Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 11 febbraio 2020, n. 119

Presidente: Gabbricci - Estensore: Falferi

Il Comune di Caprino Veronese ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, la deliberazione di Giunta comunale, meglio indicata in epigrafe, con cui il Comune di Guidizzolo ha disposto la revoca della precedente deliberazione di Giunta n. 20 del 23 febbraio 2017 con la quale era stato concesso il parere favorevole alla mobilità compensativa (interscambio) tra il dipendente di ruolo del Comune di Guidizzolo sig. Loris P. - agente di polizia locale - Cat. C e la dipendente di ruolo del Comune di Caprino Veronese - sig.ra Anna A. - agente di polizia locale - Cat. C, con decorrenza dal 1° marzo 2017, nonché del nulla osta al trasferimento prot. n. 1973 rilasciato il 21 febbraio 2017.

Dopo un'ampia premessa in fatto, il Comune ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: "1) Violazione dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 - Impossibilità di revocare un atto ad efficacia istantanea; 2) Violazione dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 - Impossibilità di revocare unilateralmente gli effetti di un provvedimento complesso; 3) Violazione dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 - Difetto di istruttoria e di motivazione - Inesistenza dei presupposti per la revoca; 4) Violazione dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 - Mancata comunicazione di avvio del procedimento".

Non si è costituito in giudizio il Comune di Guidizzolo.

Non si sono costituiti in giudizio nemmeno i controinteressati Anna A. e Loris P.

Alla Camera di Consiglio del 22 gennaio 2020, sentita la parte ricorrente e reso l'avviso di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.

Il Collegio, invero, ritiene che, in relazione alla controversia in discussione, non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.

Premesso che sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, involgenti l'esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine "assunzione" intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma solo ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente, va rilevato che, al contrario, le controversie afferenti alle procedure di mobilità volontaria che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione generale del giudice ordinario di cui al primo comma del citato art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 (in tal senso, da ultimo, C.d.S., sez. VI, 18 settembre 2019, n. 4699; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 settembre 2019, n. 541).

La stessa Suprema Corte di cassazione, con riferimento al tema della mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, ha ribadito che "integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4" (Cass., Sez. un., 17 dicembre 2018, n. 32624).

Ebbene, alla luce degli esposti principi, dai quali non vi è motivo per discostarsi e considerato che, nel caso in esame, trattasi di controversia attinente ad una mobilità compensativa (interscambio) rientrante nell'ambito applicativo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. deliberazione n. 20 del 23 febbraio 2017 Comune di Guidizzolo), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo spettando questa a quello ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Peraltro, alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e all'affermazione di quella del giudice ordinario, consegue la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell'orientamento espresso da Corte cost. n. 77/2007 e Cass., Sez. un., n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della l. n. 69/2009.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.