Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Sardegna
Sentenza 17 gennaio 2020, n. 12

Presidente: Silveri - Estensore: Motzo

FATTO

Con atto depositato in data 9 novembre 2018 la Procura regionale ha citato in giudizio P. Ciro, all'epoca dei fatti Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, per ottenerne la condanna al pagamento a favore del citato Ente della somma complessiva di Euro 36.543,47, pari alla somma degli importi indebitamente auto-liquidati dallo stesso convenuto a titolo di anticipo delle indennità di risultato per gli anni 2014 e 2015, comprensiva degli oneri previdenziali e di quelli relativi all'IRAP sostenuti dall'Ente, oltre alle somme dovute per rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Di seguito si riportano i fatti posti a fondamento della contestazione di responsabilità.

Con la nota del 28 aprile 2016 l'Organismo Interno di Valutazione (OIV) dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena segnalava che con le determinazioni n. 295 del 22 maggio 2015, n. 761 dell'11 dicembre 2015 e n. 227 del 18 aprile 2016, il convenuto, in qualità di Direttore dell'Ente, in carica dall'8 maggio 2013 al 7 maggio 2016, nelle more della valutazione dell'attività svolta e con riserva dell'attribuzione/scomputo di un saldo positivo/negativo, si era auto-liquidato un'anticipazione sull'indennità di risultato per gli anni 2014 e 2015 pari, rispettivamente, a Euro 11.500,00 e a Euro 2.303,11 (per un totale di Euro 13.803,11 riferito al 2014) e a Euro 13.818,64 (riferito al 2015), al netto degli oneri previdenziali e dell'IRAP.

L'OIV nella medesima nota precisava, inoltre, che, come evidenziato nell'allegato documento di valutazione dell'attività e dei risultati conseguiti dalla dirigenza per l'anno 2014 (verbale n. 2/2016 del 24 aprile 2016), il convenuto non aveva raggiunto il risultato minimo per il riconoscimento della premialità nell'esercizio 2014 mentre, con riguardo all'esercizio 2015, non era stata ancora conclusa la procedura di valutazione.

Il giudizio negativo per il 2014 veniva confermato dal Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena nella relazione sulle performances della direzione datata 3 maggio 2016 prot. n. 2736/16.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, con la delibera del 30 maggio 2016, n. 21, prendeva atto delle predette valutazioni finali relative al mancato raggiungimento da parte del Direttore dell'Ente degli obiettivi stabiliti per il 2014.

Successivamente, l'OIV si è espresso negativamente anche con riguardo alle performances rese dalla dirigenza con riguardo all'esercizio 2015 e alla frazione dell'esercizio 2016 (verbali nn. 3/2016, 4/2016, 16/2016, note dell'OIV del 17 agosto 2016 e dell'1 novembre 2016).

Nel documento di valutazione della dirigenza per l'anno 2015 (verbale n. 16/2016 del 15 novembre 2016) l'Organismo di Valutazione, pur tenendo conto delle giustificazioni fornite da P., ha affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della premialità per il 2015 (come già avvenuto per il 2014) in quanto non erano stati raggiunti gli obiettivi prefissati, il tutto accentuato da evidenti carenze sulla gestione ordinaria.

In data 7 febbraio 2017 con nota prot. n. 674 del Direttore f.f. dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, veniva richiesto al convenuto di provvedere entro 15 giorni alla restituzione delle somme percepite indebitamente a seguito dell'adozione delle determinazioni n. 295 del 22 maggio 2015, n. 761 dell'11 dicembre 2015 e n. 227 del 18 aprile 2016.

In data 16 agosto 2017, constatato che il convenuto non aveva assunto alcuna iniziativa, la direzione dell'Ente procedeva alla sua costituzione in mora invitandolo ad effettuare entro 30 giorni il versamento della somma di Euro 36.543,47, comprensiva degli oneri previdenziali e di quelli relativi all'IRAP sostenuti dall'Ente, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria fino al soddisfo. A tale diffida il convenuto non ha dato alcun seguito.

Ritenuti sussistenti tutti gli elementi per la contestazione di responsabilità, la Procura attrice ha notificato al convenuto l'invito a dedurre. Nel termine assegnato P. ha fatto pervenire in data 11 luglio 2018 le proprie controdeduzioni scritte con le quali ha manifestato l'intendimento di provvedere alla restituzione delle somme eventualmente dovute previo un ricalcolo delle stesse. Alla data del 20 settembre 2018 il Presidente dell'Ente ha confermato che P. non ha effettuato in alcuna misura la restituzione delle somme contestate.

