Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 20 gennaio 2020, n. 52

Presidente: Di Santo - Estensore: Papi

1. Con il Bando prot. 176837-18 pubblicato in data 19 settembre 2018, la ASL di Taranto indiceva una procedura aperta "multi-lotto" elettronica, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 20 Capitolato Speciale d'Appalto), per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 164 d.lgs. n. 50/2016 del servizio di gestione dei "Bar - Punti di ristoro" presso le diverse sedi dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto. La durata della concessione era determinata in 9 (nove) anni, salvo proroga tecnica per ulteriori 12 (dodici) mesi.

1.1. Il valore della concessione, con riferimento al Lotto n. 5 che forma oggetto del presente giudizio, era fissato in euro 32.295,70 annui, per un totale su nove anni di euro 290.661,30.

1.2. L'oggetto del Lotto n. 5 era definito dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto nei seguenti termini: "La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ristoro mediante n. 60 (sessanta) distributori automatici di bevande calde, fredde, frutta e snack da installare nelle aree appositamente individuate, ovvero da individuare, all'interno dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto". La collocazione dei distributori doveva aver luogo presso le strutture territoriali della ASL Taranto, come di seguito descritte (Premessa del Capitolato Tecnico): "Presidi Ospedalieri (Castellaneta Massafra, Mottola, Taranto, Grottaglie, Martina Franca e Manduria); Distretti Socio Sanitari n. 1, n. 2, Unico, n. 5, n. 6, n. 7; Dipartimento di Prevenzione; Dipartimento di Salute Mentale; Dipartimento di Assistenza Riabilitativa Territoriale; Dipartimento di Dipendenze Patologiche".

1.3. Il Capitolato Speciale di Appalto (art. 20) stabiliva le modalità di aggiudicazione, prevedendo l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 per l'aspetto qualitativo dell'offerta, e quello di 30 per la parte economica.

1.4. Quanto all'offerta tecnica, il punteggio veniva distinto in due categorie. Nella prima "A) Organizzazione del servizio" erano ricomprese le seguenti sotto-voci: A.1. Modello organizzativo e progetto gestionale (massimo 8 punti); A.2. Dotazione attrezzature-funzionali per l'esecuzione del progetto (massimo 8 punti); A.3. Caratteristiche qualitative, estetiche ed impiantistiche funzionali della progettazione (massimo 10 punti); A.4. Tempi di realizzazione del progetto (massimo 4 punti); A.5. Modalità di svolgimento del servizio (orari di apertura/chiusura, modalità di accesso ai dipendenti) - Organigramma e profilo professionale del personale impiegato (massimo 6 punti); A.6. Percentuale di sconto riservata al personale operante presso le Strutture Ospedaliere e/o Sanitarie (massimo 9 punti), pur un totale di 45 punti massimi. Nella seconda categoria, denominata: "B. Gamma e qualità dei prodotti", erano invece ricomprese le seguenti sottovoci: B.1. Presenza e qualità dei prodotti alimentari di provenienza regionale, locale o di natura biologica (massimo 7 punti); B.2. Presenza e qualità di prodotti compatibili con diete particolari (es. celiaci, prodotti bio) (massimo 6 punti); B.3. Programma di pulizia e sanificazione (massimo 6 punti); B.4. Risorse da destinare all'esecuzione del servizio per il corretto svolgimento dei processi di lavoro - Proposte migliorative per l'organizzazione del servizio (massimo 6 punti), e così per un totale complessivo di massimo 25 punti.

1.5. Per quanto concerne l'offerta economica, l'art. 20 del Capitolato chiariva, innanzi tutto, che la stessa avrebbe dovuto essere formulata in termini di canone offerto in rialzo rispetto al valore posto a base d'asta (pari a quello indicato al precedente punto 1.1, come stabilito al punto 1.2 del Disciplinare di gara).

L'assegnazione del punteggio avrebbe dovuto aver luogo in ragione della seguente formula: offerta del singolo concorrente, divisa per l'offerta più elevata tra quelle presentate, con moltiplicazione del risultato per il coefficiente fisso di 30 (art. 5 Disciplinare di Gara).

