Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 8 novembre 2019, n. 7649

Presidente: Greco - Estensore: Ciuffetti

FATTO E DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso con cui l'odierno appellante, proprietario di un compendio immobiliare confinante con quello del signor M., aveva chiesto l'annullamento del permesso di costruire n. 59/2004 e del nulla osta n. 5050/2003, rilasciati, rispettivamente, dal Comune di La Spezia e dall'Ente Parco delle Cinque Terre al medesimo signor M., nonché il risarcimento di danni asseritamente prodotti da tali atti.

Il T.a.r. per la Liguria ha escluso: che il proprietario finitimo di un soggetto richiedente un titolo edilizio dovesse essere considerato come controinteressato procedimentale, in quanto tale titolo non poteva incidere sulla sua proprietà ed esprimeva la conformità alle norme dei vigenti strumenti urbanistici avverso i quali il suddetto proprietario avrebbe dovuto semmai rivolgere le sue censure; che vi fosse stata carenza di istruttoria da parte del responsabile del procedimento, anche dal punto di vista di problematiche statiche dell'edificio avente parte in comune, che, comunque, avrebbero dovuto essere affrontate nell'ambito di un giudizio civile per danno temuto; la pretesa infedeltà dei documenti grafici prodotti in sede amministrativa per mancanza di prova in merito.

Inoltre, secondo il primo giudice, si palesavano generiche le censure riguardanti la pretesa contraddittorietà tra documenti istruttori e l'asserita incertezza in merito alla data di apertura del procedimento concluso con il titolo edilizio impugnato; inoltre, erano infondate le censure articolate sulla mancanza di previe indagini geologiche, non essendo stato avanzato dal ricorrente alcun riferimento ai piani idrogeologici che ne avrebbero imposto l'espletamento.

2. Con il presente appello il signor V. deduce l'erroneità della sentenza in epigrafe:

a) laddove non ha riconosciuto sussistente la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, per difetto di comunicazione nei suoi confronti dell'avvio del procedimento che ha messo capo al permesso di costruire impugnato in primo grado nonostante che, nella fattispecie, da un lato, non sussistessero le esigenze di speditezza in presenza delle quali il citato art. 7, comma 1, consente di derogare ai previsti obblighi di comunicazione e, dall'altro, egli rivestisse la qualità di soggetto interessato dalla realizzazione delle opere assentite e fosse facilmente individuabile come tale, dato che le stesse opere provocavano conseguenze pregiudizievoli per la sua proprietà; nella fattispecie non veniva in considerazione la questione della conformità del titolo edilizio agli strumenti urbanistici, ma quella del danno alla proprietà confinante derivante dalle opere assentite e tale questione doveva essere ben presente all'Ente locale se la comunale Commissione Edilizia Integrata (CEI) aveva richiesto che venisse acquisito l'assenso dell'appellante ai fini della pratica edilizia del signor M. (verbale n. 52/2000);

b) con riferimento all'asserita violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, in quanto "le tavole progettuali allegate alla richiesta del permesso di costruire erano confuse e poco chiare" e il titolo edilizio sarebbe stato rilasciato in base a rilievi infedeli; infatti, l'intervento assentito incideva anche sulla proprietà dell'appellante e il cordolo sulla sommità di muri perimetrali dell'immobile confinante, previsto dal progetto edilizio, sarebbe stato strumentale ad una soprelevazione dell'immobile del tutto vietata;

c) laddove ha ritenuto che fossero irrilevanti le censure della violazione degli artt. 7, 8, 10 e 22 della l. n. 241/1990, in relazione all'art. 3 della stessa legge per il comportamento dell'Amministrazione che aveva escluso l'appellante dal procedimento per il rilascio del titolo edilizio e che fosse generica la censura circa l'incompletezza dell'istruttoria svolta; contraddittoriamente l'Amministrazione aveva dapprima ritenuto non assentibile l'intervento edilizio proposto dall'appellato e in seguito, invece, aveva rilasciato il titolo edilizio richiesto;

d) quanto al motivo di ricorso di primo grado relativo alla violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990; infatti, il parere della CEI sarebbe stato espresso in mancanza dell'integrazione documentale pure richiesta al signor M. e in assenza di puntuali indagini dal punto di vista statico e geologico, circostanze sintomatiche di sviamento di potere e di difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

