresa, il titolare dell'impresa è considerato il produttore.
2. Un prodotto editoriale è la preparazione tecnico-redazionale di contributi giornalistici nell'ambito di una raccolta pubblicata periodicamente su qualsiasi supporto, sotto un unico titolo, che, alla luce delle circostanze complessive, sia da considerarsi espressamente peculiare della casa editrice e non assolva primariamente finalità di autopromozione. I contributi giornalistici sono, più specificamente, articoli e illustrazioni funzionali alla diffusione d'informazioni, alla formazione di opinioni o all'intrattenimento».
8. L'articolo 87g dell'UrhG, rubricato «Trasmissibilità, durata e limiti del diritto» è così formulato:
«1. Il diritto dell'editore di cui all'articolo 87f, paragrafo 1, prima frase, è cedibile. Gli articoli 31 e 33 si applicano per analogia.
2. Il diritto si estingue un anno dopo la pubblicazione del prodotto editoriale.
3. Il diritto dell'editore di quotidiani e periodici non può essere fatto valere contro l'autore o il titolare di un diritto connesso al diritto d'autore, la cui opera, o materiale protetto ai sensi della presente legge, sia contenuta nel prodotto editoriale.
4. È consentito rendere accessibili al pubblico prodotti editoriali o loro parti, purché ciò non avvenga da parte di gestori commerciali di motori di ricerca o prestatori di servizi commerciali, che sviluppano contenuti editoriali. Per il resto si applicano, fatti i debiti mutamenti, le norme della parte 1, sezione 6».
9. L'articolo 87h dell'UrhG, rubricato «Diritto di partecipazione dell'autore», così dispone:
«L'autore ha diritto a una quota equa della remunerazione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10. La VG Media è una società di gestione collettiva, riconosciuta in Germania, che difende i diritti d'autore e i diritti connessi di reti televisive e di stazioni radiofoniche private nonché i diritti su offerte editoriali digitali. In tale contesto la VG Media conclude con gli aventi diritto il «contratto di gestione "televisiva, radiofonica, editoriale"», in cui gli aventi diritto le concedono il godimento esclusivo dei diritti loro attualmente spettanti e che matureranno per tutta la durata del contratto sui prodotti editoriali da essi elaborati.
11. Google gestisce numerosi motori di ricerca su Internet, tra i quali, in particolare, il motore di ricerca dallo stesso nome, nonché un sito di informazione automatica («Google News»). Sul motore di ricerca «Google», dopo l'immissione del termine da ricercare e l'avvio della funzione di ricerca, compare un breve testo o estratto di testo («Snippet») con un'anteprima che dovrebbe consentire all'utilizzatore di valutare la rilevanza della pagina Internet segnalata per le sue esigenze d'informazione. Riguardo al sito di informazione «Google News», appaiono su quest'ultimo, come una rivista, notizie provenienti da una cerchia ristretta di fonti d'informazione. Le informazioni che appaiono su tale sito sono raccolte da vari computer, partendo da un gran numero di fonti d'informazione, attraverso un algoritmo. Su detto sito, lo «Snippet» si presenta sotto forma di un breve riassunto dell'articolo tratto dal sito Internet interessato, spesso riprendendo le frasi introduttive di tale articolo.
12. Inoltre, Google pubblica, a pagamento, attraverso i propri servizi online, gli annunci pubblicitari di terzi sui propri siti Internet e sui siti Internet di terzi.
13. La VG Media ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso per risarcimento danni nei confronti di Google, nell'ambito del quale essa contesta, sostanzialmente, l'utilizzo da parte di Google, dal 1° agosto 2013, di estratti di testo, immagini e immagini animate, provenienti dalle offerte dei suoi membri, senza pagamento di un corrispettivo, per la visualizzazione di risultati di ricerca e di sintesi di notizie.