In tal modo, all'offerta più elevata veniva automaticamente assegnato il punteggio massimo di 30.

2. La valutazione delle offerte veniva posta in essere nei confronti di quattro ditte: Sigma, DAM, Gruppo Argenta e Gruppo Vending.

2.1. Le relative offerte tecniche riportavano i seguenti punteggi, separatamente indicati per le voci del gruppo A e quelle del gruppo B: Sigma punti 30,70 (Gruppo A) e 20 (Gruppo B), per un totale di 50,70; DAM punti 17,55 (Gruppo A) e 16 (Gruppo B), per un totale di 33,55; Gruppo Argenta punti 20,81 (Gruppo A) e 21 (Gruppo B), per un totale di 41,81; Gruppo Vending punti 41 (Gruppo A) e 20 (Gruppo B), per un totale di 61 punti.

La società DAM veniva esclusa per non aver totalizzato almeno 20 punti nelle voci del gruppo A; il Gruppo Argenta per non aver totalizzato un punteggio complessivo pari ad almeno 42 punti totali. Ciò, in applicazione della clausola di esclusione prevista dall'art. 5 del Disciplinare di gara: "Non verrà ammessa alla successiva fase di apertura delle offerte economiche l'impresa che non avrà ottenuto almeno 42 punti come punteggio relativo alla sommatoria dei parametri A-B-C; parimenti, non verrà ammessa alla successiva fase di apertura delle offerte economiche l'impresa che non avrà raggiunto il punteggio di sufficienza pari a 20 punti in relazione al parametro A ed il punteggio di sufficienza pari a 14 punti in relazione al parametro B".

Risultavano quindi ammesse alla valutazione delle offerte economiche solo la Gruppo Vending s.r.l., col punteggio tecnico di 61, e la Sigma s.r.l., col punteggio tecnico di 50,70.

Il punteggio tecnico veniva sottoposto a riparametrazione, in applicazione della clausola presente nell'art. 5 del Disciplinare: "Nei confronti delle imprese che avranno ottenuto, dalla sommatoria dei punteggi parziali in sede qualitativa almeno 42 punti, così come indicato al punto precedente, si procederà alla perequazione dei relativi punteggi".

Si riportava dunque al massimo di 70 (da 61) il punteggio tecnico assegnato a Vending, e, proporzionalmente, a 58,18 (da 50,70) quello di Sigma s.r.l.

2.2. Le offerte economiche prevedevano, da parte di Sigma, un canone per i nove anni di euro 3.415.500,00; da parte di Gruppo Vending, invece, veniva offerto il canone di euro 1.439.964,00 per i nove anni.

Applicando la formula indicata al punto 1.5, il punteggio assegnato a Sigma era quello massimo di 30, quello assegnato a Vending veniva invece quantificato in 11,03, in luogo di quello pari a 12,60, che sarebbe derivato dalla corretta applicazione della formula prevista dall'art. 5 del Disciplinare.

2.3. Il punteggio complessivo di Sigma era pari a 88,18; quello di Vending ammontava a 81,03. Attraverso l'attribuzione del corretto punteggio economico, la Vending avrebbe dovuto conseguire 82,60 punti complessivi.

2.4. Come si legge nel verbale conclusivo del 4 giugno 2019, in seguito all'adempimento di tali operazioni: "[...] si procede a redigere la graduatoria di merito ed alla verifica dell'anomalia dell'offerta secondo il criterio di calcolo di cui alla lettera 'e' dell'art. 97 c. 3 del d.lgs. 50/2016, con le seguenti risultanze: Sigma Punteggio tecnico 50,70, punteggio tecnico riparametrato 58,18, Punteggio economico 30, Punteggio totale 88,18; Gruppo Vending Punteggio tecnico 61, Punteggio tecnico riparametrato 70, Punteggio economico 11,03, Punteggio complessivo 81,03. Tutto ciò premesso il Presidente dichiara la seduta conclusa e predispone la documentazione per gli adempimenti consequenziali".

