Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sentenza 10 marzo 2020, n. 175

Presidente: Conti - Estensore: De Mattia

Ritenuto che sussistano i presupposti ex art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, essendo stata verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e non essendo state manifestate opposizioni al riguardo dalle parti costituite;

Ritenuto, altresì, che il ricorso sia da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice (come peraltro già eccepito d'ufficio nel corso della discussione orale alla camera di consiglio del 19 febbraio 2020, durante la quale le parti hanno argomentato in merito);

Considerato, infatti, che:

- oggetto del presente ricorso è l'impugnazione del diniego espresso con provvedimento prot. n. 1311049 del 31 ottobre 2019 sulla richiesta di concessione di un'ulteriore proroga dei termini di conclusione del progetto di cui al bando regionale approvato con decreto dirigenziale n. 59/ACF del 31 maggio 2016 (POR Marche FESR 2014-20-Asse 3-OS 7-Azione7.1 "Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi"), ai sensi dell'art. 28 del bando medesimo;

- detto progetto è stato ammesso al finanziamento con decreto n. 127 del 20 giugno 2017 per euro 199.875,00 e in data 31 luglio 2017 la beneficiaria ha comunicato l'avvio del programma di investimento;

- pertanto, la richiesta di ulteriore proroga dei termini per la realizzazione di un progetto già finanziato attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'adempimento degli obblighi cui è subordinato il provvedimento di attribuzione (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 27 febbraio 2017, n. 126);

- è infatti principio pacifico, da cui il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi, quello secondo cui "in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo l'introduzione del c.p.a., il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione; b) la giurisdizione spetta al giudice ordinario qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento dei beneficiari alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario" (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2016, n. 3051, che richiama Ad. plen., n. 6 del 29 gennaio 2014; conformi, ex multis, T.A.R. Marche, 6 febbraio 2017, n. 102 e 9 gennaio 2017, n. 31; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 24 gennaio 2017, n. 104);

Ritenuto che la presente controversia rientri nell'ipotesi di riparto indicata alla lett. b) della pronuncia testé richiamata, ovvero attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, e, in particolare, all'adempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione e comunque connessi alla conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dall'Amministrazione procedente con provvedimenti variamente definiti (diniego di proroga, revoca, decadenza);

Ritenuto, quindi, che la giurisdizione sulla stessa spetti al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria (principio della c.d. translatio iudicii);

Ritenuto, altresì, che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto del fatto che rimane ancora impregiudicata ogni decisione sul merito della controversia da parte del giudice munito di giurisdizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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