Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 16 settembre 2019, n. 1981

Presidente: Giordano - Estensore: Fornataro

FATTO

Con il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti, Malacrida A.V.C. s.r.l. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, chiedendone l'annullamento.

Si costituisce in giudizio il Comune di Milano, eccependo l'infondatezza del ricorso avversario, di cui chiede il rigetto.

Fratelli Grignola di Grignola Vittorio & C. s.a.s. e Lunica Società Consortile a r.l. non si costituiscono in giudizio.

Le parti producono memorie e documenti.

Con ordinanza n. 271/2019 depositata in data 7 marzo 2019, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.

All'udienza del 5 giugno 2019, la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che:

- con determinazioni dirigenziali n. 498/2018 del 6 luglio 2018 e n. 569/2018 del 31 luglio 2018, il Comune di Milano approvava il progetto esecutivo per l'esecuzione delle opere di "Riqualificazione di Piazza Sant'Agostino", definiva la metodologia di gara da utilizzare per l'appalto dei relativi lavori (procedura aperta con aggiudicazione al minor prezzo ai sensi degli artt. 95 e 97 del d.lgs. 50/2016) ed individuava la categoria OG3, quale categoria di riferimento per la verifica dei requisiti dei concorrenti;

- entro il termine fissato dal bando, pervenivano 102 offerte, tra le quali quelle dell'impresa F.lli Grignola s.a.s. e dell'impresa Malacrida A.V.C. s.r.l.;

- nel corso della verifica del possesso dei requisiti generali dei concorrenti, il Comune di Milano rilevava che le offerte delle imprese F.lli Grignola s.a.s. e Malacrida A.V.C. s.r.l. presentavano elementi idonei a far presumere forme di collegamento sostanziale tra esse e, pertanto, comunicava alle stesse - con lettere del 19 novembre 2018 - l'avvio del procedimento per l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 50/2016, invitandole a trasmettere ogni documentazione ritenuta utile ai fini della decisione finale;

- Malacrida A.V.C. s.r.l. partecipava al procedimento, sostenendo il difetto dei presupposti giuridici e fattuali per l'esclusione dalla gara ai sensi del sopra citato art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 50/2016;

- nella seduta di gara del 19 dicembre 2018, la Commissione escludeva Malacrida A.V.C. s.r.l. avendo riscontrato nella documentazione presentata elementi idonei ad alterare la serietà e l'indipendenza delle offerte; in particolare, la Commissione rilevava elementi tali da far presumere l'esistenza di forme di collegamento sostanziale tra le suddette imprese e da far ritenere che le rispettive offerte fossero riconducibili ad un unico centro decisionale, in violazione dell'art. 80, comma 5, lett. m), del Codice dei Contratti e del Patto d'integrità (allegato al bando di gara e sottoscritto per accettazione), con il quale ciascuna impresa partecipante ad una gara pubblica del Comune di Milano dichiara: "di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara";

- la Commissione dava atto che tale violazione avrebbe comportato, oltre all'esclusione, la segnalazione all'ANAC e l'escussione della cauzione provvisoria;

- nella medesima seduta di gara del 19 dicembre 2018, la Commissione apriva i plichi contenenti le offerte economiche, individuava in Lunica Società Consortile a r.l. l'impresa prima classificata, disponeva la comunicazione delle risultanze della seduta stessa al responsabile del procedimento affinché procedesse alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti e rinviava la seduta a data da destinarsi;

- con lettere del 7 gennaio 2019, il Comune di Milano chiedeva quindi alla Compagnia Assicurativa di F.lli Grignola s.a.s. l'escussione delle cauzioni provvisorie;

- inoltre, tenuto conto del fatto che le imprese F.lli Grignola s.a.s. e Malacrida A.V.C. s.r.l. risultavano essere iscritte - per alcune categorie di opere coincidenti - nell'elenco comunale degli operatori economici da invitare a procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici, alla luce dei provvedimenti assunti, il Comune di Milano comunicava alle imprese stesse, con lettere inviate a mezzo pec il 15 gennaio 2019, che una sola di esse avrebbe potuto mantenere l'iscrizione, nel suddetto elenco, per l'anno 2019, in riferimento a ciascuna delle categorie suddette, dandone comunicazione al Comune stesso;

- nella seduta di gara del 30 gennaio 2019, terminata la procedura di verifica del costo della manodopera e del costo del personale, l'impresa Lunica Società Consortile a r.l. veniva dichiarata aggiudicataria dell'appalto.