14. Il giudice del rinvio intende sapere se gli articoli 87f e 87g dell'UrhG siano applicabili alla controversia principale. Egli si chiede, infatti, se tali disposizioni, che risultano dalla modifica, con effetto a far data dal 1° agosto 2013, dell'UrhG, avrebbero dovute essere comunicate alla Commissione in fase di progetto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34. Al riguardo, il giudice del rinvio richiama la giurisprudenza della Corte secondo la quale le disposizioni adottate in violazione dell'obbligo di notifica previsto da tale disposizione sono inapplicabili e non possono, dunque, essere opposte ai singoli.
15. Ciò premesso, il Landgericht Berlin (Tribunale regionale di Berlino, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una normativa nazionale che vieti esclusivamente ai gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori commerciali di servizi che sviluppano contenuti editoriali, ma non ad altri utilizzatori, anche commerciali, di rendere accessibili al pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e estratti di testo di porzioni ridotte), costituisca, ai sensi dell'articolo 1, punti 2 e 5, della [direttiva 98/34], una regola che non riguarda specificamente i servizi [...] definiti [al punto 2],
e, in caso di risposta in senso negativo,
2) se una normativa nazionale che vieti esclusivamente ai gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori commerciali di servizi che sviluppano contenuti, ma non ad altri utilizzatori, anche commerciali, di rendere accessibili al pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e estratti di testo di porzioni ridotte), costituisca, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, della [direttiva 98/34] una regola tecnica ovvero una disposizione la cui osservanza è obbligatoria per la prestazione di un servizio».
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
16. Dopo la lettura delle conclusioni dell'avvocato generale, la VG Media ha chiesto, con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 16 gennaio e il 18 febbraio 2019, che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento.
17. A sostegno della sua domanda, la VG Media sostiene, sostanzialmente, che, da un lato, l'avvocato generale ha presentato, in particolare ai paragrafi 34 e 38 delle conclusioni, valutazioni errate sulle disposizioni nazionali di cui al procedimento principale e si è basato su elementi di fatto che avrebbero richiesto un dibattito più approfondito. Dall'altro, la VG Media ritiene che l'accordo politico tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, che ha preceduto l'adozione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92), debba essere presa in considerazione dalla Corte ai fini della risposta alle questioni pregiudiziali.
18. Ai sensi dell'articolo 83 del proprio regolamento di procedura, la Corte, sentito l'avvocato generale, può disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo determinante la decisione della Corte, oppure quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
19. A tal riguardo, occorre rilevare che, nelle sue conclusioni, l'avvocato generale si è basato sugli elementi di fatto e di diritto così come sono stati sottoposti alla Corte dal giudice del rinvio. Ebbene, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l'unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché a interpretare e ad applicare il diritto nazionale (sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
20. Inoltre, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che i fatti di cui al procedimento principale sono anteriori all'entrata in vigore della direttiva 2019/790, la quale non è pertanto applicabile ratione temporis alla controversia principale.
21. Pertanto, la Corte ritiene di avere tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale e che nessuno degli elementi invocati dalla VG Media a sostegno della sua domanda giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di procedura.
22. Date tali circostanze, la Corte, sentito l'avvocato generale, ritiene che non occorra disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
23. In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è stato investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell'Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel testo della sua questione (sentenza del 1° febbraio 2017, Município de Palmela, C-144/16, EU:C:2017:76, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
24. Nella fattispecie, con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai soli gestori commerciali di motori di ricerca e di prestatori commerciali di servizi che analogamente sviluppano contenuti editoriali di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e brevissimi estratti di testo), costituisca una «regola tecnica» ai sensi di tale disposizione, il cui progetto deve essere oggetto di previa comunicazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva.
25. Occorre ricordare che la nozione di «regola tecnica» comprende quattro categorie di misure, ossia, in primo luogo, la «specificazione tecnica», ai sensi dell'articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, in secondo luogo, l'«altro requisito», come definito all'articolo 1, punto 4, di tale direttiva, in terzo luogo, la «regola relativa ai servizi», di cui all'articolo 1, punto 5, di detta direttiva e, in quarto luogo, le «disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi», ai sensi dell'articolo 1, punto 11, della medesima direttiva (sentenza del 26 settembre 2018, Van Gennip e a.,C-137/17, EU:C:2018:771, punto 37 nonché giurisprudenza ivi citata).
