Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3990

Presidente: Mocci - Relatore: Crolla

RILEVATO CHE

1. Con sentenza n. 4769/21/18, depositata in data 13 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2683/12/17 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva parzialmente accolto il ricorso di C. Nicola avverso estratto di ruolo relativo a 15 cartelle di pagamento di cui contestava la regolare notifica.

2. In particolare, la CTP accertava la regolare notifica delle cartelle ma accoglieva l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati e la CTR accoglieva l'appello, in relazione alla cartelle nn. 028200500172205065 e 02820080015222700 negando la maturazione della prescrizione dei crediti da esse portati, la prima per la presenza di atto interruttivo e la seconda per mancato decorso della prescrizione decennale a far data dalla notifica della cartella.

3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione deducendo due motivi. La contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo di ricorso - ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. -, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e l'omessa pronuncia sulla questione preliminare sollevata con l'atto di appello dell'inammissibilità del ricorso originario in quanto recante doglianze di merito non più deducibili per effetto della corretta notifica della cartella e della sua mancata tempestiva opposizione.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione delle norme in tema di prescrizione in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

2. Il primo mezzo di impugnazione non è inammissibile, come eccepito in controricorso, non essendo dedotta alcuna rivalutazione del merito ma una violazione di legge suscettibile di determinare la nullità della sentenza, ed è infondato.

2.1. Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento della quale era asseritamente venuto a conoscenza con consegna dell'estratto di ruolo eccependo in via preliminare l'omessa notifica della stessa e nel merito deducendo l'intervenuta prescrizione.

2.2. Sul punto questa Corte di legittimità (cfr. Sez. un., n. 19704 del 2 ottobre 2015) ha affermato il principio della autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posto a fondamento di cartelle non notificate, nei termini che seguono: «Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazioni».

2.3. L'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica.

2.4. Ciò premesso va precisato, in punto di fatto, che la ritualità della notifica della cartella sottostante l'estratto di ruolo impugnato è stata accertata da entrambi i giudici del merito.

2.5. Resta da accertare l'ammissibilità della impugnazione della cartella regolarmente notificata per far valere, in via diretta e non attraverso una mera eccezione, la prescrizione della pretesa fiscale maturata successivamente.

2.6. Ritiene questa Corte, nel solco dell'arresto delle Sezioni unite di cui sopra si è dato conto, che debba essere riconosciuto l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (sul punto si veda: Cass., sez. V, n. 418/2018; sez. VI, n. 2301/2018; sez. VI, n. 29179/2017; sez. VI, n. 29177/2017; sez. VI, n. 29174/2017; sez. VI, n. 24932/2017).

3. Il secondo motivo non merita accoglimento.

3.1. La cartella risulta, infatti, notificata in data 14 novembre 2016 e quando l'estinzione della pretesa fiscale è stata fatta valere dal contribuente, con il ricorso notificato nel dicembre 2016, il termine prescrizionale decennale era già spirato. Non può ritenersi idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione il rilascio a richiesta del contribuente dell'estratto di ruolo.

3.2. Atti interruttivi della prescrizione sono, infatti, le domande giudiziali e gli atti di costituzione in mora mediante i quali il creditore richiede o intima al debitore di adempiere l'obbligazione.

3.3. Il rilascio da parte dell'Ufficio competente, su istanza del contribuente, dell'estratto del ruolo, che è un documento contenente gli elementi della cartella, è un comportamento che in sé non esplicita alcuna pretesa o richiesta di adempimento.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

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