Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 4 novembre 2019, n. 7527

Presidente: Carlotti - Estensore: Guarracino

Considerato che:

- in relazione all'accordo raggiunto in data 12 novembre 2018 ai fini del superamento del contenzioso in essere, col quale Celidonia s.r.l. si impegnò a rinunciare agli effetti della sentenza appellata, con rinuncia al ricorso originario e ai motivi aggiunti di primo grado, e, dal canto suo, la Regione Lombardia si impegnò a rinunciare all'appello avverso la sentenza gravata, con atto a firma congiunta delle parti, depositato in data 15 gennaio 2019 dalla Regione Lombardia, si chiese a questo Consiglio di assumere le decisioni conseguenti, con declaratoria di improcedibilità dell'appello principale e degli appelli incidentali;

- essendosi dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse con decreto presidenziale n. 156/2019, la Regione Lombardia propose opposizione, ai sensi dell'art. 85, comma 3, c.p.a., per ottenerne l'annullamento del decreto presidenziale e la conseguente rimessione della causa sul ruolo, al fine della dichiarazione della carenza di interesse anche del ricorso di primo grado e, di conseguenza, del ricorso in appello;

Considerato che l'opposizione è stata accolta con ordinanza collegiale n. 2852 del 2 maggio 2019;

Vista la memoria depositata dalla Regione Lombardia in data 14 giugno 2019;

Considerato che:

- per costante giurisprudenza di questo Consiglio, la rinuncia da parte dell'appellato totalmente vittorioso in primo grado al ricorso originario e agli effetti favorevoli della sentenza di accoglimento integra una causa estintiva del giudizio che comporta - pur in mancanza, nel codice del processo amministrativo, di una norma specifica analoga a quella dell'abrogato art. 34, comma primo, della l. n. 1034/1971 - l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;

- conseguentemente debba essere dichiarato improcedibile l'appello;

Ritenuto che le spese di giudizio possano essere compensate, in considerazione dell'esito processuale e dell'accordo raggiunto tra le parti sul punto;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara improcedibile l'appello.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M. Marazza

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