Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione III
Sentenza 20 dicembre 2019, n. 1395

Presidente: Farina - Estensore: Rinaldi

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, cittadino nigeriano affetto [omissis], titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha impugnato gli atti, meglio indicati in epigrafe, con cui la [omissis] di Venezia ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza disposte in suo favore, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, contrastando le avverse pretese.

Il ricorso merita accoglimento.

Gli atti impugnati hanno natura immediatamente lesiva in quanto, sulla base degli stessi, il ricorrente è stato, di fatto, estromesso dal sistema di accoglienza.

Dall'esame degli atti impugnati si evince che la cessazione delle misure di accoglienza è stata disposta dalla [omissis] sul rilievo che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato abolito dall'art. 1 del d.l. 113/2018, convertito con modificazione in l. n. 132/2018, il quale ha consentito l'inserimento in SPRAR ai soli beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati, nonché ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario ivi contemplati.

La cessazione delle misure di accoglienza è illegittima per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

In punto di fatto, è incontestato tra le parti che il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria in data 23 agosto 2018, prima, quindi, dell'entrata in vigore della disciplina invocata dall'Amministrazione (5 ottobre 2018).

Ciò posto in facto, si osserva in iure che la Corte di cassazione ha chiarito che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto-legge (Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4890; Cass., Sez. un., sentenze n. 29459, 29460 e 29461 del 24 settembre 2019).

Orbene, il principio espresso dalla Suprema Corte, riferito alla diversa ipotesi dell'incidenza della normativa sopravvenuta sui procedimenti amministrativi instaurati per il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi umanitari, assume rilievo - sotto il profilo dei principi applicabili - anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui l'Amministrazione ha ritenuto di disporre la cessazione delle misure di accoglienza sul presupposto dell'asserita abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, precedentemente rilasciato al ricorrente. Invero, se la disciplina di cui al d.l. n. 113 del 2018 non trova applicazione ai procedimenti per il riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi umanitari che sono già stati avviati (e non ancora conclusi), essa, a fortiori, non potrà avere rilievo con riferimento ad una ipotesi, come quella scrutinata, in cui la protezione umanitaria è già stata riconosciuta al richiedente, al fine di elidere un beneficio - la prestazione delle misure di accoglienza - collegato a detto riconoscimento.

Giova, infatti, ricordare che in relazione al principio di cui all'art. 11 delle preleggi (secondo il quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo") la giurisprudenza, con orientamento del tutto costante, ha più volte affermato, in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, che il principio di irretroattività delle leggi "comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso" (ex multis Cass. civ., 14 febbraio 2017, n. 3845).

Per quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto (in senso conforme cfr. TAR Basilicata, 11 marzo 2019, n. 274 e n. 275; TAR Brescia, n. 406/2019).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Va confermata la decisione della Commissione che ha escluso il ricorrente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non avendo lo straniero prodotto la certificazione dell'autorità consolare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, recante l'attestazione (se del caso, negativa) dei redditi prodotti all'estero dalla richiedente; l'istanza di ammissione al beneficio presentata dal ricorrente non può, pertanto, trovare accoglimento perché priva della necessaria documentazione, attesa la mancanza della certificazione ex art. 79, comma 2, cit.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1500,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

Respinge il reclamo avverso il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, parr. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

L. Bolognini, E. Pelino (dirr.)

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