26. Si deve precisare, innanzitutto, che, affinché una norma nazionale rientri nella prima categoria di regole tecniche di cui all'articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, vale a dire nella nozione di «specificazione tecnica», tale norma deve riferirsi necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali e definire quindi una delle caratteristiche richieste di un prodotto (sentenza del 19 luglio 2012, Fortuna e a., C-213/11, C-214/11 e C-217/11, EU:C:2012:495, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la nozione di «altro requisito» ai sensi dell'articolo 1, punto 4, di tale direttiva, riguarda il ciclo di vita di un prodotto dopo la sua immissione sul mercato (sentenza del 4 febbraio 2016, Ince, C-336/14, EU:C:2016:72, punto 72).
27. Nella fattispecie, la disposizione nazionale di cui al procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione della prima e della seconda categoria delle misure menzionate al punto 25 della presente sentenza. Tale disposizione, infatti, fa riferimento non a prodotti in quanto tali, ma, come lo ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, al divieto imposto ai gestori commerciali di motori di ricerca su Internet e ai prestatori commerciali di servizi che analogamente sviluppano contenuti editoriali di rendere accessibili al pubblico prodotti editoriali.
28. Per quanto riguarda la questione se la disposizione nazionale di cui al procedimento principale sia una «regola relativa ai servizi», ai sensi dell'articolo 1, punto 5, della direttiva 98/34, occorre, innanzitutto, ricordare che, in virtù dell'articolo 1, punto 2, di tale direttiva un «servizio» è definito come «qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».
29. Al riguardo, risulta dalla decisione di rinvio e dalla formulazione della prima questione che il giudice del rinvio considera che la disposizione nazionale di cui al procedimento principale sia una «regola relativa ai servizi», senza, però, spiegarne le ragioni. Egli si limita a indicare che i gestori di motori di ricerca forniscono, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario che avvia la ricerca dopo l'immissione di un termine da ricercare, un servizio della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della citata direttiva.
30. Per quanto riguarda i servizi forniti dai gestori commerciali di motori di ricerca su Internet, non c'è dubbio, effettivamente, che essi costituiscano servizi del genere. Invece, non si può necessariamente dire lo stesso trattandosi dei servizi forniti dai prestatori commerciali di servizi che analogamente sviluppano contenuti editoriali. Come rilevato dalla Commissione, infatti, lo sviluppo analogo di contenuti di prodotti editoriali può farsi in altro modo che tramite Internet o comunicazioni elettroniche, come, per esempio, su carta.
31. Per determinare, poi, se una regola possa essere qualificata come «regola relativa ai servizi» essa deve, conformemente alla definizione di cui all'articolo 1, punto 5, della direttiva 98/34, riguardare «specificamente» i servizi della società dell'informazione.
32. Al tal proposito, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 1, punto 5, quinto comma, primo trattino, di tale direttiva, una regola è considerata come riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione alla luce tanto della sua motivazione quanto del testo del suo dispositivo. Inoltre, ai sensi della medesima disposizione, non è richiesto che la regola di cui trattasi abbia nel suo insieme «come finalità e obiettivo specifici» di disciplinare servizi della società dell'informazione, poiché è sufficiente che tale regola persegua tale finalità o obiettivo in talune sue disposizioni (sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e a., C-255/16, EU:C:2017:983, punto 32).
33. Inoltre, anche se non emerge dal solo testo di una regola nazionale che essa si pone come obiettivo, almeno in parte, di disciplinare specificamente servizi della società dell'informazione, tale obiettivo può tuttavia derivare chiaramente dalla motivazione di tale regola, quale si evince in particolare, conformemente alle regole d'interpretazione nazionali a tale proposito, dai lavori preparatori di detta regola (v., in tale senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e a., C-255/16, EU:C:2017:983, punto 33).
34. Nel caso di specie, da un lato, occorre constatare che l'articolo 87g, paragrafo 4, dell'UrhG, si indirizza, in maniera espressa, in particolare, ai fornitori commerciali di servizi di motori di ricerca, i quali è pacifico che forniscano servizi rientranti nell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34.
