Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-quater
Sentenza 20 marzo 2020, n. 3509

Presidente: Savoia - Estensore: Traina

FATTO E DIRITTO

1. Con il mezzo all'esame vengono contestati gli esiti della procedura aperta bandita dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (d'ora in poi, per brevità, Azienda o ASL) per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione, meglio descritta in epigrafe, con riferimento ai lotti 155 e 156, nell'ambito dei quali la ricorrente si è collocata al terzo posto, di seguito rispettivamente alle controinteressate Eurosets S.r.l. e Teleflex Medical S.r.l. quanto al lotto 155 e Teleflex Medical S.r.l. nonché Medtronic S.p.A. relativamente al lotto 156.

1.1. Avverso gli stessi deduce un'unica, articolata censura con la quale lamenta:

I. Violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 20 della lex specialis - Eccesso di potere per contraddittorietà, errata individuazione dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza/omissione di istruttoria - Errore nell'applicazione dei criteri previsti dalla lex specialis - Violazione dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza dell'attività amministrativa - Violazione dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni ex art. 30 del d.lgs. 50/2016 - Contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e sviamento - Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 d.lgs. 50/2016. Illogicità e abnormità della valutazione - Invalidità derivata dell'aggiudicazione delle offerte per i Lotti 155 e 156.

Sarebbe stata data illogica, irrazionale ed irragionevole applicazione dei criteri di valutazione, con particolare riferimento alle "Caratteristiche del tubo di raccordo rispetto all'antinginocchiamento" nonché alla "Maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso", entrambi contenuti nel punto "CV53" del disciplinare di gara, e ciò con riferimento a entrambi i lotti oggetto di giudizio. Con riferimento al primo criterio non risulta, infatti, che la Commissione abbia condotto alcuna verifica sul materiale prodotto dagli operatori economici, così che l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio molto inferiore rispetto a quello assegnato alle controinteressate non trova adeguato supporto motivazionale; con riferimento al secondo, necessitando i dispositivi di essere integrati, quanto al Lotto 155 da un sistema di "autoregolazione del vuoto" e quanto al Lotto 156 da un "regolatore di flusso automatico integrato", i quali sono stati offerti solo dalla ricorrente, l'attribuzione a tutte le offerte del medesimo punteggio, parimenti, non appare giustificabile, considerato altresì che le offerte delle altre concorrenti non sono corredate sul punto da alcune dichiarazione di equivalenza.

2. Si sono costituite in giudizio l'ASL Roma 1 e la controinteressata Teleflex Medical S.r.l. le quali si sono opposte all'accoglimento del ricorso spiegando articolate controdeduzioni che saranno di seguito nel dettaglio esaminate. Si è altresì costituita, al solo fine di evidenziare la propria estraneità alla res controversa e chiedere la conseguente estromissione dal giudizio, la Regione Lazio.

3. Con ordinanza n. 6797 del 22 ottobre 2019, resa all'esito della camera di consiglio in cui si è tenuta la discussione della domanda cautelare spiegata in ricorso, quest'ultima è stata respinta con fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.a., per l'11 febbraio 2020.

4. All'esito di quest'ultima - in vista della quale le parti hanno approfondito le proprie difese depositando ulteriori memorie e repliche - il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Va preliminarmente accolta la domanda di estromissione dal giudizio formulata dalla Regione Lazio; la stessa risulta infatti del tutto estranea alla materia del contendere, inerente una procedura di affidamento di un contratto bandita e condotta da altra amministrazione, cioè l'ASL Roma 1.

6. Nel merito, i motivi di ricorso non possono essere condivisi.

6.1. Va premesso che i lotti della procedura di affidamento oggetto del presente giudizio riguardano:

- Lotto 155:

"sistema di drenaggio toracico a tre e quattro camere, capacità circa 2000 ml a secco, con indicatore di lettura di livello di aspirazione completo di autoregolazione del vuoto, camera di sigillo ad acqua per la visualizzazione delle perdite aeree, maniglie per posizionamento e trasporto, valvola rilascio pressione negativa, punto prelievo needle free, tubo paziente lock in, siringa. Utilizzabile a caduta o sotto aspirazione controllata";

- Lotto 156:

"Sistema di drenaggio toracico a tre e quattro camere, pediatrico e per adulti, da circa 2000 ml, con regolatore di flusso automatico integrato, con valvola ad acqua per controllo aspirazione, camera raccolta graduata al millimetro con punto di rilievo needle free, camera a sigillo ad acqua per visualizzazione perdite aeree, valvola rilascio pressione positiva automatica e valvola rilascio pressione negativa, di base stabile che riduca mescolamento liquidi tra le camere, con maniglia per posizionamento al letto paziente e trasporto, clamp su linea paziente lock in. Utilizzabile a caduta o sotto aspirazione controllata".