2. Mediante il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente articola più censure, che possono essere trattate congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico.

In particolare, si lamenta, in termini di difetto di istruttoria, eccesso di potere e carenza motivazionale, la mancata dimostrazione da parte della stazione appaltante dell'effettiva riferibilità dell'impresa F.lli Grignola s.a.s. e dell'impresa Malacrida A.V.C. s.r.l. ad un unico centro decisionale, tale da giustificare l'esclusione impugnata.

Inoltre, si censura la violazione delle garanzie partecipative e, sotto altro profilo, l'insussistenza dei presupposti per la comunicazione all'Anac e per l'escussione della garanzia provvisoria.

Infine, si contesta la valutazione dell'amministrazione sottesa alla comunicazione con la quale si è rappresentato che in ragione del collegamento riscontrato dal Comune solo una delle due imprese suindicate avrebbe potuto mantenere l'iscrizione nell'elenco comunale degli operatori economici da invitare a procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici.

Le censure non possono essere condivise.

2.1. Preliminarmente, va precisato il quadro normativo e interpretativo di riferimento.

L'esclusione si basa sull'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 50/2016, ove si prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, qualora: "m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale".

In sede di interpretazione della norma, la giurisprudenza, condivisa dal Tribunale (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 1918/2018; Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 2248/2016; C.d.S., sez. V, n. 1265/2010), ha precisato che:

- l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale costituisce motivo in sé sufficiente a giustificare l'esclusione delle imprese dalla procedura selettiva, non essendo necessario verificare che la comunanza a livello strutturale delle imprese partecipanti alla gara abbia concretamente influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale;

- ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo, autonomo e svincolato da valutazioni a posteriori di tipo qualitativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese, con la necessaria precisazione che lo stesso debba essere dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti (C.d.S., sez. V, n. 1265/2010);

- tale interpretazione garantisce la giusta tutela ai principi di segretezza delle offerte e di trasparenza delle gare pubbliche nonché della parità di trattamento delle imprese concorrenti, principi che verrebbero irrimediabilmente violati qualora si ritenesse di correlare l'esclusione dalla gara di imprese in collegamento sostanziale ad una posteriore valutazione sul contenuto delle offerte (T.A.R. Lombardia, I sezione, n. 2248/2016);

- è ravvisabile un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, vi sia contiguità di sede, vi siano utenze in comune (indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, vi siano identiche modalità formali di redazione delle offerte, vi siano strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, vi siano significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte. La ricorrenza di questi indici, in numero sufficiente e legati da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza tale da giustificare la correttezza dello strumento presuntivo, è sufficiente a giustificare l'esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in questa situazione;

- il semplice collegamento può quindi dar luogo all'esclusione da una gara d'appalto solo all'esito di puntuali verifiche compiute con riferimento al caso concreto da parte dell'Amministrazione che deve accertare se la situazione rappresenta anche solo un pericolo che le condizioni di gara vengano alterate (T.A.R. Sardegna, n. 163/2018).

2.2. Il provvedimento di esclusione impugnato è aderente ai principi ora indicati.

In primo luogo, è infondata la doglianza diretta a contestare la mancata sussistenza, nel caso concreto, della situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, atteso che non è questa la ragione per cui l'impresa è stata esclusa, fermo restando che l'art. 80, lett. m), cit. prevede come autonomo presupposto di esclusione la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale, a prescindere dalla sussistenza della situazione disciplinata dall'art. 2359 c.c.

Sotto altro profilo, il Comune ha basato l'esclusione su plurimi elementi, che compongono un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a supportare la determinazione gravata.

