Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 7 ottobre 2019, n. 25012

Presidente: Iacobellis - Relatore: La Torre

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione da parte di Giovanni A. del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso dell'Irpef anni 1990/1992, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell'appello, "rinvenendosi in atti la mera fotocopia di una ricevuta di ritorno, nella quale peraltro il timbro postale è illeggibile".

Il contribuente è rimasto intimato.

Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 22 d.lgs. 546/1992 e artt. 156 e 327 c.p.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c.

Il motivo è fondato, risultando quanto affermato dalla ricorrente conforme agli atti di causa, come riportati nel corpo del ricorso;

al fine della tempestività della costituzione dell'appellante (ex art. 22 d.lgs. 546/1992, richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 53 d.lgs. 546/1992), vige il principio, reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 1944/2016; n. 12027/2014; n. 9173/2011), secondo il quale deve aversi riguardo alla data di ricezione, e non alla data di spedizione, del ricorso in appello;

il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità, essendovi la certezza della ricezione dell'atto (7 novembre 2012) nel rispetto del termine di decadenza;

questa Corte a Sezioni unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell'appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio, postale, che: 1) "il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)"; 2) "non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza";

nella specie, risulta in atti che l'atto di appello era stato notificato con raccomandata postale il 27 aprile 2012 ricevuto il 7 novembre 2012, come da avviso di ricevimento riprodotto in atti, e che il deposito è avvenuto nel termine previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante (termine ultimo 12 novembre 2012);

pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla C.T.R. Sicilia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.