Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 27 settembre 2019, n. 1672

Presidente ed Estensore: Abbruzzese

Considerato che, a termini dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo, in materia di accesso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata;

Considerato che il ricorrente ha chiesto dichiararsi illegittimo il diniego, prima implicito e poi espresso, del Comune intimato alla richiesta di accesso meglio in epigrafe specificata;

Considerato che non si costituivano in giudizio né il Comune né i controinteressati, pur ritualmente evocati;

Considerato, preliminarmente, in punto di fatto, che l'originaria istanza ostensiva (cfr. allegato 003 della produzione in data 3 giugno 2019) esplicitava il titolo legittimante la richiesta, qualificandosi, il richiedente, "promissario acquirente di immobile in Amalfi", laddove la successiva istanza (in data 9 aprile 2019; cfr. allegato 006 della produzione sopra citata), ribadiva la richiesta ostensiva, relativamente alla medesima documentazione, rappresentando che "la richiesta è motivata da Atto di citazione da notificare dal sottoscritto contro Agenzia di Intermediazione immobiliare e venditori degli immobili di cui sopra";

Considerato che il provvedimento di diniego impugnato fonda la propria motivazione sull'opposizione espressa dai controinteressati che rappresentavano l'"avvenuta scadenza del contratto preliminare di compravendita fissato entro il 30 giugno 2019 e che in data 10 luglio 2019 i sottoscritti hanno provveduto a restituire l'assegno rilasciato a titolo d'acconto prezzo al sig. S. Salvatore";

Ritenuto, preliminarmente, che non è revocabile in dubbio la posizione legittimante del ricorrente al richiesto accesso in ragione dell'interesse sostanziale dichiaratamente originato dalla rappresentata esigenza di agire in giudizio (anche) contro i soggetti controinteressati, sul presupposto della non regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili compromessi in vendita, la cui valutazione richiede, con assoluta evidenza, la disamina dei documenti richiesti;

Ritenuto che tali circostanze ex se valgono ad elidere la opposizione dei controinteressati e la motivazione posta a suo fondamento, acriticamente fatta propria del Comune di Amalfi, giacché, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, la rottura delle trattative, comprensiva anche delle restituzioni, non può certo escludere la permanenza di un interesse ulteriore (dichiaratamente risarcitorio), cui resta saldamente ancorato il preliminare interesse conoscitivo;

Ritenuto, sotto altro profilo, che alla Pubblica Amministrazione non è consentito negare l'accesso agli atti opponendo ragioni di merito che ineriscono alla sfera valutativa dell'istanza e che, al contrario, non può sostituire una propria e singolare valutazione circa la conferenza dell'atto richiesto alle oggettive esigenze di collegamento dell'atto - obiettive o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l'esistenza di una concreta necessità di tutela, non essendo, in sintesi, consentito alla P.A. un apprezzamento, nel merito, circa la fondatezza della pretesa e/o le strategie difensive dell'interessato (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I-bis n. 9461/2018, ex pluris), fatte salve le ipotesi di istanze manifestamente emulative; tenuto, peraltro, anche conto che "il diritto all'accesso agli atti per fini difensionali prevale sulle eventuali contrapposte esigenze di riservatezza..." (cfr., ex pluris, TAR Liguria, n. 233/2019), nel caso, peraltro, del tutto ingiustificate, trattandosi di accedere a documentazione (licenza edilizia ed eventuali sanatorie e/o condoni, unitamente alla documentazione tecnica allegata) nella piena disponibilità dell'Amministrazione e, per sua natura, suscettibile di idonea pubblicità-notizia;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato e per l'effetto va ordinata l'esibizione e l'eventuale estrazione di copie di tutti gli atti indicati nell'istanza e nella disponibilità del Comune di Amalfi, nei modi e termini previsti dal regolamento comunale;

Ritenuto di regolare le spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Amalfi di esibire e consentire l'estrazione di copia, nei sensi di cui in motivazione, degli atti indicati nell'istanza epigrafata.

Condanna il Comune di Amalfi al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Del Giudice, B. Locoratolo

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