Non essendo state ritenute sufficienti a superare i motivi di addebito le argomentazioni difensive addotte in sede di invito a dedurre, la Procura ha citato in giudizio l'odierno convenuto per il risarcimento del danno arrecato all'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Infatti, ha evidenziato che P. si è auto-liquidato acconti della retribuzione di risultato relativa al 2014 e al 2015 in mancanza della prescritta preventiva valutazione positiva delle performances. A tale proposito è stato posto l'accento sulla circostanza che la verifica positiva da parte dell'OIV delle performances realizzate dal dirigente è condizione imprescindibile per l'erogazione delle indennità di risultato, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2009 e dallo stesso contratto individuale di lavoro stipulato con il convenuto (artt. 6 e 7). Da tale quadro normativo non emerge la possibilità di erogare degli acconti nelle more della valutazione ma, bensì, la necessità di attendere la conclusione del procedimento valutativo prima di effettuare qualsiasi liquidazione. Con riguardo all'elemento soggettivo, la Procura ha posto in rilievo che P., nella sua funzione apicale di Direttore dell'Ente, non poteva non conoscere la normativa regolante la materia con riguardo, in particolare, ai rigorosi requisiti richiesti per la liquidazione delle premialità in questione. È risultato, pertanto, evidente che P., nel liquidarsi acconti della retribuzione di risultato ha posto in essere atti non consentiti in violazione di obblighi derivanti dal rapporto d'impiego con l'Ente ovvero una condotta che non può non qualificarsi gravemente colposa se non addirittura dolosa. La sopraggiunta valutazione non positiva delle performances realizzate dal dirigente ha reso definitivamente indebite le somme percepite che il convenuto, quindi, avrebbe dovuto restituire.

Il giudizio veniva chiamato all'udienza pubblica dell'11 aprile 2019. In quella occasione, accertato che non risultavano rispettati i termini previsti dall'art. 88, comma 3, c.g.c. e che il convenuto non si era costituito in giudizio, è stata emessa l'ordinanza n. 38/2019 disponendo il rinnovo della notifica e la fissazione della nuova udienza del 6 novembre 2019.

Il convenuto non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 6 novembre 2019 il Pubblico Ministero, in relazione alla mancata costituzione del convenuto, ha evidenziato la regolarità della notifica dell'atto di citazione che è stata effettuata, conformemente all'ordinanza n. 38/2019 con cui la Sezione ha disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, presso l'ultima residenza conosciuta del convenuto, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 143 c.p.c. e dei termini di cui all'art. 88, comma 3, c.g.c. Ha, quindi, chiesto che sia dichiarata la contumacia del convenuto. Nel merito, il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni agli atti ribadendo che le somme che il convenuto si è auto-liquidato sono prive di alcuna giustificazione essendo intervenuta una valutazione negativa delle performances da parte dell'OIV.

DIRITTO

1) Delle questioni pregiudiziali.

In via pregiudiziale, stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto, si osserva che questi non ha eletto domicilio in sede istruttoria e, quindi, come previsto dall'art. 88, comma 5, del c.g.c., la notifica dell'atto di citazione è stata correttamente effettuata presso l'ultima residenza conosciuta del convenuto. Si osserva, inoltre, che essendo risultato irreperibile, sono state correttamente assolte dall'Ufficiale giudiziario le formalità previste dall'art. 143 c.p.c. Infine, tenuto conto che la notifica disposta a seguito dell'ordinanza n. 38/2019 si è perfezionata il ventesimo giorno successivo al deposito di copia dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza e, cioè, il 20 maggio 2019, risulta rispettato il termine che deve intercorrere, ai sensi dell'art. 88, comma 3, c.g.c., tra la notifica dell'atto di citazione e il giorno dell'udienza. La ritualità della notifica implica che debba darsi atto della contumacia del convenuto senza che sia necessario disporre la rinnovazione della notifica e la fissazione di una nuova udienza.

2) Del merito della causa.

Il Collegio condivide appieno l'impianto accusatorio avuto riguardo sia alla sussistenza del danno erariale che all'elemento psicologico che ha contraddistinto la condotta posta in essere da P. Ciro.

La corresponsione alla dirigenza della retribuzione di risultato, così come previsto dal d.lgs. n. 150/2009 e dal contratto individuale di lavoro (artt. 6 e 7), presuppone la previa verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il quadro normativo, così come sopra delineato, non consente che in attesa dell'avvio e della conclusione del procedimento di valutazione siano liquidati degli acconti delle premialità in questione.