Secondo l'appellante, dall'illegittimità degli atti impugnati e dalla colpa delle Amministrazioni che li avevano adottati derivava il suo diritto al risarcimento del danno sofferto, riconducibile all'appropriazione, da parte del signor M., di parte della parete mediana eccedente l'altezza dell'originario tetto, al suo svuotamento, al taglio della cornice di copertura, alla costruzione di una placca di calcestruzzo di contenimento, alla costruzione di un nuovo solaio più pesante del precedente, alla saldatura delle coperture del suo edificio e di quello confinante, a danni al sottotetto, ad infiltrazioni di acqua e al conseguente mancato godimento dell'immobile.

In via subordinata, l'appellante ha chiesto la condanna generica delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni, da quantificare in separato giudizio ai sensi dell'art. 278 c.p.c.

3. Il Comune di La Spezia ha chiesto il rigetto dell'appello.

4. Il signor Mario M. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività della notifica (15 giugno 2004), in quanto già la formulazione dell'istanza di accesso agli atti, presentata dall'appellante in data 8 aprile 2004, avrebbe evidenziato che, a quella data, gli erano già noti non solo gli elementi essenziali, ma anche il contenuto del permesso di costruire.

Nel merito, il signor M. ha chiesto il rigetto dell'appello.

5. Preliminarmente il Collegio rileva l'inammissibilità della perizia giurata datata 27 marzo 2010 e della relazione datata 27 giugno 2019 avente ad oggetto "danni e vizi indotti su UIU dalla sopraelevazione della copertura su una unità contigua a diverso livello, a Fossola di Tramonti", redatte da professionista incaricato dall'appellante e da questi prodotte in sede di appello, trattandosi di documenti nuovi, la cui produzione non è consentita ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a.

6. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'eccezione formulata dall'appellante in sede di replica circa la genericità con cui nell'atto di costituzione il signor M. avrebbe riproposto la censura di tardività del ricorso di primo grado - in contrasto con la consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 101, comma 1, c.p.a., che reputa a tal fine insufficiente un mero richiamo generico - in quanto tale eccezione è infondata.

Infatti si deve considerare proposto tempestivamente il ricorso di primo grado, in quanto la piena conoscenza del permesso di costruire impugnato in prime cure va fatta risalire alla data in cui il ricorrente ha documentato di aver avuto accesso ai documenti presso il Comune, quindi alla data del 24 maggio 2004 e non a quella, indicata dall'appellato, di presentazione di istanza di accesso agli atti.

7. Nel merito l'appello è infondato e va respinto.

7.1. Con riferimento al motivo di appello sub 2. lett. a), il Collegio condivide la tesi del T.a.r. per la Liguria che ha escluso che la qualità di proprietario confinante fosse condizione sufficiente per generare un obbligo dell'Amministrazione di comunicare all'appellante l'avvio del procedimento.

Il proprietario di un immobile confinante con quello oggetto di richiesta di permesso di costruire non può essere considerato come soggetto direttamente interessato al provvedimento e, quindi, non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di dargli comunicazione dell'avvio di procedimento preordinato al rilascio di un titolo edilizio, fermo restando che ciò non comporta alcuna lesione delle sue facoltà procedimentali, data la facoltà di intervento volontario nel procedimento di rilascio assicurata dall'art. 9 della l. n. 241/1990 (cfr. C.d.S., sez. V, 6 giugno 2012, n. 3343; Id., Sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3416).

Le circostanze addotte dall'appellante circa i pregiudizi che la sua proprietà avrebbe risentito, contestate in fatto dal signor M., non valgono a porre in dubbio che i provvedimenti impugnati non producevano effetti diretti nei confronti dello stesso appellante, in quanto tali atti riguardavano solo la proprietà del signor M., circostanza quest'ultima rimasta del tutto incontestata nel corso del procedimento; tali atti, semmai, avrebbero potuto legittimare un suo intervento ai sensi del richiamato art. 9 della l. n. 241/1990, ma non fondare un diritto a ricevere la comunicazione di cui all'art. 7 della stessa legge.

