Corte di cassazione
Sezione II penale
Sentenza 16 ottobre 2019, n. 44684

Presidente: Cammino - Estensore: Agostinacchio

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 5 dicembre 2018 il Gip del Tribunale di Siracusa ha applicato a P. Angelo, su richiesta delle parti, la pena di giorni otto di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati contestati (danneggiamento aggravato e violenza privata) e concesse le attenuanti generiche.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania eccependo l'illegalità della pena, inferiore al minimo inderogabile di legge di cui all'art. 23 c.p.

2. Il ricorso è ammissibile e fondato.

L'art. 1, comma 51, della l. 23 giugno 2017, n. 103, ha modificato l'art. 448 c.p.p. inserendovi la nuova disposizione del comma 2-bis, che restringe la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento di primo grado con riferimento a quattro tassative ipotesi di ricorso per cassazione: motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato; difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; illegalità della pena o della misura di sicurezza e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, configurando la previsione come una norma speciale rispetto al canone generale delineato nell'art. 606 c.p.p.

Nel caso in esame ricorre l'ipotesi di illegalità della pena.

La pena finale applicata dal giudice risulta infatti di otto giorni (pena base giorni quindici di reclusione, diminuita a giorni dieci di reclusione per il riconoscimento delle attenuanti, aumentata a giorni dodici di reclusione per la continuazione, ridotta infine per il rito ad otto giorni di reclusione).

3. Questa corte ha avuto modo di precisare che il limite minimo assoluto di giorni quindici, stabilito dall'art. 23 c.p. per la pena detentiva concernente i delitti puniti con la reclusione è invalicabile (Sez. 3, sent. n. 29985 del 3 giugno 2014 - dep. 9 luglio 2014 - Rv. 260263, fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima l'applicazione di una pena inferiore a quindici giorni di reclusione in sede di patteggiamento; Cass., Sez. 7, ordinanza n. 27674 del 15 marzo 2016 - dep. 6 luglio 2016 - Rv. 267536).

Tale limite deve essere osservato sia ai fini del computo finale della pena da irrogare, sia ai fini delle operazioni intermedie di calcolo (Sez. 2, sent. n. 24864 del 29 maggio 2009 - dep. 16 giugno 2009 - Rv. 244341, nel caso di specie, la pena irrogata era stata determinata in misura inferiore a detto limite a seguito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche).

4. Tale illegale statuizione non può, tuttavia, essere rettificata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 619 c.p.p. in quanto il negozio processuale si è formato con riguardo ad una specifica quantificazione della sanzione e non può presumersi un analogo consenso delle parti in ordine ad una sanzione di diversa entità, con la conseguenza che la relativa decisione deve essere annullata senza rinvio; in tal modo le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell'accordo annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi (Sez. un., Sentenza n. 35738 del 27 maggio 2010 - dep. 5 ottobre 2010 - Rv. 247841).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l'ulteriore corso.

Depositata il 4 novembre 2019.