Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 7 gennaio 2020, n. 6

Presidente: Di Santo - Estensore: Vitucci

FATTO E DIRITTO

1. La controversia in esame concerne la richiesta di parte ricorrente di accedere agli atti e alla documentazione alla base degli interventi edilizi su un immobile sito nel Comune di [omissis] e che è, allo stato, nella proprietà della parte controinteressata costituitasi nel presente giudizio, giusta atto di compravendita da una congregazione religiosa, la quale aveva a sua volta acquisito l'immobile per donazione dagli originari proprietari.

2. In relazione alla titolarità del predetto stabile pende un giudizio civile, incardinato da parte ricorrente in qualità di erede testamentario di uno dei donanti e avente ad oggetto la revoca della predetta donazione per ingratitudine.

3. Parte ricorrente, quindi, insorge, col gravame in esame, contro il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso dalla medesima presentata relativamente a tutti gli atti e a tutta la documentazione concernenti i lavori edilizi in corso di realizzazione sull'immobile conteso e denuncia, sotto diversi profili, violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, della l. n. 241/1990, dell'art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, dei principî di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, eccesso di potere, difetto assoluto d'istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia manifesta.

4. Il ricorso va accolto, alla luce delle seguenti osservazioni.

4.1. È evidente che l'accesso di cui si tratta è mosso dall'interesse di parte ricorrente a valutare, una volta conosciuti atti e documentazione, l'intrapresa di iniziative in difesa dei propri interessi (e impregiudicata, ovviamente, la valutazione delle medesime da parte dell'Autorità che sarà eventualmente adita).

4.2. Al riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato che il diritto di accesso "ha una valenza autonoma non dipendente dalla sorte della lite per la quale o in vista della quale è esercitato. Il principio dell'autonomia della tutela del diritto di accesso rispetto alla situazione giuridica sottostante comporta che la richiesta ostensiva è da ritenersi esperibile anche laddove sia decorso il termine utile per l'impugnazione dell'atto ritenuto lesivo, considerato che l'intento conoscitivo e difensivo non implica necessariamente il proposito di produrre un ricorso per l'annullamento dell'atto, ben potendo azionarsi altri rimedi anche giustiziali, a tutela delle proprie posizioni soggettive vulnerate, ivi incluse eventuali azioni di risarcimento del danno oppure la costituzione di parte civile nel caso di procedimenti penali" (T.A.R. Campania, Napoli, 1° marzo 2017, n. 1183).

4.3. Né può ritenersi ostativa alla domanda di parte ricorrente la circostanza che quest'ultima, nel separato giudizio civile, potrebbe chiedere al Giudice Ordinario gli atti e la documentazione oggetto della presente causa, in quanto non "rileva l'eventualità che analoga istanza possa essere stata formulata in sede giudiziale istruttoria, rientrando questa facoltà nel legittimo esercizio delle strategie difensive processuali", dovendosi, per converso, mantenere distinto "l'accesso procedimentale ed amministrativo, esterno al giudizio civile, anche al fine di consentire una adeguata valutazione sul se e come avviare ovvero proseguire ovvero eventualmente chiudere i giudizi (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 21 marzo 2018 n. 1805)" (così, C.d.S., 15 novembre 2018, n. 6444).

4.4. Ne deriva che "all'Amministrazione non è consentito andare oltre una valutazione circa l'esistenza della situazione soggettiva da tutelare e di una concreta necessità di tutela, non potendo la stessa apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato. In generale, va quindi ribadito come non possa ritenersi che l'accesso ai documenti sia automaticamente precluso dalla pendenza di un giudizio civile, nella cui sede l'ostensione degli stessi documenti potrebbe essere disposta dal G.O., mediante ordine istruttorio ex art. 210 c.p.c. oppure mediante richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., stante l'autonomia della posizione sostanziale tutelata con gli artt. 22 e ss. l. n. 241 cit. rispetto alla posizione che l'interessato intende difendere con altro giudizio e della relativa azione posta dall'ordinamento a tutela del diritto di accesso, perché, diversamente opinando, ciò si tradurrebbe in una illegittima limitazione del diritto di difesa delle parti, con conseguente lesione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale" (C.d.S., sent. n. 6444/2018 cit.).

4.5. Con specifico riferimento alla materia edilizia, va, poi, evidenziato che, ai sensi dell'art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 (secondo cui "Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio"), vale la regola dell'ostensione di un permesso di costruire o di altri titoli legittimanti l'attività edilizia a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti (in tal senso, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 1183/2017 cit.).

5. Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto e, per l'effetto, va ordinato al Comune di [omissis] di consentire a parte ricorrente di accedere agli atti e alla documentazione oggetto dell'istanza del 1° agosto 2019, entro 20 (venti) giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza, mediante visione ed estrazione di copia a spese dell'istante.

6. Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio, considerata la vicenda nel suo complesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di [omissis] di consentire a parte ricorrente di accedere agli atti e alla documentazione oggetto dell'istanza del 1° agosto 2019, entro 20 (venti) giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza, mediante visione ed estrazione di copia a spese dell'istante.

Spese di lite compensate tra tutte le parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.