7.2. Con riferimento al motivo di appello sub 2, lett. c), il Collegio non ravvisa alcuna erroneità nella sentenza impugnata con riferimento alle pretese dell'appellante di incompletezza istruttoria, oltre che di contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione come sostenuto con il motivo d'appello sub 2, lett. d), perché tali censure si fondano sulla considerazione - essa sì erronea - di una sostanziale sovrapponibilità del progetto edilizio di cui è questione su quello oggetto dell'istanza per il rilascio di titolo edilizio, presentata in data 17 febbraio 2000, poi oggetto di diniego con nota del Comune di La Spezia in data in data 12 agosto 2000. Al procedimento avviato con tale istanza si riferisce il parere della CEI, di cui al verbale n. 53/2000, che l'appellante richiama a sostegno della propria pretesa ad ottenere la comunicazione del procedimento attivato dal signor M., poiché esso richiedeva che del procedimento in questione fosse data comunicazione al proprietario confinante.

Tuttavia, risulta chiaramente dagli atti di cui è causa che il permesso impugnato in primo grado era stato rilasciato a seguito di un diverso e successivo procedimento avviato dal signor M., con istanza depositata in data 23 agosto 2003, riguardante un progetto diverso da quello oggetto del parere della CEI di cui al verbale n. 53/2000, sul quale il parere dello stesso organo, in data 8 ottobre 2003, era favorevole e non richiedeva che fosse acquisito il consenso del proprietario confinante.

7.3. Con riferimento al motivo d'appello sub 2, lett. b), il Collegio ritiene che la pretesa infedeltà dei rilievi e delle rappresentazioni grafiche posti a fondamento del rilascio del titolo edilizio poggi su valutazioni dell'appellante, senza essere sorretta da alcun indizio di prova.

La nota del Direttore del Dipartimento IV programmazione territoriale del Comune di La Spezia, prot. n. 4659 in data 19 gennaio 2009, indirizzata all'appellante e da questi richiamata a supporto delle proprie argomentazioni, costituisce un atto successivo all'adozione del permesso impugnato e perciò non varrebbe ad inficiare l'istruttoria all'esito della quale lo stesso permesso è stato adottato. In ogni caso dal passaggio di tale nota evidenziato dall'appellante, per cui "il fatto che nel grafico dello stato finale persista uno sfasamento tra le due coperture si ritiene sia una non precisa rappresentazione grafica", non emerge certo un'infedele rappresentazione, ma, come rilevato dall'Amministrazione, un'imprecisione delle rappresentazioni grafiche, considerata nella parte conclusiva della frase, non riportata dall'appellante, "del tutto ininfluente stante la verificata esattezza delle quote come sopra precisato".

7.4. Con riferimento al motivo d'appello sub 2, lett. d), alla luce degli atti del procedimento, il Collegio ritiene infondate le deduzioni dell'appellante in merito ad una pretesa carenza di istruttoria, sia in quanto il titolo edilizio impugnato era stato rilasciato in data 4 febbraio 2004, dunque successivamente all'integrazione documentale effettuata da parte del richiedente, sia in quanto si palesano del tutto generiche, come già ritenuto dal primo giudice, le deduzioni in merito ad un preteso difetto di indagine sui possibili effetti dei lavori assentiti dal punto di vista statico ed idrogeologico. Le deduzioni con cui l'appellante fa discendere l'illegittimità degli atti impugnati dalle opere effettuate, in quanto dannose nei suoi confronti, non risultano sorrette da alcun indizio di prova. D'altro canto, il verbale di sopralluogo effettuato dal Comune attesta la conformità dei lavori edilizi compiuti alle opere già assentite, che riguardavano tutte - compresa la soprelevazione del tetto cui si riferiva specificamente il nulla osta dell'Ente Parco - la sola proprietà del signor M. La sopra citata nota prot. n. 4659, in data 19 gennaio 2009, indirizzata dal Comune di La Spezia all'appellante, anzi precisava "la riscontrata esatta corrispondenza delle altezza interne dei locali del 1° piano con quanto indicato nei grafici di progetto che prevedevano anche il rialzamento della copertura, fatto che evidentemente ha portato il tetto di proprietà M. a livello di quello di Sua proprietà".

8. Dall'infondatezza delle censure svolte da parte appellante con riferimento agli atti impugnati in primo grado consegue l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, non quantificati dall'appellante, dei quali non è stata raggiunta la prova.

9. Per quanto sopra esposto, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito da giurisprudenza costante, e plurimis, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.