La ditta prima classificata risultava la Sigma s.r.l., che tale sarebbe stata anche laddove alla Vending fosse stato attribuito il corretto punteggio economico di 12,60.

2.5. Il Lotto 5 veniva dunque aggiudicato a Sigma s.r.l., con la Deliberazione del DG n. 2711 del 30 ottobre 2019.

3. Avverso la deliberazione di aggiudicazione, la relativa nota di comunicazione (Prot. 186055 del 30 ottobre 2019), i verbali di gara e tutti gli atti connessi e presupposti ivi compreso il bando di gara coi relativi allegati, la società seconda classificata, Gruppo Vending s.r.l., proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione in sede cautelare degli stessi, per i seguenti motivi: I) "Violazione degli artt. 94, 95, 97, 164 e 165, d.lgs. n. 50/'17. Violazione del principio di equilibrio economico-finanziario nelle concessioni. Inattendibilità dell'offerta economica. Mancata verifica dell'anomalia dell'offerta. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento). Violazione del principio di par condicio competitorum e libera concorrenza del mercato", con il quale si deduceva l'illegittimità della condotta della stazione appaltante, la quale ometteva la verifica di anomalia dell'offerta prima classificata pur risultando quella della Sigma un'offerta (a) priva di equilibrio economico-finanziario e in perdita, (b) anormalmente bassa e dunque da sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016); II) "Violazione degli artt. 95 e 97, d.lgs. n. 50/'17. Mancata verifica dell'anomalia dell'offerta e della congruità del costo della manodopera. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento). Violazione della lex specialis. Inammissibilità dell'offerta tecnica ed economica per indeterminatezza e/o contraddittorietà e/o parzialità", ove si deduceva l'omessa verifica del rispetto dei minimi salariali ai sensi del combinato disposto tra l'art. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. "d", d.lgs. 50/2016; III) "Violazione della lex specialis. Eccesso di potere (per macroscopico difetto di istruttoria, erronea rappresentazione in fatto, manifesta illogicità e irragionevolezza, palese disparità di trattamento). Violazione del principio di unicità dell'offerta. Incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta e dei suoi elementi essenziali", con cui si adducevano alcuni errori nella valutazione dell'offerta tecnica; IV) "Illegittimità del bando per la mancata previsione del PEF. Violazione dell'art. 165, d.lgs. n. 50/'16. Violazione del principio di par condicio competitorum e libera concorrenza del mercato", proposto in via subordinata, con il quale si impugnava il bando nella parte in cui esso non richiedeva il Piano economico finanziario, in violazione dell'art. 165 d.lgs. 50/2016.

La ricorrente chiedeva altresì la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna al subentro; in subordine, chiedeva invece la condanna al risarcimento del danno per equivalente.

3.1. Si costituivano in giudizio la controinteressata Sigma s.r.l. e la ASL di Taranto, resistendo al ricorso.

3.2. All'udienza camerale del 9 gennaio 2020, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa veniva tratta in decisione.

4. Si procede alla disamina dei motivi di gravame, partendo da quelli proposti in via principale.

4.1. Sul primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.

4.1.1. In primis, occorre prendere in esame l'argomentazione spesa dalla difesa della controinteressata, secondo la quale la verifica di anomalia non potrebbe applicarsi alla fattispecie di causa, che ha ad oggetto un contratto attivo, in ragione del quale l'Amministrazione percepisce un corrispettivo presso il privato contraente.

4.1.2. Il contratto da stipulare tra la ASL Taranto e il soggetto individuato all'esito della procedura comparativa oggetto del presente giudizio è una concessione di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. "vv", del d.lgs. 50/2016: "La definizione della concessione di servizi rinvenibile nell'art. 3, comma 1, lett. vv), d.lgs. n. 50 del 2016, come un «contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi» e la previsione di puntuali e cogenti regole procedurali per l'affidamento dei servizi in concessione consentono di ritenere, ormai, superate gran parte delle difficoltà definitorie e delle ambiguità regolative prodotte dalla scarna disciplina preesistente. 2.4. Così ricostruita [...] la normativa di riferimento, si rileva che i caratteri essenziali dell'istituto [...] sono senz'altro rintracciabili nel contratto con cui una pubblica amministrazione affida a un operatore economico il diritto di installare e gestire un distributore automatico di alimenti e bevande. In tale fattispecie, infatti, per un verso, il rischio economico della gestione viene assunto in via esclusiva dal gestore (che, anzi, corrisponde all'Amministrazione un prezzo in cambio dell'affidamento del diritto alla gestione del distributore automatico) e, per un altro, l'erogazione del servizio viene rivolta, non già all'Amministrazione, ma alla collettività degli utenti che frequenta la struttura pubblica (Ospedale, Università, ecc.) dove viene installato il distributore (cfr. ex multis C.d.S., sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682)" (C.d.S., Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22).

