Corte di giustizia dell'Unione Europea
Prima Sezione
Sentenza 26 marzo 2020

«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 5, punto 1 - Competenza in materia contrattuale - Articoli da 15 a 17 - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articoli 6 e 7 - Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo - Contratto di trasporto che prevede prestazioni combinate di trasporto e di alloggio concluso fra il passeggero e un'agenzia di viaggi - Ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria diretto contro il vettore aereo che non è parte di tale contratto - Direttiva 90/314/CEE - Viaggio "tutto compreso"».

Nel procedimento C-215/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Obvodní soud pro Prahu 8 (Tribunale del distretto di Praga 8, Repubblica ceca), con decisione del 25 gennaio 2018, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2018, nel procedimento Libuše Králová contro Primera Air Scandinavia A/S.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 1, e degli articoli da 15 a 17 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Libuše Králová e la Primera Air Scandinavia A/S, una società commerciale di trasporto aereo con sede in Danimarca (in prosieguo: la «Primera»), in merito ad un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004, in ragione del ritardo prolungato di un volo da Praga (Repubblica ceca) a Keflavík (Islanda) operato dalla Primera.

Contesto normativo

Regolamento n. 44/2001

3. Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Quest'ultimo regolamento, in forza del suo articolo 81, è tuttavia applicabile solo a decorrere dal 10 gennaio 2015. Di conseguenza, tenuto conto della data dei fatti di cui al procedimento principale, quest'ultimo continua ad essere disciplinato dal regolamento n. 44/2001.

4. I considerando da 11 a 13 del regolamento n. 44/2001 enunciavano quanto segue:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

5. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6. L'articolo 5 di detto regolamento faceva parte del capo II, sezione 2, del medesimo, intitolata «Competenze speciali». Il punto 1 di tale articolo prevedeva quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

7. L'articolo 15 dello stesso regolamento, che faceva parte del capo II, sezione 4, di quest'ultimo, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», disponeva quanto segue:

«1. Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(...)

c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».

8. L'articolo 16 del regolamento n. 44/2001, che figurava in detta sezione 4, al paragrafo 1 era così formulato:

«L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

9. Ai sensi dell'articolo 17 di tale regolamento:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1) posteriore al sorgere della controversia, o

2) che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni».

Regolamento n. 261/2004

10. L'articolo 1 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Oggetto», al suo paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:

a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti;

b) cancellazione del volo;

c) ritardo del volo».

11. L'articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

(...)

b) "vettore aereo operativo": un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;

(...)».

12. L'articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«1. Il presente regolamento si applica:

a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;

(...)

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione:

- secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato,

oppure, qualora non sia indicata l'ora,

- al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o

(...)

5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.

6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla [direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (GU 1990, L 158, pag. 59)]. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo».

13. L'articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Ritardo», è così formulato:

«1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto

a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o

b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o

c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e

ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza».

14. L'articolo 7 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», al paragrafo 1, lettera b), dispone quanto segue:

«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

(...)

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri».

15. L'articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio "tutto compreso", ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE».

Direttiva 90/314

16. La direttiva 90/314, applicabile all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, disponeva, all'articolo 2, paragrafo 1:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:

a) trasporto,

b) alloggio,

c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del "tutto compreso".

La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17. La sig.ra Králová, domiciliata a Praga, concludeva con l'agenzia di viaggi FIRO-tour a.s. un contratto di viaggio «tutto compreso», che includeva, da un lato, un trasporto aereo tra Praga e Keflavík, assicurato dalla Primera, e, dall'altro, un alloggio in Islanda.

18. Il volo in partenza da Praga e a destinazione di Keflavík del 25 aprile 2013, per il quale la sig.ra Králová disponeva di una prenotazione confermata, subiva un ritardo di oltre quattro ore. Di conseguenza, la sig.ra Králová proponeva un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria nei confronti della Primera dinanzi all'Obvodní soud pro Prahu 8 (Tribunale del distretto di Praga 8, Repubblica ceca) per un importo di EUR 400, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 7 del regolamento n. 261/2004.

19. Con ordinanza del 1° aprile 2014 l'Obvodní soud pro Prahu 8 (Tribunale del distretto di Praga 8) si dichiarava incompetente a conoscere di detto ricorso, per il motivo che il regolamento n. 44/2001 non si applicava al Regno di Danimarca, Stato membro in cui la Primera aveva sede. Detto giudice aggiungeva che la sua competenza non derivava nemmeno dal capo II, sezione 4, di tale regolamento, in quanto la sig.ra Králová aveva concluso il contratto di trasporto non con la Primera, bensì con l'agenzia di viaggi FIRO-tour. Anche qualora si dovesse accertare l'esistenza di un contratto tra le parti della controversia, quest'ultimo, in ogni caso, non riguarderebbe un contratto per prestazioni combinate di trasporto e di alloggio, come richiesto all'articolo 15, paragrafo 3, di detto regolamento.

