Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 4 ottobre 2019, n. 6722

Presidente: Maruotti - Estensore: Ferrari

FATTO

Con ricorso depositato dinanzi al Tar Toscana, la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha impugnato il provvedimento n. 6 del 27 settembre 2012, con il quale il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Castiglion Fibocchi ha negato alla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. l'autorizzazione paesaggistica per l'istallazione della stazione radio base per la telefonia mobile da posizionare in località Vocabolo Scopeto.

Tale diniego segue il giudizio di incompatibilità paesaggistica negativo, opposto dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Arezzo il 20 settembre 2012, richiamando il parere negativo della commissione locale per il paesaggio.

2. Con sentenza n. 441 del 21 marzo 2013 la sez. I del Tar Toscana ha accolto il ricorso.

Alla base dell'accoglimento è la circostanza che la Soprintendenza ha motivato il proprio parere contrario facendo riferimento alla disciplina del Piano di indirizzo territoriale riguardante l'Ambito n. 11, corrispondente alla Valtiberina Toscana, mentre l'intervento proposto dalla società ricade nell'Ambito n. 20 (relativo all'area Aretina), come ammesso dalla stessa Soprintendenza.

La sentenza n. 441 del 2013 è stata impugnata dal Ministero per i beni e le attività culturali con appello notificato il 6 novembre 2013 e depositato il successivo 14 novembre, sul rilievo che l'errore in cui era incorsa la Soprintendenza era un errore meramente materiale.

Essa infatti aveva espresso parere sfavorevole perché l'intervento ricadeva in area boscata, tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 42 del 2004, come chiarito anche nel provvedimento finale del 20 settembre 2012.

Nei provvedimenti impugnati vi era quindi la corretta trascrizione dei valori paesaggistici da tutelare (territori coperti da foreste e da boschi) e delle relative norme di tutela.

4. La Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. non si è costituita in giudizio.

5. Il Comune di Castiglion Fibocchi non si è costituito in giudizio.

6. L'Unione dei Comuni del Pratomagno non si è costituita in giudizio.

7. La Regione Toscana non si è costituita in giudizio.

8. La Provincia di Arezzo non si è costituita in giudizio.

9. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2014 la trattazione dell'istanza di sospensione della sentenza n. 441 del 21 marzo 2013 la sez. I del Tar Toscana è stata, su richiesta dell'appellante, riunita al merito.

10. Alla pubblica udienza del 24 settembre 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, il Tar ha motivato l'accoglimento del ricorso di primo grado sul rilievo che l'errore commesso dalla Soprintendenza, nel negare alla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. la compatibilità paesaggistica della stazione radio base per la telefonia mobile da allocare in località Vocabolo Scopeto, è l'aver fatto riferimento alla disciplina del Piano di indirizzo territoriale riguardante l'Ambito n. 11, corrispondente alla Valtiberina Toscana, mentre l'intervento proposto dalla società ricade nell'Ambito n. 20 (relativo all'area Aretina).

Si tratterebbe di un vizio non meramente formale, in quanto la disciplina riguardante quest'ultima zona è diversa da quella prevista per l'Ambito n. 11, con la conseguenza che i valori paesaggistici dei due compendi e le relative norme di tutela non coincidono, e non assumono quindi gli stessi effetti ostativi alla realizzazione dell'impianto de quo.

L'appello è fondato.

Il parere negativo della Soprintendenza è supportato da diverse argomentazioni. Si afferma infatti che l'intervento che la società vuol realizzare:

a) non risulta compatibile rispetto ai caratteri distintivi delle aree tutelare per legge;

b) non è conforme con i criteri di gestione dell'immobile e/o dell'area, disposti dal piano paesistico (Pit - Disciplina di piano e schede dei paesaggi - Ambito 11: Valtetiberina Toscana);

c) ricade in area tutelata per legge per il suo interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Si tratta di ragioni autonome tra loro ed è dunque applicabile la costante giurisprudenza del giudice amministrativo (C.d.S., sez. IV, 6 luglio 2012, n. 3970; id., 6 giugno 2011, n. 3382) secondo cui, quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di autonome ragioni, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo, mentre l'eventuale illegittimità di uno solo o più degli altri motivi non basta a determinarne l'illegittimità.

Come si è detto, le ragioni posti dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Arezzo a supporto del diniego di compatibilità paesaggistica sono autonome tra loro, sicché, alla luce della citata giurisprudenza, è sufficiente che uno solo di esse resista ai motivi di gravame per supportare l'impugnato diniego.

Il Tar ha accolto il ricorso, al fine del riesame, soffermandosi solo su una di queste ragioni.

Nell'atto di appello il Ministero afferma che il riferimento all'Ambito 11, corrispondente alla Valtiberina Toscana, in luogo dell'Ambito n. 20, relativo all'area Aretina, è frutto di un mero errore materiale ed in ogni caso è ostativa alla realizzazione della stazione radio la sua localizzazione nel bosco, quindi in area vincolata.

Tale rilievo appare al Collegio assorbente, atteso che l'art. 142, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 42 del 2004 tutela appunto "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227".

Ne consegue che la richiamata normativa primaria aveva carattere ostativo indipendentemente dall'Ambito di riferimento (11 o 20).

Né si potrebbe ritenere che il riferimento all'area boschiva è connesso all'errore di individuazione dell'Ambito nel quale la stazione radio base dovrebbe essere allocata, essendo la stessa società, nella relazione allegata l'istanza di autorizzazione, ad affermare che la località dove avverrebbe l'installazione è a destinazione bosco ceduo collinare e che sono presenti due esemplari adulti di quercia, uno di pino e alcuni esemplari di piante da sottobosco, ginepro e erica.

Il riferimento all'art. 142, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 42 del 2004 assume carattere assorbente, avendo la società appellata scelto di non costituirsi in giudizio, con la conseguenza che non sono stati riproposti, con memoria ex art. 101, comma 2, c.p.a., tutti i motivi dedotti dinanzi al Tar Toscana con l'atto introduttivo e con i motivi aggiunti.

L'appello deve quindi essere accolto, sicché - in riforma della sentenza del Tar Toscana, sez. I, n. 441 del 21 marzo 2013 - il ricorso di primo grado va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8223 del 2013, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tar Toscana, sez. I, n. 441 del 21 marzo 2013, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.