La disciplina applicabile a tale tipologia di rapporto viene individuata dall'art. 164 d.lgs. 50/2016, posto in apertura della Parte III "Contratti di Concessione" del Codice dei contratti pubblici, nei seguenti termini: "1. [...] le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi [...] 2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione".

Al fine di stabilire se la verifica di anomalia possa operare nel caso de quo, occorrerà dunque valutarne la compatibilità con la fattispecie concessoria.

La giurisprudenza, sulla base di valutazioni che il Collegio condivide, si esprime, pressoché costantemente, in termini favorevoli alla piena compatibilità della verifica di anomalia dell'offerta con la concessione di servizi: "In ogni caso, non sono ravvisabili [...] ragioni di incompatibilità della norma de qua [art. 97 n.d.r.] con la fattispecie della concessione: invero, mentre la valutazione tecnica dell'offerta non si differenzia da quella propria delle procedure di aggiudicazione degli appalti, quella di ordine economico sottende la medesima esigenza di verifica di congruità, alla luce degli indici di inaffidabilità tipizzati dal legislatore, anche la previsione del «canone», dovuto dal concessionario all'Amministrazione concedente quale contropartita della disponibilità dei beni pubblici presso i quali svolgere il servizio, potendo manifestare profili di incongruità (in eccesso) e, quindi, alimentare ragionevoli dubbi in ordine alla corretta esecuzione del servizio" (C.d.S., III, 17 aprile 2018, n. 2317, resa con riferimento a un contratto avente il medesimo oggetto di quello qui in contestazione). Dunque, la verifica da porre in essere sull'offerta in sede di concessione di servizi, deve risolversi, quanto all'aspetto economico, in una valutazione della congruità e dell'equilibrio economico-finanziario della stessa, e dunque della sostenibilità del canone offerto dall'impresa, unitamente agli ulteriori costi generati dall'implementazione e dall'erogazione del servizio, in rapporto con i ricavi che lo stesso può generare, tenendo conto della necessità che l'operatore sia in grado di ricavare un (per quanto esiguo) utile. Peraltro, come precisato nella pronuncia sopra richiamata (C.d.S., III, 17 aprile 2018, n. 2317), il vaglio di compatibilità dell'art. 97 con la concessione deve ritenersi superato anche con riferimento alle disposizioni che prevedono, in presenza di presupposti predeterminati, l'obbligo di disporre la verifica di anomalia. Ne discende l'applicabilità, alla concessione di servizi e, conseguentemente, alla fattispecie oggetto del giudizio, di tutta la normativa dettata dal d.lgs. 50/2016 in materia di verifica dell'anomalia.

4.1.3. Tanto premesso, andrà precisato che la stazione appaltante espleta la verifica di congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 d.lgs. 50/2016, in due casi: quando è obbligatorio sulla base degli indici predeterminati dal legislatore (comma 3), e ove lo ritenga in ogni caso necessario sulla base di elementi specifici (comma 6).

Il comma 3 (nella versione vigente all'epoca della pubblicazione del bando), nel disciplinare i casi in cui la verifica è obbligatoria, stabilisce: "Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara".

Nel caso di specie, il punteggio (ante-riparametrazione) assegnato all'offerta tecnica di Sigma (si veda al riguardo il precedente punto 2.1), pari a 50,70, non oltrepassava i quattro quinti del punteggio massimo di 70, pari a 56.