Invero, il Comune, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non ha basato l'esclusione su pochi ed irrilevanti elementi indiziari, ma ha preso in esame un rilevante numero di fatti rivelatori in concreto dell'esistenza di un unico centro decisionale, consistenti in vicende societarie, intreccio di legami parentali, somiglianze della documentazione di gara, anche con specifico riferimento alla modulistica utilizzata, numerose partecipazioni comuni delle due imprese ad altre e precedenti gare del Comune di Milano e pregressi e costanti rapporti di collaborazione tra le stesse, coincidenza dell'organismo di attestazione Soa delle due imprese, coincidenza della compagnia assicurativa ed agenzia territoriale che ha rilasciato le polizze fideiussorie ad entrambe le imprese e del giorno di autentica delle stesse, ripetute presenze del sig. Pierluigi Malacrida - socio accomandatario dell'impresa F.lli Grignola s.a.s. - in occasione di attività di specifico interesse dell'impresa Malacrida A.V.C. s.r.l.

In particolare:

a) quanto alle cariche societarie, risulta che in F.lli Grignola s.a.s. i soci accomandatari sono Grignola Vittorio e Malacrida Pierluigi, socio accomandante è Malacrida Luciano, mentre in Malacrida A.V.C. s.r.l. amministratore unico e socio unico è Malacrida Erica, procuratore speciale (con poteri di legale rappresentanza anche inerenti la partecipazione alle gare d'appalto) è Grignola Marco;

b) quanto ai rapporti familiari risulta che Malacrida Erica, amministratore unico e socio unico della Malacrida A.V.C. s.r.l., è sorella di Malacrida Pierluigi nonché figlia di Malacrida Luciano, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della F.lli Grignola s.a.s.; per contro, Grignola Vittorio, socio accomandatario della F.lli Grignola s.a.s. è fratello di Grignola Marco, procuratore speciale della Malacrida A.V.C. s.r.l.

Insomma, è evidente che le due imprese sono rappresentate e gestite dai due gruppi familiari, Malacrida e Grignola, con la precisazione che, in ciascuna delle due società, si ritrovano nei ruoli decisionali soggetti appartenenti ad entrambi i gruppi familiari.

Del resto, si tratta di imprese di piccole dimensioni, sicché la reciproca presenza di ciascuno dei due gruppi familiari nell'apparato organizzativo e gestorio di ciascuna delle due società assume spiccata valenza indiziaria dell'esistenza di un unico centro decisionale;

c) quanto alle vicende societarie, la documentazione in atti evidenzia che l'impresa F.lli Grignola s.a.s. è stata costituita il 20 marzo 1995, mentre l'impresa Malacrida A.V.C. s.r.l. è stata costituita il 14 marzo 2011 e, in data 29 marzo 2011, ha stipulato con l'impresa F.lli Grignola s.a.s. un contratto d'affitto di ramo d'azienda per una durata di 72 mesi, tuttora in corso in quanto rinnovato tacitamente di anno in anno, in assenza di disdetta delle parti, come confermato dalle imprese in sede di partecipazione al procedimento.

È evidente che anche sul piano dei rapporti societari sussiste una stretta connessione tra le due aziende, tanto che la Malacrida A.V.C. s.r.l. opera sulla base del contratto di affitto di un ramo di azienda operante da anni tra le parti;

d) quanto alle attestazioni soa, la stazione appaltante ha documentato che l'impresa F.lli Grignola s.a.s. ha ottenuto la certificazione soa, per la prima volta, il 2 maggio 2004, attestazione regolarmente rinnovata fino alla soa n. 3380/25/00, rilasciata dall'organismo di attestazione Soa Nazionale Costruttori in data 30 aprile 2010, con scadenza della validità triennale in data 29 aprile 2013. Tale SOA non è più stata rinnovata, l'ultima modifica è del 23 febbraio 2011, in quanto integralmente oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda con l'impresa Malacrida A.V.C. s.r.l. L'impresa ha ottenuto una nuova certificazione in data 11 ottobre 2016 con l'organismo di attestazione Cqop Soa.