20. La sig.ra Králová interponeva appello avverso la suddetta ordinanza dinanzi al Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca), che lo respingeva con ordinanza del 4 agosto 2014. Quest'ultimo giudice constatava che il regolamento n. 44/2001 si applicava al Regno di Danimarca dal 1° luglio 2007, ma che esso non consentiva di fondare la competenza dei giudici cechi nel procedimento principale.

21. A seguito di un ricorso per cassazione proposto dalla sig.ra Králová dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), tale giudice, con decisione del 15 settembre 2015, annullava le ordinanze dell'Obvodní soud pro Prahu 8 (Tribunale del distretto di Praga 8) e del Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) e rinviava la causa dinanzi all'Obvodní soud pro Prahu 8 (Tribunale del distretto di Praga 8), dichiarando che tale Tribunale doveva verificare se la Primera potesse essere convenuta in giudizio alla luce dell'articolo 5, punto 1, e degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001.

22. Il giudice del rinvio sottolinea di non poter dedurre immediatamente da tale regolamento se, nei rapporti tra un vettore aereo e un consumatore, qualora il trasporto aereo sia negoziato quale elemento di un viaggio «tutto compreso», siano competenti i giudici del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale, ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), di detto regolamento, oppure i giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del medesimo.

23. Inoltre, il giudice del rinvio nutre dubbi circa la legittimazione passiva della Primera ad essere convenuta in giudizio ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal regolamento n. 261/2004, la quale era tenuta a conformarsi agli obblighi previsti da tale regolamento, nonché circa il rapporto tra la responsabilità che deriva da detto regolamento e quella risultante dalla direttiva 90/314.

24. In tale contesto, l'Obvodní soud pro Prahu 8 (Tribunale del distretto di Praga 8) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se tra la ricorrente e la convenuta sia intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 5, punto 1, del regolamento [n. 44/2001], ancorché le medesime non abbiano stipulato l'una con l'altra alcun contratto e il volo facesse parte di un servizio "tutto compreso" fornito sulla base di un contratto concluso dalla ricorrente con un terzo (un'agenzia di viaggi).

2) Se sia possibile qualificare tale rapporto nell'ambito di un contratto concluso da consumatori ai sensi [degli] (...) articoli da 15 a 17 del [regolamento n. 44/2001].

3) Se la convenuta sia legittimata passiva ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal regolamento [n. 261/2004]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla terza questione

25. Con la sua terza questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore possa proporre, nei confronti del vettore aereo operativo, un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 6 e 7 dello stesso regolamento, anche se tale passeggero e tale vettore non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo in questione fa parte di un viaggio «tutto compreso», rientrante nella direttiva 90/314.

26. Al riguardo, in primo luogo, tale questione mira a stabilire se il regolamento n. 261/2004 si applichi a un vettore aereo che abbia operato il volo ritardato per conto della persona che ha stipulato il contratto con il passeggero e senza aver esso stesso concluso alcun contratto con tale passeggero.

27. L'articolo 2, lettera b), del regolamento medesimo contiene una definizione della nozione di «vettore aereo operativo», secondo cui quest'ultimo è un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero.

28. In forza dell'articolo 3, paragrafo 5, dello stesso regolamento, quest'ultimo si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri in partenza o a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro. La medesima disposizione precisa che, allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera alle obbligazioni previste dal regolamento in parola, si considera che esso agisca per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero (sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, EU:C:2018:160, punto 62).

29. Dalle suddette disposizioni risulta che il passeggero di un volo ritardato può avvalersi del regolamento n. 261/2004 contro il vettore aereo operativo, anche se il passeggero e il vettore aereo operativo non hanno stipulato tra loro alcun contratto.

30. In secondo luogo, la terza questione mira a stabilire se la circostanza che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un viaggio «tutto compreso», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 90/314, incida sulla possibilità, per il passeggero, di avvalersi dei diritti derivanti dagli articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 a causa di un volo ritardato.

31. Per quanto concerne il rapporto fra il regolamento n. 261/2004 e la direttiva 90/314, va anzitutto rilevato che dall'articolo 3, paragrafo 6, di tale regolamento si evince che quest'ultimo lascia impregiudicati i diritti che i passeggeri, che hanno acquistato un viaggio «tutto compreso», traggono da detta direttiva.

32. In proposito, l'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento dispone che il diritto al rimborso del biglietto si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del caso in cui un simile diritto sussista a norma della direttiva 90/314.

33. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che da detta formulazione chiara del citato articolo 8, paragrafo 2, risulta che la semplice esistenza di un diritto al rimborso, sussistente a norma della direttiva 90/314, è sufficiente per escludere che un passeggero, il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso», possa chiedere il rimborso del suo biglietto aereo, in forza del regolamento n. 261/2004, al vettore aereo operativo (sentenza del 10 luglio 2019, Aegean Airlines, C-163/18, EU:C:2019:585, punto 31).

