Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 3 dicembre 2019, n. 8274

Presidente: Taormina - Estensore: Lotti

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, con la sentenza 11 giugno 2008, n. 5731, ha accolto il ricorso, proposto dall'attuale parte appellata Federico B., annullando il provvedimento n. P 4752/2007 del 23 febbraio 2007 avente ad oggetto l'autorizzazione per l'espletamento di incarico extra-giudiziario di insegnamento di 12 ore su "La funzione giurisdizionale" + 3 ore di assistenza studenti presso l'Università degli Studi di Cassino - Facoltà di giurisprudenza.

Secondo il TAR, sinteticamente:

- il diniego è stato assunto considerato che il dott. B. ha in atto l'incarico per il medesimo anno accademico dall'1 novembre 2006 al 31 ottobre 2007 di insegnamento presso la facoltà di farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II di lezioni e partecipazioni alla commissione d'esame in materia ambientale per 35 ore annuali ed ha, quindi, integralmente impegnato il monte ore massimo fissato su base annua per la tipologia di incarico di insegnamento;

- il ricorrente, nell'istanza di autorizzazione, ha espressamente chiesto di essere messo nelle condizioni di scegliere quale incarico espletare in caso di incompatibilità tra l'incarico per il quale l'autorizzazione è stata chiesta e quello precedentemente autorizzato presso la facoltà di farmacia dell'Università Federico II di Napoli;

- l'Amministrazione procedente, omettendo ogni riferimento all'eventuale facoltà di rinuncia dell'interessato all'incarico già autorizzato, ha di fatto impedito una bilanciata comparazione degli interessi in quanto, anche in assenza di norme che disciplinino un meccanismo di opzione, avrebbe potuto autorizzare l'incarico richiesto sotto la condizione sospensiva della rinuncia, totale o parziale, all'espletamento dell'incarico già autorizzato, ove questo non fosse già esaurito e comunque nel rispetto del limite del monte ore annuo stabilito.

La parte appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l'erroneità in relazione al motivo accolto dal TAR.

Con l'appello in esame chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.

All'udienza pubblica del 12 novembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che, nell'ambito degli incarichi extragiudiziari, in particolare per quelli consistenti in attività di insegnamento e/o didattiche di livello universitario o post-universitario, sussiste un'evidente interesse pubblico ad allargare l'ambito delle professionalità che possono fungere da docenti, in particolar modo se si tratta di professionalità di elevato livello tecnico, come quelle offerte dai magistrati.

Lo stesso CSM ha riconosciuto che, in questo ambito, si deve conciliare i diritti della personalità del magistrato, in primis quelli di libera manifestazione del pensiero e di insegnamento, con la necessità, ovviamente, che la funzione giudiziaria sia esercitata in condizioni di totale indipendenza.

In quest'ottica, è evidente che il CSM è il titolare del potere di autorizzare gli incarichi extragiudiziari, potere connotato da forte discrezionalità, per la ricorrente necessità di apprezzare la compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio e con le funzioni giudiziarie in concreto svolte e l'inesistenza di compromissioni del prestigio della magistratura, e ciò pur quando una norma di legge sancisca la possibilità di conferimento di un incarico ad un magistrato.

In questa attività di carattere autorizzatoria, è altrettanto evidente, tuttavia, che il CSM soggiace allo statuto di diritto amministrativo e deve rispettare non solo le regole, bensì anche i principi che sorreggono il procedimento amministrativo, tra cui il principio di proporzionalità e di non aggravamento del procedimento.

2. Nel caso di specie, il ricorrente, nella stessa istanza di autorizzazione, aveva espressamente chiesto di essere messo nelle condizioni di scegliere quale incarico espletare in caso di incompatibilità tra l'incarico per il quale l'autorizzazione è stata chiesta e quello precedentemente autorizzato presso la facoltà di farmacia dell'Università Federico II di Napoli.

L'amministrazione procedente, secondo principi intuitivi di buona amministrazione e anche in assenza di norme espresse che disciplinino un meccanismo di opzione, avrebbe potuto indicare la necessità di rinuncia dell'interessato all'incarico già autorizzato, ovvero avrebbe potuto autorizzare l'incarico richiesto sotto la condizione sospensiva della rinuncia, totale o parziale, all'espletamento dell'incarico già autorizzato, ove questo non fosse già esaurito e comunque nel rispetto del limite del monte ore annuo stabilito.

Pertanto, l'assenza, nel provvedimento negativo impugnato, di ogni riferimento a tali opzioni, che avrebbero potuto evitare un provvedimento negativo, nel rispetto del destinatari[o] dello stesso e in applicazione di principi di buona amministrazione, di cui si è dedotta correttamente la violazione in primo grado, ha irrimediabilmente inficiato il provvedimento medesimo, come ben motivato dal TAR.

3. L'atto di appello deduce che "Il meccanismo dell'opzione, non meglio articolato anche sotto il profilo temporale, finirebbe con lo svilire irragionevolmente le ragioni di interesse dell'ente conferente un incarico ad un magistrato, che non potrebbe fare affidamento sull'accettazione da parte del magistrato e sull'autorizzazione rilasciata dal CSM".

Al contrario, secondo il Collegio, il meccanismo dell'opzione, come lo denomina l'appellante, sarebbe agile e rapido perché imporrebbe all'istante di rinunciare eventualmente all'incarico già autorizzato in caso di incompatibilità, senza svilire in alcun modo gli interessi dell'Amministrazione.

Inoltre, nell'atto di appello si deduce che "nulla vieta al magistrato, almeno nella prospettiva del CSM, di non espletare l'incarico, prima accettato e per il quale ha poi ottenuto l'autorizzazione".

Questa soluzione, tuttavia, può essere perseguita soltanto se il CSM indica che l'incarico supererebbe irrimediabilmente il limite di ore assentibili.

4. Infine, contrariamente a quanto esposto nell'atto di appello, si evidenzia che il CSM non deve indicare tout court al magistrato istante la possibilità di rinunciare all'incarico, ma deve comunque pronunciarsi quando lo stesso magistrato, nell'istanza di autorizzazione, abbia espressamente chiesto di essere messo nelle condizioni di scegliere quale incarico espletare in caso di incompatibilità tra l'incarico per il quale l'autorizzazione è stata chiesta e quello precedentemente autorizzato.

Deve essere considerato, in proposito, che la normativa in tema di incarichi giudiziari, che regola il potere autorizzatorio di esclusiva spettanza del CSM, pertiene, in prima battuta all'attività interpretativa dello stesso CSM cui il magistrato istante si rivolge; attività interpretativa che, in un'ottica di collaborazione tra le parti, che sostanzia in modo limpido il principio di buona amministrazione, merita di essere previamente condivisa con l'istante per pervenire ad una soluzione più equilibrata tra le opposte esigenze espresse dalle parti in causa.

4.1. In ultimo, una volta ammesso - così come è stato lealmente ammesso nell'atto di appello - che il magistrato può in ogni tempo rinunciare all'incarico conferito, sembrano non militare a supporto di una statuizione di legittimità dell'azione amministrativa spiegate le preoccupazioni dell'appellante amministrazione circa la possibilità di restare assoggettata "all'arbitrio" del destinatario dell'incarico, restando infatti irrilevanti le motivazioni per cui quest'ultimo scelga eventualmente di non proseguire in detta attività extragiudiziaria.

5. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello deve essere respinto in quanto infondato.

Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, in assenza di costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.

Nulla per le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.