Per contro, l'impresa Malacrida A.V.C. s.r.l. ha ottenuto la certificazione SOA - per la prima volta il 19 aprile 2011 - con soa n. 3391/25/00, rilasciata dal medesimo organismo di attestazione Soa Nazionale Costruttori a seguito dell'affitto del ramo d'azienda.

Non solo, l'attestazione soa è stata rilasciata per le medesime categorie e classifiche e la medesima certificazione ISO per le quali risultava attestata, con la soa n. 3380/25/00 di cui sopra, l'impresa F.lli Grignola s.a.s.; e ancora, attualmente l'impresa è in possesso di certificazione soa con l'organismo di attestazione Cqop Soa, il medesimo dell'impresa F.lli Grignola s.a.s.

Insomma, fino al 2016 l'organismo di attestazione soa è stato per entrambe le imprese la società Soa Nazionale Costruttori, quindi, allorché nel 2016 le suddette imprese hanno deciso di cambiare organismo di attestazione, la scelta è caduta sul medesimo soggetto, l'organismo di attestazione Cqop Soa.

Si tratta di dati oggettivi, che, nel complesso degli intrecci di vario genere esistenti tra le due società, non possono essere ridotti a mere coincidenze, ma sono espressivi dell'effettiva riferibilità dei due operatori ad un solo centro decisionale;

e) quanto alla coincidenza nella partecipazione a gare, va osservato che l'impresa F.lli Grignola s.a.s. ha partecipato, oltre che all'appalto oggetto del presente ricorso, a 11 altre gare bandite dalla medesima stazione appaltante e per 8 di queste è stata rilevata sempre anche la partecipazione dell'impresa Malacrida A.V.C. s.r.l., mentre, per le rimanenti 3, l'impresa F.lli Grignola s.a.s. (operatore invitato) ha sempre indicato, nella terna dei subappaltatori, l'impresa Malacrida A.V.C. s.r.l.;

f) quanto alla documentazione presentata dalle imprese F.lli Grignola s.a.s. e Malacrida A.V.C. s.r.l., l'amministrazione ha messo in luce e documentato che 1) il Documento di Gara Unico Europeo utilizzato da entrambe le imprese ha analoga veste grafica (con le medesime sezioni evidenziate in colore grigio) ma è diverso da quello messo a disposizione dal Comune di Milano; 2) similmente, per le domande di partecipazione entrambe le imprese hanno utilizzato i modelli predisposti dalla stazione appaltante; 3) le attestazioni SOA delle imprese sono state rilasciate dal medesimo organismo di attestazione; 4) le polizze fideiussorie sono state rilasciate dalla medesima compagnia assicurativa, hanno numerazione progressiva successiva, a firma del medesimo procuratore di agenzia e sono state autenticate lo stesso giorno;

g) quanto agli interventi di Pierluigi Malacrida, socio accomandatario dell'impresa F.lli Grignola s.a.s., in attività di interesse dell'impresa Malacrida A.V.C. s.r.l., la stazione appaltante ha evidenziato che 1) in occasione di una richiesta di accesso agli atti presentata in data 5 aprile 2018 dall'impresa Malacrida A.V.C. s.r.l., per gli appalti nn. 46/2016 e 47/2016, è stato delegato al ritiro della documentazione il sig. Malacrida Pierluigi, socio accomandatario dell'impresa F.lli Grignola s.a.s.; 2) in occasione della sottoscrizione di recenti contratti con l'impresa Malacrida A.V.C. s.r.l., avvenuta in forma pubblica nella sede comunale di Piazza Scala 2, alla presenza del direttore dell'Area Gare Opere Pubbliche, firmatario del contratto per il Comune di Milano, la sig.ra Malacrida Erica, amministratore unico e socio unico dell'impresa firmataria del contratto, si è presentata accompagnata dal sig. Malacrida Pierluigi, fratello e socio accomandatario dell'impresa F.lli Grignola s.a.s.