34. Tuttavia, gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004, ai sensi dei quali la passeggera di cui trattasi nel procedimento principale ha presentato il proprio ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, non prevedono una deroga equivalente a quella contemplata per il rimborso del biglietto all'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento, oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 luglio 2019, Aegean Airlines (C-163/18, EU:C:2019:585).

35. Pertanto, risulta che il diritto a compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7 di detto regolamento è applicabile in una situazione in cui il volo acquistato da un passeggero faccia parte di un viaggio «tutto compreso», senza che ciò incida sugli eventuali diritti sussistenti a norma della direttiva 90/314.

36. Tale interpretazione è corroborata dai lavori preparatori del regolamento n. 261/2004. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, da tali lavori preparatori emerge che il legislatore dell'Unione ha avuto l'intenzione non di escludere i passeggeri il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso» dall'ambito di applicazione di tale regolamento, bensì di farli beneficiare dei diritti conferiti dal medesimo, fatta salva la tutela loro conferita dalla direttiva 90/314.

37. In proposito, il diritto ad una compensazione pecuniaria uniforme e calcolata in maniera forfettaria, risultante dall'articolo 7 del regolamento n. 261/2004, figura fra i diritti essenziali conferiti ai passeggeri aerei da tale regolamento, a carico del vettore aereo operativo, e non ha un equivalente nel sistema instaurato dalla direttiva 90/314, a carico dell'organizzatore di viaggi.

38. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che il regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 6 e 7 dello stesso regolamento nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un viaggio «tutto compreso» rientrante nella direttiva 90/314.

Sulla prima questione

39. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l'articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto, in forza del regolamento n. 261/2004, da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, rientri nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo effettuato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso», comprensivo anche di alloggio, stipulato con un terzo.

40. Occorre rilevare, in via preliminare, che l'articolo 5 del regolamento n. 44/2001 prevedeva, al suo punto 1, che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

41. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la nozione di «materia contrattuale» deve essere interpretata in modo autonomo, al fine di garantire l'applicazione uniforme della stessa in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, EU:C:2018:160, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

42. Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che la conclusione di un contratto non costituisce una condizione di applicazione dell'articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (sentenza del 21 aprile 2016, Austro-Mechana, C-572/14, EU:C:2016:286, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

43. Sebbene l'articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non esiga la conclusione di un contratto, nondimeno, secondo costante giurisprudenza, è indispensabile ai fini della sua applicazione individuare un'obbligazione, dato che in forza di tale disposizione la competenza giurisdizionale è determinata in relazione al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Pertanto, la nozione di «materia contrattuale» ai sensi di detta disposizione non può essere intesa nel senso che riguarda una situazione in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra (sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna, C-419/11, EU:C:2013:165, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

44. Ne consegue che la norma di competenza speciale in materia contrattuale di cui all'articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 è basata sulla causa dell'azione in giudizio e non sull'identità delle parti (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, EU:C:2018:160, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

45. Nel caso di specie occorre quindi esaminare, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 43 della presente sentenza, se possa ritenersi che un vettore aereo, che non abbia concluso alcun contratto di trasporto con il passeggero e che abbia operato un volo previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso» stipulato da un terzo, soddisfi un obbligo liberamente assunto nei confronti di un'altra parte e su cui si basa l'azione del ricorrente.

46. In primo luogo, si deve considerare che un vettore aereo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, può essere qualificato come «vettore aereo operativo» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento n. 261/2004, poiché quest'ultimo ha operato un volo per conto di una persona, giuridica o fisica, che ha concluso un contratto con il passeggero interessato, vale a dire, nella fattispecie, l'agenzia di viaggi.

47. In secondo luogo, dall'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento n. 261/2004 si evince che, allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera alle obbligazioni previste da tale regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato il contratto con tale passeggero (ordinanza del 13 febbraio 2020, flightright, C-606/19, EU:C:2020:101, punto 34).

48. Pertanto, si deve ritenere che tale vettore ottemperi ad obbligazioni assunte liberamente nei confronti della controparte contrattuale del passeggero interessato. Tali obbligazioni trovano la loro fonte nel contratto di viaggio «tutto compreso» che il passeggero ha concluso con l'agenzia di viaggi (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, EU:C:2018:160, punto 63).

49. Di conseguenza, un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato di un volo proposto da tale passeggero nei confronti di detto vettore aereo operativo, che non è la controparte contrattuale di tale passeggero, deve essere comunque considerato come proposto in materia contrattuale, ai sensi dell'articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

50. La circostanza che un contratto di trasporto aereo faccia parte di un viaggio «tutto compreso», a norma dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 90/314, comprensivo di alloggio, non è idonea ad inficiare detta constatazione.

