Corte di cassazione
Sezione II civile
Ordinanza 4 ottobre 2019, n. 24853
Presidente: D'Ascola - Relatore: Abete
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato l'agenzia immobiliare "Domus Aurea" s.a.s. citava a comparire dinanzi al tribunale di Milano Giuseppe D.C. ed Andres Estanislao S.
Chiedeva che i convenuti fossero condannati a corrisponderle, rispettivamente, la somma di euro 12.000,00 e la somma di euro 8.000,00, oltre i.v.a. ed interessi, a titolo di provvigione per la compravendita di un immobile in Milano, alla via [omissis].
Resisteva Andres Estanislao S.
Resisteva Giuseppe D.C.
Con sentenza n. 16292/2013 l'adito tribunale accoglieva integralmente le domande dell'accomandita attrice.
Proponeva appello Andres Estanislao S.
Proponeva appello incidentale Giuseppe D.C.
Resisteva la "Domus Aurea" s.a.s.
Con ordinanza del 17 giugno-3 luglio 2014 la corte d'appello di Milano dichiarava inammissibili i gravami ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento.
Avverso la sentenza di prime cure ha proposto ricorso Giuseppe D.C.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
La "Domus Aurea" s.a.s. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.
Andres Estanislao S. non ha svolto difese.
La controricorrente s.a.s. ha depositato memoria.
Il ricorso per cassazione è inammissibile, siccome tardivamente proposto.
Ai sensi dell'art. 348-ter, 3° comma, c.p.c. il termine "breve" di sessanta giorni, ex art. 325, 2° comma, c.p.c., ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello (circa il riferimento, all'art. 348-ter, 3° comma, c.p.c., al termine "breve" cfr. Cass., sez. un., 11 maggio 2018, n. 11850).
La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, 3° comma, c.p.c., solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto (cfr. Cass., sez. lav., (ord.) 26 settembre 2018, n. 23057; Cass., (ord.) 30 settembre 2016, n. 19352; Cass., sez. lav., 11 settembre 2015, n. 18024).
Su tale scorta si evidenzia quanto segue.
L'ordinanza recante declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. dei gravami - pronunciata in esito al giudizio d'appello iscritto innanzi alla corte di Milano al n. 568/2014 r.g. - è stata comunicata all'avvocato Costanza Acciai, difensore dell'appellante, in questa sede ricorrente, Giuseppe D.C., all'indirizzo di posta elettronica certificata in data 3 luglio 2014 (alle ore 9.20; ricevuta avvenuta consegna: 17501080. Cfr. Cass. (ord.) 9 febbraio 2016, n. 2594, secondo cui la comunicazione può avvenire nello stesso giorno della pubblicazione).
In particolare la comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. all'avvocato Costanza Acciai, oltre al riferimento al nominativo del consigliere relatore ed al numero (568/2014) di iscrizione nel ruolo generale del procedimento innanzi alla corte milanese, reca il testo dell'ordinanza ("segue testo inviato con la P.E.C.": cfr. pag. 2) nonché univoca descrizione della natura del provvedimento adottato: "ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis e ter c.p.c." (cfr. Cass., sez. lav., 7 gennaio 2019, n. 134, secondo cui il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 1, 62° comma, della l. n. 92/2012 - essendo soggetto ad una disciplina speciale, derogatoria delle disposizioni generali sul termine c.d. breve di impugnazione, sulla quale non incide la modifica dell'art. 133, 2° comma, c.p.c. - decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico).
In questo quadro si rappresenta altresì quanto segue.
Da un canto, la comunicazione, comprensiva del testo, dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. - espressamente indicata (nella comunicazione) come tale - dell'appello iscritto al n. 568/2014 r.g. è stata idonea a consentire al difensore di Giuseppe D.C., destinatario della comunicazione telematica certificata, di aver senza equivoci piena contezza della natura del provvedimento adottato e quindi del regime d'impugnazione di cui all'art. 348-ter, 3° comma, c.p.c.
D'altro canto, il ricorso a questa Corte di legittimità è stato avviato per la notifica a mezzo posta in data 3 gennaio 2015, allorché il termine "breve" di sessanta giorni (a far data dal 3 luglio 2014) era ampiamente decorso.
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente "Domus Aurea" s.a.s. le spese - liquidate come da dispositivo - del presente giudizio di legittimità.
Andres Estanislao S. non ha svolto difese; nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta nei suoi confronti.
Ai sensi dell'art. 13, 1° comma quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° comma bis, d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, Giuseppe D.C., a rimborsare alla controricorrente, "Domus Aurea" s.a.s., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° comma quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° comma bis, d.P.R. cit.