L'assoggettamento a verifica non è dunque imposto dalla norma qui in esame.

4.1.4. L'art. 97, comma 6, stabilisce invece che: "[...] La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

Nel caso di specie, l'offerta economica della Sigma, prevedendo un canone pari a oltre il decuplo della base d'asta, presentava indubbiamente quegli elementi specifici di anomalia che, ai sensi del suddetto art. 97, comma 6, c.p.a., ben avrebbero potuto sfociare nella richiesta di chiarimenti, atto iniziale del sub-procedimento di verifica.

Del tutto coerentemente e ragionevolmente, dunque, la Commissione giudicatrice, nel verbale del 4 giugno 2019, riportato al precedente punto 2.4, stabiliva la necessità di procedere alla valutazione di anomalia.

Cionondimeno, inopinatamente, dopo aver annunciato l'espletamento della valutazione, la Commissione si asteneva dal dare inizio a tale passaggio procedimentale: non chiedeva a Sigma alcun chiarimento, non poneva in essere alcuna verifica, e procedeva, sic et simpliciter, alla formazione della graduatoria. In tal modo, evidentemente, inverando le fattispecie vizianti della contraddittorietà dell'azione amministrativa e del difetto di istruttoria. Né la stazione appaltante sopperiva a tale vulnus in una fase successiva: la ASL di Taranto procedeva invero all'aggiudicazione, ancora una volta senza la previa richiesta di chiarimenti nei confronti di Sigma.

4.1.5. Per tutto quanto precede, risulta fondato il primo motivo di ricorso, risultando l'operato della stazione appaltante, nella misura in cui la stessa non procedeva alla verifica di anomalia nei confronti di Sigma, viziato da eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà e del difetto di istruttoria.

4.1.6. Non si ritiene invece di poter accertare direttamente, come pure la ricorrente richiedeva, la non congruità dell'offerta di Sigma, oppure la natura "in perdita" della stessa. Invero, la valutazione dell'offerta in sede di verifica ex art. 97 d.lgs. 50/2016 è attività riservata alla p.a., che l'Amministrazione nel caso di specie non ha ancora espletato, e rispetto al cui esito, dunque, il G.A. non può pronunciarsi in virtù del limite recato dall'art. 34, comma 2, c.p.a.: "In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati".

4.2. Il secondo motivo di ricorso riguarda l'omessa valutazione del rispetto dei minimi salariali.

La fattispecie è disciplinata dall'art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, in combinato disposto col successivo art. 97, comma 5, lett. d).

Stabilisce l'art. 95, comma 10, ultimo periodo, che: "Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d)". Ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d): "La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: [...] d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16".

La verifica del rispetto dei minimi salariali, secondo quanto previsto dalle suddette disposizioni, costituisce un passaggio procedimentale necessario, che l'Amministrazione non può in alcun caso omettere (in tal senso: T.A.R. Puglia, Lecce, II, 17 settembre 2019, n. 1476).

Nella fattispecie di causa, il rispetto dei minimi salariali non era invece stato controllato dalla stazione appaltante, la cui attività può pertanto essere censurata in quanto viziata da violazione di legge con riferimento alle disposizioni sopra riportate, e da eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Anche sotto tale profilo, si rileva dunque la fondatezza delle doglianze proposte da parte ricorrente.

4.3. Con riferimento alle censure relative alla valutazione dell'offerta tecnica, avanzate dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso, ritiene il Collegio di dover preliminarmente vagliare la sussistenza dell'interesse della ricorrente.

4.3.1. In alcune delle censure proposte, infatti, la Gruppo Vending s.r.l. contestava l'eccessiva esiguità dei punteggi a essa assegnati. Orbene, a seguito di riparametrazione (si veda il precedente punto 2.1), la Vending conseguiva il punteggio massimo contemplato dal bando per l'offerta tecnica, pari a 70 punti. Cionondimeno, il conseguimento di un più elevato punteggio ante-riparametrazione, avrebbe prodotto (si vedano ancora le modalità di calcolo indicate al punto 2.1) l'assegnazione di un punteggio finale inferiore in capo a Sigma. La maggiore differenza in tal modo prodottasi tra i punteggi delle due imprese avrebbe potuto produrre (unitamente al corretto calcolo del punteggio economico di cui al precedente punto 2.2) conseguenze rilevanti sulla graduatoria finale. Pertanto, le doglianze proposte da Gruppo Vending s.r.l. risultano sorrette da interesse e vanno scrutinate.