Gli elementi sopra riferiti, non contraddetti nella loro oggettività dalle deduzioni difensive, palesano la sussistenza tra le due imprese in esame di intrecci di varia natura che dimostrano la loro riconducibilità ad un unico centro decisionale, palesato da indizi gravi, precisi e concordanti, che l'amministrazione ha valutato in modo del tutto ragionevole.

Del resto, il provvedimento di esclusione impugnato dà conto in modo puntuale degli elementi di fatto ora riferiti e presenta un corredo motivazionale che consente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto sottese alla determinazione assunta, la quale, del resto e come già evidenziato, esprime un giudizio del tutto ragionevole e coerente con il criterio dell'id quod plerumque accidit, sicché risulta priva dei vizi logici denunciati dalla ricorrente.

Sotto altro profilo, è del tutto irrilevante che l'amministrazione non abbia evidenziato l'effettiva incidenza, sul contenuto delle offerte presentate, del collegamento esistente tra le due imprese, poiché si tratta di un profilo irrilevante ai fini dell'esclusione per sussistenza di un unico centro decisionale, come più volte chiarito dalla giurisprudenza già citata.

Ne deriva l'infondatezza sia della doglianza diretta a contestare l'esistenza dei presupposti di fatto dell'esclusione, sia delle censure di carenza [di] istruttoria, difetto motivazionale e di eccesso di potere per vizi logici.

Parimenti, è infondata la censura diretta a lamentare la violazione delle garanzie partecipative.

Invero, come già evidenziato in sede cautelare, l'esclusione è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, il cui contenuto, per quanto sintetico, era tale da consentire alla ricorrente di presentare le proprie deduzioni difensive in sede procedimentale, fermo restando che neppure in sede processuale la parte ha dedotto elementi di fatto tali da escludere la sussistenza delle risultanze istruttorie valorizzate dall'amministrazione.

Quanto alla comunicazione effettuata all'Anac dalla stazione appaltante, è evidente che si tratta di un atto dovuto e vincolato, sicché non si configura alcuna illegittimità commessa dalla stazione appaltante nell'effettuazione della detta comunicazione; parimenti, è del tutto legittima l'escussione della cauzione in conseguenza dell'esclusione disposta dalla stazione appaltante, con la precisazione che le censure formulate sul punto sono connotate da spiccata genericità.

In relazione, inoltre, alla comunicazione con la quale l'amministrazione ha rappresentato alla concorrente che, in ragione del collegamento riscontrato, solo una delle due imprese suindicate avrebbe potuto mantenere l'iscrizione nell'elenco comunale degli operatori economici da invitare a procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici, non si configura alcun eccesso di potere o vizio logico nel giudizio ad essa sotteso, espresso dalla stazione appaltante.

La comunicazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha oggettivamente il contenuto di un'intimazione a rinunciare all'iscrizione nell'elenco degli operatori economici del Comune di Milano per categorie di lavori in cui è iscritta anche F.lli Grignola s.a.s.

Il Comune ha solo evidenziato, in modo coerente e ragionevole, che il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco non può automaticamente conseguire alla conferma del possesso dei requisiti da parte delle imprese, proprio a causa dell'accertamento di una commistione gestionale tra la ricorrente ed altra impresa anch'essa iscritta.

Si tratta di una valutazione coerente con i principi della par condicio tra operatori economici e con le esigenze di assicurare trasparenza e tutela della concorrenza.

Esigenze che sarebbero inevitabilmente compromesse laddove si consentisse a due operatori, riconducibili ad un unico centro gestionale, di essere iscritti, per le stesse categorie di opere, nel medesimo elenco comunale degli operatori economici da invitare a procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici.

Proprio il rispetto dei principi indicati impone, rebus sic stantibus, che una sola delle due imprese possa mantenere l'iscrizione nell'elenco, rispetto a ciascuna delle categorie suddette.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza delle censure formulate.

L'insussistenza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente esclude la configurabilità dei presupposti della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente infondatezza anche della domanda di risarcimento del danno.

3. In definitiva, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza secondo gli importi liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1) respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe;

2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Milano, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

V. anche Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione I, sentenze 16 settembre 2019, nn. da 1982 a 1984.