Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 30 dicembre 2019, n. 2757

Presidente: Giordano - Estensore: Gatti

FATTO

Con determinazione n. 380 del 15 dicembre 2010 la Provincia di Lecco ha aggiudicato la procedura per l'affidamento dell'appalto integrato relativo alla variante alla S.S. n. 639, in favore dell'Associazione Temporanea di Impresa avente quale capogruppo la Ing. Claudio Salini Grandi Lavori s.p.a., e mandanti Accisa s.p.a. e Geom. Locatelli Lavori s.p.a., con cui ha stipulato il contratto n. 1209 dell'11 ottobre 2011.

Nel corso di esecuzione dell'appalto, la capogruppo, che ha modificato la sua denominazione in ICS Grandi Lavori s.p.a., ha ceduto alla società SALC s.r.l. il proprio ramo d'azienda denominato "Infrastrutture Opere Civili", in cui era ricompreso il contratto n. 1209/11 cit.

Come esposto dalla stessa ricorrente, "tra SALC e Accisa insorgevano divergenze", in conseguenza della quali, "le parti non addivenivano alla sottoscrizione di un nuovo mandato per associazione temporanea".

Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, la Provincia di Lecco ha preso atto del predetto subentro, da parte della società SALC s.r.l., alla società ICS Grandi Lavori s.p.a., dando atto che il contratto di appalto n. 1209/11 doveva intendersi nella titolarità della prima, per la parte di competenza, all'interno dell'a.t.i.

La Provincia resistente e la controinteressata SALC si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

All'udienza pubblica del 20 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

La controversia avente ad oggetto la determina dirigenziale con la quale la stazione appaltante ha preso atto del subentro di una nuova società in un contratto di appalto in corso di esecuzione, per effetto della cessione di ramo d'azienda da parte della aggiudicataria originaria, rientra infatti nella giurisdizione del g.o. (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 1° marzo 2013, n. 458).

Il nulla osta della stazione appaltante al subentro del cessionario nell'esecuzione dell'appalto, non ha infatti natura autoritativa, ma è deputato a verificare, su basi di parità, che la vicenda soggettiva del rapporto integri uno dei casi in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile rationae temporis, la controparte privata ha il diritto di subentrare nella titolarità del contratto (Cass. civ., Sez. un., 31 luglio 2018, n. 20347).

Le controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 133 c.p.a., sono quelle relative alle procedure di affidamento, e riguardano la sola fase pubblicistica dell'appalto, compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione, e non si riferiscono invece alla successiva fase di esecuzione del rapporto, nella quale resta operante la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, cui spetta verificare la conformità alle norme positive delle regole attraverso le quali i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative (Cass., Sez. un., ord. del 1° giugno 2006, n. 13033).

In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, presso il quale il presente giudizio potrà essere riproposto, entro il termine di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.

Quanto alle spese, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in relazione ai profili di incertezza correlati al riparto di giurisdizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.