4.3.2. Ulteriore premessa necessaria è quella volta a precisare che le censure che si appuntano sulla valutazione dell'offerta tecnica verranno vagliate nei limiti dell'irragionevolezza manifesta e del travisamento dei fatti, trattandosi di attività della commissione giudicatrice connotata da elevata discrezionalità tecnico-amministrativa e non potendo pertanto il sindacato di questo Giudice spingersi oltre.

4.3.3. Si passa dunque alla valutazione delle singole censure.

a) Vending lamentava (punto 3.2. del ricorso) l'eccessivo punteggio attribuito a Sigma nel criterio A.1 "Descrizione del modello organizzativo e gestionale della progettazione". Nella valutazione della Commissione, tuttavia, che assegnava a Sigma il punteggio di 6 su un massimo di 8 con la seguente motivazione: "riportati in modo didascalico gli aspetti e adempimenti relativi al sistema dell'autocontrollo igienico-sanitario degli alimenti", non si riscontra alcuna palese irragionevolezza. Invero, considerato che a Vending era assegnato il punteggio massimo di 8, risulta valorizzata la maggior completezza del progetto della ricorrente.

b) La seconda censura (punto 3.3. del ricorso) verte invece sul sub-criterio n. A.2 "Dotazione attrezzature funzionali per l'esecuzione del servizio", per il quale il disciplinare prevede un punteggio massimo di 8.

La ricorrente contesta l'eccessivo punteggio assegnato a Sigma, pari a 7, in quanto la ditta, in sede di progetto, nulla indicava sui distributori, indicando solo le caratteristiche degli automezzi utilizzati per i rifornimenti. L'operato della Commissione appare tuttavia ancora una volta scevro da elementi di irragionevolezza: le due ditte conseguivano lo stesso punteggio, pur essendo state valorizzate, in capo a una (Vending) le caratteristiche tecniche dei soli distributori, e nei confronti dell'altra (Sigma) le peculiarità dei mezzi di trasporto utilizzati per i rifornimenti, non indicati dalla prima, ma innegabilmente funzionali all'esecuzione del servizio.

c) Ulteriore profilo di censura era quello relativo (punto 3.4 del ricorso) al criterio A.4 "Tempi di realizzazione del progetto", per il quale il disciplinare prevedeva un punteggio massimo di 4.

L'irragionevolezza viene dedotta con riferimento al paragone tra l'offerta tecnica di Sigma e quella della ditta DAM: Sigma offriva un tempo di implementazione pari a 6 settimane, DAM di 30 giorni, e ciononostante a entrambe viene attribuito il punteggio di 3.

Anche in questo caso, non emerge quella palese irragionevolezza che consentirebbe la pronuncia di annullamento da parte del G.A., ben potendosi essersi ragionato per fasce temporali o comunque essersi valutata l'affidabilità dell'offerta in termini cronologici.

d) Sotto altro aspetto (punto 3.5. del ricorso) veniva censurata l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione con riferimento al criterio A.5 "Modalità di svolgimento del servizio. Organigramma e profilo professionale del personale impiegato", per il quale il Disciplinare prevede un punteggio massimo di 6. La ricorrente lamenta l'irragionevolezza del punteggio a essa attribuito, pari a 5 punti, fondato sull'omessa indicazione, da parte di Vending, del numero degli addetti. La censura è destituita di fondamento: dalla disamina dell'offerta tecnica di Vending si evince che, effettivamente, non viene compiutamente indicato l'organigramma del personale utilizzato.

e) La ricorrente censurava altresì (punto 3.6 del ricorso), l'assegnazione dei punteggi nel sub-criterio B.1: "Presenza e qualità dei prodotti alimentari di provenienza regionale, locale, o di natura biologica", per il quale era previsto un punteggio massimo di 7 nel disciplinare. Viene infatti lamentata l'irragionevolezza sotto due profili.

