Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-quater
Sentenza 22 ottobre 2019, n. 12143

Presidente: Savoia - Estensore: Traina

Premesso che:

- con il mezzo di tutela all'esame i ricorrenti impugnano, chiedendone l'annullamento previa sospensiva, i provvedimenti con i quali è stata disposta la propria esclusione dalla procedura selettiva bandita da ANPAL Servizi S.p.A. per il reclutamento di 3000 collaboratori cui affidare le funzioni di cui all'art. 12 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (c.d. Navigator), censurando il criterio, dallo stesso individuato, del "rapporto di 1 a 20 tra posizioni ricercate e candidature pervenute su base provinciale, in ragione del miglior voto di laurea", asseritamente illegittimo in quanto discriminatorio;

- si è costituita in giudizio l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) Servizi S.p.A., la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'infondatezza dei motivi di ricorso;

- si è altresì costituito il controinteressato Marco F. il quale ha rilevato esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della sua collocazione, nella graduatoria finale impugnata, quale idoneo e non anche quale vincitore;

- all'udienza del 15 ottobre 2019, fissata per l'esame della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti costituite della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti;

Considerato che:

- secondo il precedente specifico della Sezione (sent. n. 10264 del 2 agosto 2019) da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi:

- "ANPAL Servizi non è una pubblica amministrazione, ma una società di diritto privato, interamente partecipata dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, come tale rientrante nel campo di applicazione, soggettivo e oggettivo, del d.lgs. n. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

- "l'art. 19, comma 4, secondo periodo del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che "Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale", quale è quella di cui si discute per l'assunzione di 3.000 figure professionali denominate Navigator a cura di ANPAL";

- "già con decreto a n. 3859 dell'11 giugno 2019 la sezione ha dichiarato inammissibile un analogo ricorso richiamando "l'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, laddove afferma come resti ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle procedure di reclutamento del personale" e che, come osservato dall'Agenzia nella propria memoria difensiva quella controversia è stata incardinata dinanzi al Giudice ordinario che ha recentemente riconosciuto la propria giurisdizione";

Ritenuto, pertanto, che

- ai sensi dell'art. 11 c.p.a. il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, dovendosi ritenere la controversia spettante alla giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la stessa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda;

Considerato infine, quanto alle spese di lite, che le stesse possano essere compensate, data la peculiarità delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ammin[i]strativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenti pronunce in motivazione indicate.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.