6.1.1. Nel disciplinare di gara (art. 13) è stabilito, con riferimento ad entrambi i Lotti in esame, che "il punteggio relativo all'Offerta Tecnica sarà assegnato sulla base delle valutazioni dei criteri indicati all'Allegato 8, il cui riferimento è presente nell'Allegato 1A "Dettaglio dell'Offerta" quale "Criteri valutazione offerte tecniche". Accanto alla descrizione dei singoli lotti vi è, inoltre, il "criterio valutazione qualità" che per entrambi è il CV53.

Secondo il citato Allegato 8, i punteggi attribuibili per i criteri oggetto di analisi, e ciò per entrambi i lotti oggetto di analisi, sono tra gli altri:

- 15 punti massimo per il criterio "caratteristiche del tubo di raccordo rispetto all'antinginocchiamento";

- 10 punti massimo per il criterio "maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso".

6.2. Con riferimento alla caratteristica del tubo di raccordo rispetto all'antinginocchiamento, a Davi Medica S.r.l. è stato attribuito, in entrambi i lotti, il punteggio di 3/15 ("sufficiente") mentre entrambe le società controinteressate hanno ottenuto il punteggio di 15/15 (cioè "ottimo").

6.2.1. La censura svolta dalla ricorrente sul punto si fonda, essenzialmente, sul mancato esame della campionatura, ciò che renderebbe del tutto inattendibile l'attribuita disparità di punteggio.

6.2.2. Rileva tuttavia il Collegio che, come eccepito e comprovato dall'ASL resistente tramite la produzione del Verbale n. 17 delle operazioni di gara (inerenti la seduta riservata del 21 dicembre 2018), diversamente da quanto affermato in ricorso risulta che le operazioni di esame dei campioni siano state regolarmente condotte per tutti i lotti, non potendo attribuirsi altro significato alla affermazione ivi contenuta secondo la quale "la commissione avvia i lavori analizzando la campionatura e le schede tecniche presentate dalle società concorrenti per il lotto 146. Le valutazioni e la conseguente attribuzione dei punteggi di qualità per i lotti da 146 a 156 sono allegate al presente verbale di cui formano parte integrante e sostanziale".

6.2.3. Sul punto deve, infatti, convenirsi con la difesa della controinteressata la quale ha evidenziato che, sebbene l'espressione "analizzando la campionatura e le schede tecniche" non risulti ripetuta per ogni lotto, è del tutto ragionevole ritenere che la Commissione abbia descritto le operazioni in argomento - per brevità - solo in relazione al primo lotto esaminato e abbia poi, di volta in volta, proceduto in modo identico per tutti i lotti oggetto di seduta riservata (quindi analizzando per tutti sia le schede tecniche che i campioni), essendo del tutto illogico ritenere che l'esame della campionatura sia avvenuto solo per il lotto 146 e non anche per quelli successivi. La censura risulta, pertanto, destituita di fondamento.

6.2.4. Ciò posto, deve ritenersi che l'attribuzione dei punteggi, rispettate per quanto detto le formalità prescritte dalla lex specialis, non risultando all'evidenza affetta da macroscopici vizi logici ovvero da errori di fatto, non possa nella presente sede essere sindacata, in quanto frutto di discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

6.2.5. Peraltro dalle fotografie versate in atti dalla stazione appaltante - che parte ricorrente non contesta rappresentino il proprio prodotto e quello delle controinteressate - emerge, nel dispositivo della Davi Medica S.r.l., un inginocchiamento del tubo al livello della connessione con il corpo principale più marcato rispetto a quelli offerti dalle altri concorrenti, dei quali è stato dalla stessa precisato - anche in questo caso senza specifiche contestazioni - essere maggiormente efficaci nella prevenzione dell'inconveniente in ragione del materiale in cui sono realizzati (corrugato).