Innanzi tutto, sarebbe eccessivo il punteggio di 5 attribuito a Sigma. Per esso la commissione spendeva infatti la seguente motivazione: "sono presenti i prodotti biologici ed alcuni regionali", mentre non sarebbero stati indicati prodotti regionali di sorta.

Si lamenta inoltre l'eccessiva esiguità del punteggio di 6 attribuito a Vending, che invece, afferma la Commissione: "Presenta una varietà di prodotti regionali, locali e biologici", dunque a dire della ricorrente meriterebbe il punteggio massimo avendo soddisfatto appieno il criterio.

Dalla disamina delle offerte tecniche di Sigma e Vending emerge in effetti una certa differenza nella compagine dei prodotti offerti, e risulta altresì confermata l'assenza di prodotti regionali tra quelli indicati da Sigma.

Tuttavia, non appare irragionevole in termini manifesti l'attribuzione dei due punteggi individuati dalla Commissione, la quale in effetti premiava con una valutazione più elevata la Vending, le cui proposte meglio soddisfacevano le richieste della lex specialis.

f) Altra doglianza (punto 3.7 del ricorso) riguarda il criterio B.4 "Risorse da destinare all'esecuzione del servizio per il corretto svolgimento dei processi di lavoro - Proposte migliorative per l'organizzazione del servizio", per il quale il disciplinare prevedeva un punteggio massimo di 6 punti.

Vending lamenta l'eccessiva esiguità del punteggio a essa assegnato (2 punti), che la Commissione motivava così: "Riporta indicazioni già rese in precedenza, senza indicare le unità". Sostiene la ricorrente che il numero degli addetti può essere dedotto dal corpo complessivo del progetto, e lamenta la circostanza che le migliorie offerte non siano state oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Alla luce della disamina dell'offerta tecnica di Vending, la censura si rivela infondata. In primis, il numero degli operatori è individuato con riferimento a sole due professionalità e non in termini completi. Inoltre, per quanto concerne le migliorie proposte, non si rileva altro che l'apposizione del Logo della ASL Taranto sui distributori, elemento, quest'ultimo, che la Commissione ben potrebbe aver ritenuto irrilevante, non incidendo sulla funzionalità dei distributori e sull'efficienza del servizio reso.

4.3.4. Per tutto quanto precede, il motivo risulta, nel complesso, destituito di fondamento e va disatteso.

4.4. Il quarto motivo di ricorso, proposto in via subordinata, non verrà esaminato, stante la ritenuta fondatezza dei primi due ordini di censura.

5. Non risultando stipulato il contratto, non potranno trovare accoglimento le domande proposte dal Gruppo Vending s.r.l. ai sensi degli artt. 121 e ss. c.p.a.

6. Conclusivamente, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, risultando fondati i primi due motivi di censura, nei limiti dell'illegittima omissione dell'espletamento della verifica di anomalia e del controllo del rispetto dei minimi salariali. Con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati, che vengono annullati, fatta salva l'ulteriore attività della p.a.

Non si esamina l'ultimo motivo, proposto in via subordinata.

Si rigetta ogni altra domanda.

7. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste a carico della stazione appaltante e della controinteressata, tenute a rifonderle alla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Seconda di Lecce definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per le ragioni, entro i limiti e nei sensi indicati in motivazione, e annulla, per l'effetto, i provvedimenti impugnati.

Rigetta le ulteriori domande proposte dalla società ricorrente.

Condanna la ASL di Taranto e la società Sigma s.r.l. a rifondere, in favore della società Gruppo Vending s.r.l., le spese di lite del giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di euro 4.000,00 (Quattromila/00), di cui euro 2.000,00 a carico della ASL ed euro 2.000,00 a carico della controinteressata, con maggiorazione degli accessori di legge. L'amministrazione sanitaria e la controinteressata, in misura pari alla metà ciascuna, dovranno altresì restituire alla ricorrente le somme da questa anticipate per il pagamento del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.