35. Dall'altro lato, risulta che la normativa nazionale di cui al procedimento principale ha come finalità e come obiettivo specifici quello di regolamentare in maniera esplicita e mirata i servizi della società dell'informazione.
36. Infatti, se è vero che il giudice del rinvio non fornisce indicazioni chiare sulla finalità e sull'obiettivo specifici della normativa nazionale di cui al procedimento principale, si evince tuttavia dalle osservazioni sottoposte dal governo tedesco al momento dell'udienza dinanzi alla Corte che, inizialmente, la modifica dell'UrhG riguardava specificatamente i fornitori di servizi di motori di ricerca su Internet. Inoltre, le parti nel procedimento principale e la Commissione indicano, nelle loro osservazioni scritte, che l'obiettivo di tale normativa era di tutelare gli interessi legittimi degli editori di giornali e periodici nel mondo digitale. Risulta, dunque, che l'obiettivo principale e la finalità della disposizione nazionale di cui al procedimento principale fossero di proteggere tali editori dalle violazioni del diritto d'autore da parte dei motori di ricerca online. In tale contesto, sembra che sia stata riconosciuta come necessaria unicamente una tutela nei confronti di violazioni sistematiche delle opere degli editori online, commesse da prestatori di servizi della società dell'informazione.
37. Indubbiamente, il divieto di rendere accessibili al pubblico prodotti editoriali previsto all'articolo 87g, paragrafo 4, dell'UrhG si indirizza non solamente ai prestatori di servizi online, ma altresì ai prestatori di servizi offline. Tuttavia, risulta dai considerando 7 e 8 della direttiva 98/48, con la quale è stata modificata la direttiva 98/34, che la direttiva 98/48 persegue l'obiettivo di adeguare le normative nazionali vigenti ai nuovi servizi della società dell'informazione e di evitare le «restrizioni della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento con conseguente frammentazione del mercato interno». Orbene, sarebbe contrario a tale obiettivo escludere una regola che persegue chiaramente la finalità e l'obiettivo di disciplinare i servizi online relativi a prodotti editoriali dalla qualifica di regola che riguarda specificamente tali servizi ai sensi dell'articolo 1, punto 5), della direttiva 98/34, per il solo motivo che il suo testo non menziona unicamente i servizi prestati online, ma menziona anche i servizi prestati offline (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e a., C-255/16, EU:C:2017:983, punti 34 e 35).
38. Inoltre, la circostanza che l'articolo 87g, paragrafo 4, dell'UrhG si inserisca nell'ambito di una normativa nazionale relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi non è tale da mettere in discussione tale valutazione. Le regole tecniche in materia di proprietà intellettuale, infatti, non sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, punto 5, della direttiva 98/34, contrariamente a quelle che sono oggetto di una normativa europea in materia di servizi di telecomunicazioni o di servizi finanziari. Inoltre, si evince dalla sentenza dell'8 novembre 2007, Schwibbert (C-20/05, EU:C:2007:652) che le disposizioni di una legge nazionale sulla proprietà intellettuale possono costituire una «regola tecnica» soggetta a notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della citata direttiva.
39. Nella misura in cui una regola, come quella di cui al procedimento principale, riguarda specificamente i servizi della società dell'informazione, il progetto di regola tecnica deve essere oggetto di previa notifica alla Commissione in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34. In mancanza, secondo una giurisprudenza costante, l'inapplicabilità di una regola tecnica nazionale che non è stata notificata conformemente a tale disposizione può essere invocata in una controversia tra singoli (sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction, C-613/14, EU:C:2016:821, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
40. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai soli gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori commerciali di servizi che analogamente sviluppano contenuti editoriali di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e brevissimi estratti di testo), costituisce una «regola tecnica» ai sensi di tale disposizione, il cui progetto deve essere oggetto di previa comunicazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva.
Sulle spese
41. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai soli gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori commerciali di servizi che analogamente sviluppano contenuti editoriali di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e brevissimi estratti di testo), costituisce una «regola tecnica» ai sensi di tale disposizione, il cui progetto deve essere oggetto di previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48.