Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 31 dicembre 2019, n. 1100

Presidente: De Nictolis - Estensore: Immordino

FATTO E DIRITTO

1. È stata impugnata con l'appello in epigrafe l'ordinanza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2667/2015, sul ricorso n.r.g. 2150/2013, proposto dagli eredi della signora Antonina L.P. contro il Comune di Furnari e nei confronti della signora Lucia M., che ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza dello stesso TAR n. 1098/2015 che, pronunciandosi sulla richiesta di chiarimenti formulata dal Commissario ad acta in sede di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2044/2011 dello stesso TAR Catania, ha affermato che oggetto del giudicato è soltanto l'annullamento giurisdizionale della c. e. n. 12 del 29 giugno 2006 rilasciata alla signora M. per la realizzazione di un terzo piano di un edificio esistente, con la conseguenza che l'attività di esecuzione del giudicato comporta la rimozione delle opere realizzate in virtù della predetta illegittima concessione edilizia e non di quelle realizzate in forza della precedente c. e. n. 7/1993, rilasciata alla stessa signora M. e successivamente annullata d'ufficio dalla stessa amministrazione comunale, cui spetterà valutare la corrispondenza di tali opere nell'ambito dei controlli di regolarità edilizia.

1.1. In particolare, il Giudice adito con l'istanza "di riesame e correzione" della suindicata ordinanza n. 1098/2015, ha statuito con l'appellata ordinanza n. 2667/2015 che, contrariamente a quanto affermato dalle parti, nel caso di specie non sono state violate le garanzie partecipative dei ricorrenti per mancata notifica dell'istanza di chiarimenti e ciò in quanto: a) la parte ricorrente ha ricevuto avviso dell'udienza camerale del 12 marzo 2015 fissata per l'esame della richiesta di chiarimenti avanzata dal commissario; b) a quell'udienza la parte era rappresentata dall'avvocato difensore, tramite un delegato, che non ha mosso alcun rilievo né sull'an dell'istanza, né sul suo contenuto, accettando di fatto il contraddittorio sulla questione.

La notifica dell'istanza di chiarimenti avanzata dal Commissario, secondo il TAR adito non era in ogni caso necessaria, considerato che l'ausiliario che si rivolge al giudice per ottenere chiarimenti ai sensi dell'art. 114, comma 7, c.p.a. non propone un ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 5, per il quale è obbligatoria la notifica. Come chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 6468/2012) l'istanza di chiarimenti del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 7, non è azione di ottemperanza, sicché non richiede notifica.

Nel merito il Giudice adito ha chiarito che il provvedimento collegiale, ancorché assunto nella forma dell'ordinanza, ha contenuto decisorio nella misura in cui delinea i confini del giudicato nascente dalle precedenti sentenze del TAR, con la conseguenza che il rimedio esperibile nel caso di eventuali errori che inficiano la stessa ordinanza n. 1098/2015 è l'appello ai sensi dell'art. 114, commi 8 e 9, del c.p.a., e non il reclamo.

2. Avverso tale ordinanza è stato presentato l'appello in epigrafe.

All'udienza pubblica del 25 settembre 2019 il collegio ha rilevato d'ufficio la tardiva impugnazione dell'ordinanza n. 1098/2015 del TAR Sicilia, Sezione di Catania. Su istanza di parte il collegio ha rinviato la trattazione della causa all'udienza dell'11 dicembre 2019.

Infine, all'udienza dell'11 dicembre 2019, fissata per la discussione conclusiva sul merito dell'appello nessuna delle parti è presente. La causa è stata trattenuta per la decisione.

2.1. L'appello contesta l'erroneità in punto di diritto, e l'ingiustizia in punto di fatto, dell'ordinanza n. 2667/2015 oggetto dell'appello in epigrafe e, di quella antecedente, la n. 1098/2015.