51. Infatti, tale peculiarità non modifica la natura contrattuale degli obblighi giuridici fatti valere dal passeggero né la causa della sua azione, che può essere pertanto intentata dinanzi all'uno o all'altro giudice del luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, EU:C:2018:160, punti 68 e 69, nonché ordinanza del 13 febbraio 2020, flightright, C-606/19, EU:C:2020:101, punti 26 e 27).

52. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto in forza del regolamento n. 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo operato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso», inclusivo anche di alloggio, stipulato con un terzo.

Sulla seconda questione

53. Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, con il quale tale passeggero non ha concluso alcun contratto, rientri nell'ambito di applicazione di detti articoli relativi alla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori.

54. Occorre ricordare, in via preliminare, che le norme sulla competenza menzionate al capo II, sezione 4, del regolamento n. 44/2001, che comprende gli articoli da 15 a 17 di tale regolamento, permettono ad un consumatore di scegliere se intentare la sua azione dinanzi al giudice del proprio domicilio oppure dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliata l'altra parte del contratto.

55. Dette norme costituiscono una deroga tanto alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall'articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento. Pertanto, tali norme, che figurano in detta sezione 4, devono necessariamente essere oggetto di un'interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna, C-419/11, EU:C:2013:165, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

56. La competenza giurisdizionale è determinata da detta sezione 4 nell'ipotesi in cui ricorrano le tre condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, ossia qualora, in primo luogo, una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in secondo luogo, il contratto tra il consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, tale contratto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 15. Tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente, di modo che, qualora venga meno una delle tre, la competenza non può essere determinata secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

57. Nel caso di specie, la questione posta dal giudice del rinvio mira a chiarire se le tre condizioni menzionate al punto precedente possano essere considerate soddisfatte in relazione al rapporto giuridico tra un passeggero e il vettore aereo, qualora essi non abbiano stipulato tra loro alcun contratto.

58. In proposito va rilevato, in primo luogo, che, a differenza delle condizioni richieste per l'applicazione delle norme sulla competenza speciale derivanti dall'articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, è determinante, ai fini dell'applicazione delle norme sulla competenza risultanti dal capo II, sezione 4, di tale regolamento, che le parti della controversia siano anche le parti del contratto.

59. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni e dal governo ceco nelle sue osservazioni scritte, gli articoli di detta sezione 4 fanno riferimento ai «contratti conclusi [dal] (...) consumatore», alla «controparte del consumatore», all'«altra parte del contratto» concluso dal consumatore, o, ancora, ad una convenzione sul foro stipulata «tra il consumatore e la sua controparte».

60. Tali riferimenti depongono a favore di un'interpretazione secondo cui, ai fini dell'applicazione della medesima sezione 4, un ricorso proposto da un consumatore deve essere diretto contro la sua controparte.

61. In tal senso, la Corte ha dichiarato che le norme sulla competenza dettate, in materia di contratti conclusi dai consumatori, dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 si applicano, in conformità del tenore letterale di tale disposizione, soltanto all'azione esperita dal consumatore contro l'altra parte del contratto, il che presuppone necessariamente la conclusione di un contratto da parte del consumatore con il professionista in questione (sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

62. In secondo luogo, un'interpretazione secondo cui le norme sulla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, stabilite al capo II, sezione 4, del regolamento n. 44/2001, non si applicano in caso di insussistenza di un contratto tra il consumatore e il professionista è conforme all'obiettivo, esposto al considerando 11 di tale regolamento, di garantire un alto grado di prevedibilità riguardo all'attribuzione della competenza giurisdizionale.

63. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, la possibilità per il consumatore di convenire il professionista dinanzi al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di tale consumatore è controbilanciata dal requisito della conclusione di un contratto fra di essi, da cui discende detta prevedibilità per il convenuto.

64. Inoltre, è vero che la Corte ha dichiarato che la nozione di «altra parte del contratto» di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretata nel senso che essa designa anche la controparte contrattuale dell'operatore con il quale il consumatore ha concluso tale contratto (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Maletic, C-478/12, EU:C:2013:735, punto 32). Tuttavia, tale interpretazione poggia su circostanze specifiche in cui il consumatore era sin dall'inizio contrattualmente legato, in maniera inscindibile, a due controparti contrattuali (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 33).

65. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, con il quale tale passeggero non ha concluso alcun contratto, non rientra nell'ambito di applicazione dei citati articoli relativi alla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori.

Sulle spese

66. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 6 e 7 di tale regolamento nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un viaggio «tutto compreso» che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

2) L'articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto in forza del regolamento n. 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo operato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso», inclusivo anche di alloggio, stipulato con un terzo.

3) Gli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, con il quale tale passeggero non ha concluso alcun contratto, non rientra nell'ambito di applicazione dei citati articoli relativi alla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori.

M. Di Pirro

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