Corte di cassazione
Sezione I civile
Ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33178

Presidente: Cristiano - Relatore: Oliva

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento dell'8 agosto 2017 il Questore della Provincia di Milano disponeva il trattenimento del ricorrente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) e d), del d.lgs. n. 142/2015, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Restinco.

Il Tribunale di Brindisi convalidava detto trattenimento, che veniva in seguito prorogato varie volte, con provvedimenti emessi sempre dal medesimo ufficio giudiziario, salvo l'ultimo, oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, che veniva invece emesso dal Tribunale di Lecce.

Propone ricorso per la cassazione di detto ultimo decreto l'H. affidandosi a cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 142/2015 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il dies a quo per la richiesta della proroga del trattenimento decorra dalla data iniziale dello stesso, e non invece dalla scadenza dell'ultima proroga disposta dall'autorità giudiziaria.

La doglianza è fondata.

Ed invero va ribadito che il provvedimento di proroga dello straniero in un C.P.R. o in un C.I.E. (centro di identificazione ed espulsione) dev'essere sempre disposto dal giudice, a pena di nullità, nel termine di quarantotto ore dalla richiesta del Questore, imponendo gli strumenti internazionali e comunitari (oltre che la legge nazionale) che il giudice, nel ristretto termine menzionato, debba motivare in ordine alla necessità di simile eccezionale misura limitativa della libertà personale, anziché di quelle alternative previste dalla legge, in rapporto alla delibazione della richiesta di protezione internazionale (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3298 dell'8 febbraio 2017, Rv. 643361). Negli stessi termini si è affermato che il trattenimento dello straniero "... costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere né richieste, né tantomeno autorizzate, proroghe della misura restrittiva in esame che non siano rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio" (Cass., Sez. 6-1, Sentenza n. 18748 del 23 settembre 2015, Rv. 636864).

Trattandosi pertanto di misura restrittiva della libertà personale dello straniero ed avendo natura eccezionale, la misura in esame deve soggiacere ad una rigorosa scansione dei tempi, sia quanto alla prima applicazione che quanto alle successive proroghe della misura predetta. Ne deriva che la proroga del trattenimento non può comunque essere richiesta dalla Questura oltre il termine di durata massima della misura, poiché in caso contrario si rischierebbe una imprevedibile dilatazione del tempo complessivo di restrizione della libertà personale del soggetto trattenuto.

Questa Corte ha affermato, in tema di trattenimento del soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), che "È illegittimo il trattenimento del soggetto, già legittimamente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, qualora la richiesta di proroga sia stata erroneamente inviata dai medici del reparto di psichiatria alla stazione dei carabinieri dopo la scadenza del termine di sette giorni dal ricovero e, quindi, successivamente trasmessa al comando della polizia municipale oltre la scadenza del periodo di proroga" (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19195 del 28 settembre 2015, Rv. 637093). Il principio va ribadito anche per il caso del trattenimento dello straniero, posta l'evidente analogia tra la natura delle due misure restrittive e della struttura dei rispettivi procedimenti di applicazione e proroga.

Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "È illegittima la proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) che sia stata disposta sulla base di un'istanza formulata successivamente alla scadenza del termine iniziale, o prorogato, della misura restrittiva. In tal caso, anche qualora il provvedimento con cui fu inizialmente convalidata la misura restrittiva non sia stato tempestivamente impugnato dal destinatario, il provvedimento di proroga va cassato senza rinvio, con conseguente cessazione del trattenimento".

Per effetto dell'accoglimento del primo motivo tutte le altre censure proposte dal ricorrente rimangono assorbite.

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.

Le spese, liquidate sia per il giudizio di merito che per quello di legittimità come in dispositivo nei confronti del Ministero dell'interno, cui fanno capo le Questure intimate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato senza rinvio, disponendo la cessazione del trattenimento.

Condanna il Ministero dell'interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 900 di cui euro 100 per esborsi e di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300 di cui euro 200 per esborsi; oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

R. Garofoli

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