Tuttavia, il convenuto ha adottato le determinazioni n. 295 del 22 maggio 2015, n. 761 dell'11 dicembre 2015 e n. 227 del 18 aprile 2016 con le quali si è auto-liquidato un'anticipazione dei predetti emolumenti per gli anni 2014 e 2015 pari, rispettivamente, a Euro 13.803,11 (Euro 11.500,00 + Euro 2.303,11) e a Euro 13.818,64, al netto degli oneri previdenziali e di quelli relativi all'IRAP a carico dell'Ente.

Le indennità in questione sono risultate assolutamente ingiustificate dal momento che la successiva valutazione condotta dall'OIV dell'attività svolta dal convenuto negli esercizi 2014 e 2015 non ha dato esiti positivi, evidenziando il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati per il conseguimento delle premialità.

A seguito della notifica dell'invito a dedurre il convenuto ha depositato in data 11 luglio 2018 una memoria difensiva con la quale, nel contestare gli esiti negativi a cui è pervenuto l'OIV, ha evidenziato carenze del procedimento di valutazione sostenendo che sarebbe mancata, seppure più volte richiesta, una puntuale verifica delle attività da lui realizzate ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato per le annualità 2014 e 2015 e, quindi, del conguaglio dovuto ovvero di quello maturato a credito.

Tuttavia, da un lato, non risulta che il convenuto abbia contestato nelle sedi appropriate le valutazioni finali sull'attività svolta negli anni 2014 e 2015, mentre, dall'altro lato, dagli atti del procedimento di valutazione predisposti dall'OIV risulta un'attenta analisi delle performances del dirigente, la pesatura degli obiettivi raggiunti, la partecipazione in contraddittorio del Direttore le cui osservazioni e controdeduzioni in alcuni casi hanno condotto ad una migliore valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, seppure inferiore al minimo necessario per il conseguimento delle premialità.

Non vi è dubbio, quindi, che alla luce dell'accertato mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, le somme riscosse da P. a titolo di anticipo della retribuzione di risultato costituiscano danno per l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena in quanto indebitamente conseguite dal convenuto in carenza dei prescritti presupposti.

Non vi è dubbio, inoltre, che la condotta posta in essere dal convenuto sia stata contraddistinta dalla colpa grave per avere con inescusabile negligenza posto in essere atti contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di impiego auto-liquidandosi acconti della retribuzione di risultato non previsti dalla normativa di settore né dal contratto individuale di lavoro.

È evidente, inoltre, che una volta intervenuta la valutazione negativa da parte dell'OIV, è risultata definitivamente acclarata la non spettanza delle indennità percepite, e la mancata restituzione di quanto indebitamente conseguito dimostra il consapevole intendimento del convenuto di violare la normativa vigente al fine di soddisfare un interesse esclusivamente personale.

Tutto ciò considerato, deve essere emessa nei confronti di P. Ciro pronuncia di condanna in favore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena per l'importo di Euro 36.543,47, pari agli acconti sulle indennità di risultato auto-liquidati oltre agli oneri previdenziali e a quelli relativi all'IRAP sostenuti dall'Ente.

Su tale somma è, altresì, dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalle date delle determinazioni di auto-liquidazione fino alla pubblicazione della presente sentenza ovvero, per:

- Euro 15.214,5 dal 22 maggio 2015 (Euro 11.500,00 compenso + Euro 2.737,00 oneri previdenziali + Euro 977,50 IRAP);

- Euro 3.047,01 dall'11 dicembre 2015 (Euro 2.303,11 compenso + Euro 548,14 oneri previdenziali + Euro 195,76 IRAP);

- Euro 18.282,06 dal 18 aprile 2016 (Euro 13.818,64 compenso + Euro 3.288,84 oneri previdenziali + Euro 1.174,58 IRAP).

Dalla data di detta pubblicazione sono, altresì, dovuti, sulla somma come sopra complessivamente rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale, fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 31 del c.g.c. approvato con il d.lgs. n. 174/2016.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando

dichiara la contumacia del convenuto;

condanna P. Ciro a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena l'importo di Euro 36.543,47 (diconsi Euro trentaseimilacinquecentoquarantatre/47), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

condanna, altresì, il convenuto soccombente al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di Euro 660,17 (diconsi Euro seicentosessanta/17).