Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 26 settembre 2019, n. 463

Presidente: Realfonzo - Estensore: Di Cesare

FATTO

Con il ricorso in epigrafe Emanuele C. presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale indetta dalla Regione Abruzzo per la selezione ai fini dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato presso la Ausl 4 di Teramo, di n. 10 Operatori Tecnici (EDP - Addetto inserimento dati) Cat. B.

Con provvedimento prot. n 107314 del 12 aprile 2019 la Regione approvava la graduatoria degli ammessi e l'elenco dei non ammessi, nel quale figurava l'odierno ricorrente, con l'indicazione della rilevata mancanza della qualifica richiesta dall'Amministrazione.

Avverso tale provvedimento insorge Emanuele C., il quale ne chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 1 del bando ai sensi dell'art. 16 della legge 56/1987 e della D.G.R. Abruzzo n. 157/2006 per l'assunzione a tempo indeterminato di dieci operatori tecnici, cat. B; 2) eccesso di potere sotto vari profili.

Né la Regione Abruzzo né la Asl di Teramo né la società privata intimata si sono costituite in giudizio.

Con ordinanza 295/2019 il TAR, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto a contraddittorio la questione dell'ammissibilità del ricorso, rilevando che la notificazione dello stesso alla Regione risulta effettuata ad un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri. Ha quindi assegnato 10 giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.

Con memoria depositata in data 2 agosto 2019 il ricorrente ha invocato l'errore scusabile e ha chiesto conseguentemente al Collegio la rimessione in termini per la notifica del ricorso introduttivo.

Alla camera di consiglio del 25 settembre il Collegio ha dato avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della l. 53/1994 "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi".

Il d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, all'art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi pec di cui all'art. 16, n. 12, del d.l. n. 179 del 2012. Ai sensi del successivo art. 16-ter, n. 1, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, n. 12, del presente decreto, dall'art. 16, n. 6, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, dall'art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. A sua volta, il n. 1-bis dell'art. 16-ter del medesimo d.l. n. 179 del 2012 estende alla giustizia amministrativa l'applicabilità del n. 1 dello stesso art. 16-ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi "quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia".

Nel caso di specie l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale risulta pervenuta la comunicazione email costituente notifica non corrisponde a quello risultante dai pubblici elenchi.

Difatti, l'indirizzo pec di notificazione del ricorso (dpg@pec.regione.abruzzo.it) non corrisponde né a quello risultante dai pubblici registri degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (contenzioso@pec.regione.abruzzo.it) né a quello indicato nel registro IPA (urp@pec.regione.abruzzo.it).

Non sussistono, peraltro, i presupposti, previsti dall'art. 37 c.p.a., per l'accoglimento dell'istanza di concessione dell'errore scusabile al fine della rinnovazione della notificazione. Non si ravvisano, infatti, contrasti interpretativi in merito all'art. 3-bis, comma 1, della l. 53/1994, stante la sua chiara formulazione.

Dalla formulazione dell'art. 3-bis, comma 1, della l. 53/1994 emerge in modo inequivoco che la notificazione del ricorso via pec è valida solo se effettuata agli indirizzi risultanti dai "pubblici elenchi".

Non costituisce ragione di incertezza, ma anzi risulta ininfluente la presenza, sul sito internet della Regione, dell'indirizzo pec al quale è stata effettuata la notifica. In caso di difficoltà di reperimento dell'indirizzo pec di una P.A. dai pubblici elenchi la parte ha facoltà di effettuare la notificazione in modalità cartacea.

Né si ravvisano, infine, gravi impedimenti di fatto.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per nullità della notifica.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.