L'appellante, con i motivi dedotti in appello, che possono essere esaminati congiuntamente, lamenta, in particolare, l'ingiustizia dell'impugnata ordinanza che, interpretando erroneamente il disposto di cui all'art. 112, comma 5, e all'art. 114, comma 7, c.p.a., ha ritenuto la stessa non configurabile come azione di ottemperanza, bensì istanza dell'ausiliario del giudice, e che, pertanto, non va notificata, diversamente dall'istanza di chiarimenti della parte ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. Viene, altresì, stigmatizzata sia la contraddizione in cui sarebbe incorso il Giudice adito con l'ordinanza impugnata, allorché, da un lato, afferma la natura decisoria della suddetta ordinanza, con la conseguenza che il rimedio avverso la stessa è l'appello e non il reclamo, dall'altro che la stessa non andava notificata, sicché ne emerge la natura non decisoria, con la conseguenza che il rimedio deve essere il reclamo e non l'appello; sia la violazione delle disposizioni costituzionali e legislative sul giusto processo, per difetto di contraddittorio.

3. Le doglianze non sono condivisibili.

Osserva il Collegio che, in forza di una interpretazione letterale e sistematica, l'istanza di chiarimenti del commissario ad acta, indicata solo nell'art. 114, comma 7, mediante richiamo all'art. 112, comma 5, non può essere qualificata come "azione di ottemperanza", sicché la stessa non va notificata alle parti; a garanzia del contraddittorio e, quindi del principio del giusto processo, è sufficiente che le parti ne abbiano avuto conoscenza mediante la comunicazione d'ufficio della data della camera di consiglio fissata per l'esame della stessa. Nella fattispecie in oggetto non soltanto le parti ne hanno avuto comunicazione, ma la stessa parte odierna appellante era presente all'udienza camerale di esame della istanza del commissario ad acta, attraverso il difensore. Né vale, al riguardo, obiettare che il difensore era presente attraverso un proprio delegato, poiché anche ad ammettere che lo stesso difettasse di elementi sul contenuto dell'ordinanza in discussione, nessun dubbio che il delegato avrebbe dovuto successivamente riferire al difensore costituito della parte appellante sul contenuto dell'istanza.

Quanto ai rimedi esperibili, la circostanza che il giudice adito si pronunci su una istanza di chiarimenti del commissario ad acta, che non è in senso proprio una azione di ottemperanza, non significa che il rimedio esperibile sia il reclamo, come sostiene l'appellante. Il reclamo al medesimo giudice costituisce, infatti, un rimedio "nominato" ed è ancorato a presupposti ben individuati: ha per oggetto "gli atti del commissario ad acta" e non i provvedimenti del giudice dell'ottemperanza. Contro gli atti del giudice dell'ottemperanza sono previste le impugnazioni, delle parti o dei terzi, ovviamente se ed in quanto siano atti "decisori". Se sono meramente "ordinatori" non sono impugnabili, se non unitamente alla decisione finale (C.d.S., Sez. IV, n. 2141/2018).

In particolare va rilevato, con specifico riferimento alla appellabilità o meno della decisione di chiarimenti resa ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., che appare decisivo accertare, volta per volta, quale sia il contenuto effettivo del provvedimento (indipendentemente dalla veste formale di ordinanza o sentenza) adottato dal Giudice in sede di ottemperanza e, segnatamente, in occasione della risposta a chiarimenti da chiunque, ausiliario o parte, richiesti.

Secondo il Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 2641/2018), ferma restando la regola generale della impugnabilità di tutte le decisioni rese dal giudice di primo grado in sede di ottemperanza (il c.p.a. che non ha previsto, in parte qua, alcuna ipotesi di inappellabilità), vale anche per le decisioni rese ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. il principio secondo cui non sono appellabili le statuizioni rese in primo grado nell'ambito di un giudizio di ottemperanza che, essendo prive di natura decisoria definitiva, abbiano effetti meramente esecutivi e dunque sostanzialmente ordinatori.

Si tratta di un orientamento pienamente condivisibile, coerente con i principi frequentemente affermati dalla Corte di cassazione (Sez. un., n. 2610/2017) circa la non impugnabilità, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dei provvedimenti non decisori e comunque non definitivi.

Tali sono quei provvedimenti che hanno indole meramente esecutiva, "sempre revocabili, reiterabili e soprattutto destinati ad essere cristallizzati solo con la sentenza che chiude definitivamente il giudizio di esecuzione, questa sì certamente appellabile" (C.d.S., Sez. IV, n. 1759/2018).