6.3. Con riferimento, invece, al secondo criterio di valutazione contestato, riguardante "maneggevolezza, ergonomicità in funzione dell'utilizzazione e facilità d'uso", la ricorrente si duole, sostanzialmente, dell'assegnazione al proprio prodotto dello stesso punteggio attribuito agli altri concorrenti i cui dispositivi non risultano, tuttavia, corredati, quanto al Lotto 155, da un sistema di "autoregolazione del vuoto" e, quanto al lotto 156, da un "regolatore di flusso automatico integrato" da tale sistema né da altro equivalente.

6.3.1. L'Azienda resistente ha eccepito l'inammissibilità della censura per mancato superamento della prova di resistenza rilevando che, anche nell'ipotesi che le offerte aggiudicatarie venissero effettivamente private di parte del punteggio ricevuto in applicazione del criterio in contestazione, l'esito della gara non cambierebbe a vantaggio della ricorrente, tanto più che quest'ultima, nella tabella inserita alle pag. 15 e 16 del ricorso per dimostrare la presunta rilevanza delle proprie censure, non ha ritenuto di modificare il punteggio per questa voce.

6.3.2. Il Collegio reputa di poter prescindere da tale rilievo, in quanto tale articolazione dell'unica doglianza spiegata in ricorso è priva di fondamento.

6.3.3. Occorre infatti evidenziare che, come parimenti eccepito dall'ASL e non specificamente contestato, la presenza nei dispositivi del sistema di autoregolazione e del regolatore del flusso costituiva solo uno dei numerosi elementi su cui fondare la complessiva valutazione della maneggevolezza ed ergonomicità degli stessi.

6.3.4. Come risulta dalla descrizione dei lotti di cui al superiore punto 5.1., il dispositivo di cui al lotto 155 richiedeva, oltre all'"indicatore di lettura di livello di aspirazione completo di autoregolazione del vuoto", anche gli ulteriori elementi: "camera di sigillo ad acqua per la visualizzazione delle perdite aeree, maniglie per posizionamento e trasporto, valvola rilascio pressione negativa, punto prelievo needle free, tubo paziente lock in, siringa"; analogamente nel prodotto di cui al lotto 156 doveva valutarsi la presenza, oltre che del "regolatore di flusso automatico integrato", anche della "valvola ad acqua per controllo aspirazione, camera raccolta graduata al millimetro con punto di rilievo needle free, camera a sigillo ad acqua per visualizzazione perdite aeree, valvola rilascio pressione positiva automatica e valvola rilascio pressione negativa, di base stabile che riduca mescolamento liquidi tra le camere, con maniglia per posizionamento al letto paziente e trasporto, clamp su linea paziente lock in".

6.3.5. Se ne trae che la Commissione era chiamata ad una valutazione complessiva nella quale non era previsto, né dunque può ritenersi, che la presenza di uno degli elementi potesse avere peso preponderante rispetto agli altri, così che la valutazione impugnata risulta scevra dai lamentati profili di irragionevolezza che, soli, possono consentirne la revisione giurisdizionale.

6.3.6. Quanto alla valutazione di equivalenza dei prodotti privi delle due caratteristiche all'esame, non vi è ragione di discostarsi dalla recente giurisprudenza di questa Sezione (da ultimo, sent. n. 1480 del 4 febbraio 2020 e i precedenti ivi richiamati tra cui T.A.R. Lazio, [sez.] III-quater, n. 15027 del 31 dicembre 2019, [n.] 15014 del 30 dicembre 2019 e n. 77 del 7 gennaio 2020, nonché C.d.S., sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212) in cui si è precisato che:

- "l'art. 68, comma 7, del d.lgs. 50/2016 non onera i concorrenti di un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr. C.d.S., III, n. 2013/2018; n. 747/2018)";

6.4. La mancanza di una specifica dichiarazione del concorrente e di una espressa motivazione non impediscono, pertanto, l'operatività del principio in parola, di rilevanza generale nella materia degli appalti pubblici.

7. In conclusione, la rilevata infondatezza delle censure con lo stesso veicolate determina la reiezione del ricorso.

8. Le spese vengono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo nei confronti dell'ASL Roma 1 e della controinteressata Teleflex Medical S.r.l., mentre vanno compensate nei riguardi della Regione Lazio, non avendo la ricorrente spiegato alcuna domanda nei confronti della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nonché della controinteressata Teleflex Medical S.r.l., delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge in favore di ciascuna di esse. Spese compensate nei confronti della Regione Lazio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.