Ciò posto, nella fattispecie in oggetto, il giudice, nel rispondere a una richiesta di chiarimenti formulata dal commissario ad acta, ha interpretato il giudicato da eseguire, sicché ha reso un provvedimento decisorio. Il rimedio è in conseguenza di ciò l'appello, non essendo previsto il rimedio del reclamo al medesimo giudice contro i provvedimenti del giudice dell'ottemperanza.

Sulla base delle osservazioni che precedono la "ordinanza" del Tar Catania 2667/2015 è corretta e va pertanto confermata.

4. Per quanto concerne l'appello avverso l'ordinanza del TAR Sicilia, Sezione di Catania n. 1098 del 2015, già oggetto di reclamo respinto, all'udienza pubblica del 25 settembre 2019 il collegio ne ha già rilevato d'ufficio la tardività dell'appello, in quanto spedito per la notifica il 18 febbraio 2016, laddove l'ordinanza è del 23 aprile 2015.

Il termine lungo per la notifica dell'appello nei riti camerali di cui all'art. 87 c.p.a., comma 3, è infatti dimezzato da sei a tre mesi dal deposito. E anche ad accedere alla diversa tesi, pure sostenuta, che il termine lungo sarebbe sei mesi, il ricorso di appello avverso l'ordinanza suindicata sarebbe comunque tardivo.

Secondo il Collegio difettano, inoltre, i presupposti per la concessione dell'errore scusabile di cui all'art. 37 c.p.a. (per aver la parte ritenuto che il rimedio fosse il reclamo e così perso il termine per l'appello), perché non vi sono oggettive ragioni di incertezza dipendenti dalla oscurità del testo legislativo, né esiste al riguardo una oscillazione della giurisprudenza: nessuna norma del rito dell'ottemperanza contempla, contro le decisioni del giudice dell'ottemperanza, il rimedio del reclamo al medesimo giudice, né il rimedio proposto dalla parte e qualificato come "istanza di riesame e correzione".

Per completezza espositiva il Collegio osserva che nel merito l'appello è comunque infondato.

L'ordinanza 1098/2015 reca una corretta esegesi del giudicato; avendo lo stesso ad oggetto l'annullamento della c. e. del 2006, è chiaro che oggetto di ottemperanza sono solo le opere realizzate in virtù della suddetta c. e. Con la logica conseguenza che in presenza di opere diverse, alcune realizzate in base alla c. e. del 1993 e alcune in base alla c. e. del 2006, vanno demolite solo le seconde e non anche le prime (per le quali, essendo la c. e. del 1993, resta fermo l'obbligo del Comune di provvedere d'ufficio). Ove poi vi fosse coincidenza tra le opere realizzate in base alla c. e. del 1993 e di quella del 2006, giacché la c. e. del 1993 è stata annullata d'ufficio e dunque le opere realizzate sono prive di titolo, e hanno ricevuto il titolo di realizzazione con la c. e. del 2006, è chiaro in fatto che si tratta di opere realizzate in base alla c. e. del 2006 anche se in ipotesi fattuale realizzate prima della stessa concessione e dunque sanate con la medesima, sicché devono essere demolite a seguito dell'annullamento della c. e. del 2006 secondo quanto prescrive la sentenza n. 2044 del 2011, passata in giudicato.

In conclusione l'appello in epigrafe avverso l'ordinanza 2667/2015 del TAR Sicilia, Sezione di Catania è infondato e, pertanto, va respinto. L'appello avverso l'ordinanza n. 1098/2015, che costituisce il presupposto dell'ordinanza n. 2667/2015, è irricevibile per tardività dell'impugnazione e, in ogni caso, infondato nel merito.

Nulla per le spese in difetto di costituzione delle parti resistenti e controinteressate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara infondato l'appello avverso l'ordinanza 2667/2015 del TAR Sicilia, Sezione di Catania. Dichiara irricevibile l'appello avverso l'ordinanza n. 1098/2015 del TAR Sicilia, Sezione di Catania per tardività dell'impugnazione e, in ogni caso, infondato nel merito.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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