Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 23 marzo 2020, n. 2039

Presidente: Poli - Estensore: Carluccio

FATTO E DIRITTO

1. Il presente appello ha ad oggetto la sentenza pronunciata dal T.a.r. per la Liguria n. 203 del 13 marzo 2017, la quale - dopo che la sentenza non definitiva n. 903 del 29 luglio 2016 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sul giudizio principale di annullamento di alcuni atti del Presidente del Tribunale di Genova - nel decidere solamente l'istanza incidentale di accesso proposta dalla odierna appellante, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. ha dichiarato:

a) inammissibile il ricorso (recte l'istanza) per l'esibizione delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Genova;

b) cessata, in parte, la materia del contendere per gli altri atti originariamente richiesti.

2. L'appello proposto dalla signora Jole O. investe solamente la statuizione di inammissibilità dell'istanza di esibizione ed è affidato a due motivi, esplicati da memorie, anche di replica.

2.1. Il Ministero della giustizia si è costituito, instando per il rigetto.

3. All'udienza camerale del 30 gennaio 2010 la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio in decisione.

4. Per rendere più chiaro il contesto nel quale si inserisce la presente controversia è opportuno dare sinteticamente conto della vicenda relativa al c.d. "accesso amministrativo" ed al processo cognitorio di annullamento al cui interno è stata proposta la suddetta istanza di esibizione (decisa con la sentenza gravata).

5. Il Presidente del Tribunale di Genova, con atto di organizzazione del 16 gennaio 2016, ha disposto l'assegnazione alla Sez. III del Tribunale delle cause aventi "oggetto ereditario" - già assegnate alla Sez. VII - a partire dagli ultimi mesi del 2012 e sino al 2015 e per le quali non fosse stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

5.1. La signora O., quale parte di una causa ereditaria rientrante temporalmente tra quelle assegnate alla diversa sezione, nell'aprile del 2016 ha chiesto al Presidente di valutare l'opportunità di non spostare la causa di interesse per evitare l'allungamento dei tempi processuali, probabile con il cambiamento del giudice istruttore.

5.2. Il 5 maggio 2016 il Presidente ha rigettato la richiesta perché la causa, iscritta nel ruolo nel 2012 - pur proveniente per competenza da altro Tribunale - rientrava nel criterio di riparto e assegnazione stabilito con il decreto generale richiamato.

5.3. Il 21 giugno 2016, la signora O. ha presentato istanza di accesso al Presidente per avere copia delle tabelle di organizzazione dell'ufficio giudiziario e delle successive variazioni, a partire dall'ottobre 2012.

Il 28 giugno 2016, il Presidente ha disposto il rilascio di copia della variazione tabellare del 3 gennaio 2014, dell'ordine di servizio del 16 gennaio 2016 e dei successivi chiarimenti del 21 gennaio.

6. In data 4 luglio 2016, la signora O. ha proposto ricorso al T.a.r. (n.r.g. 548 del 2016) chiedendo:

a) l'annullamento del diniego di riassegnazione della causa di interesse presso la sezione cui era precedentemente assegnata, e di tutti gli atti presupposti;

b) specificamente, dell'atto presidenziale del 16 gennaio 2016.

6.1. Nell'ambito del suddetto giudizio di annullamento, la ricorrente ha proposto, nello stesso mese di luglio, istanza incidentale di accesso, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo la condanna del Presidente del Tribunale ad esibire la documentazione già inutilmente richiesta, consistente nella copia delle tabelle di organizzazione dell'ufficio giudiziario e delle successive variazioni, a partire dall'ottobre 2012.

6.2. Il T.a.r., con la sentenza non definitiva n. 903 del 29 luglio 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento degli atti presidenziali impugnati, ravvisando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul processo principale.

6.2.1. Questo Consiglio, investito dell'appello avverso tale sentenza non definitiva proposto solo dalla signora O., lo ha rigettato con la sentenza della Sez. V, n. 10 del 2017.

6.2.2. Il giudizio principale è stato riassunto dalla signora O. dinanzi al Tribunale civile di Roma (dove tutt'ora pende).

6.3. Nell'originario giudizio amministrativo, rimasto dinanzi al T.a.r. solo per la decisione sulla istanza di accesso, la signora O., il 21 dicembre 2016, ha proposto motivi aggiunti, insistendo sulla necessità di ottenere copia della tabelle di organizzazione del Tribunale, essendo stati depositati in giudizio dall'Avvocatura dello Stato gli altri atti richiesti (le variazioni tabellari del 3 gennaio 2014; l'ordine di servizio del 16 gennaio 2016; i chiarimenti del 21 gennaio 2016).

7. Per completezza va aggiunto che, come documentato dall'attuale appellante, l'originaria causa civile pendente presso il Tribunale di Genova - che ha occasionato il processo dinanzi al giudice amministrativo - è stata decisa con sentenza sfavorevole alla signora O., la quale ha proposto appello, ad oggi pendente. La Corte di appello di Genova, con ordinanza del 9 gennaio 2019, ha sospeso l'appello ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio riassunto dinanzi al Tribunale civile di Roma, potendo l'esito dello stesso riflettersi in un vizio di costituzione del giudice.

8. La sentenza del T.a.r. oggetto dell'appello in esame, che ha deciso solo l'istanza incidentale di accesso proposta dalla odierna appellante - nel corso dell'originario processo per l'annullamento degli atti del Presidente del Tribunale rispetto al quale si è formato il giudicato sulla declinazione di giurisdizione del giudice amministrativo - ne ha dichiarato l'inammissibilità sulla base di due argomentazioni:

a) la tesi dell'Amministrazione, secondo la quale il rigetto dell'istanza di accesso discenderebbe dall'essere oggetto dell'accesso atti dell'autorità giudiziaria e non dell'autorità amministrativa, può ritenersi superata perché il rimedio previsto dall'art. 116 c.p.a. ha carattere generale, nonché considerando anche la circostanza che lo stesso Presidente del tribunale ha prestato l'assenso rispetto ad altri atti, con conseguente cessazione della materia del contendere rispetto agli stessi;

b) la richiesta di esibizione delle tabelle di organizzazione del tribunale è connotata da una finalità esplorativa che la legge non tutela.

9. Prima di passare ad esaminare l'appello, il Collegio ritiene di non potersi esimere dal rimarcare il discostamento dello svolgimento del processo in primo grado dal modello processuale disciplinato dall'art. 116, comma 2, c.p.a.

9.1. Infatti, per l'ipotesi di richiesta di accesso presentata in pendenza di un giudizio principale al quale è connessa - come nella fattispecie - il giudice avrebbe potuto: o decidere con ordinanza l'istanza di accesso separatamente dal giudizio principale connesso, nella persistente pendenza di quest'ultimo; oppure, avrebbe potuto deciderla unitamente alla sentenza di definizione del giudizio principale.

9.2. In tal modo, la strumentalità della istanza di accesso rispetto al processo principale, consacrata testualmente dal legislatore con la previsione della necessaria presenza della connessione tra gli stessi, sarebbe stata assicurata dall'unitarietà della decisione cui la norma è preordinata, realizzando quell'economia di mezzi, insita nel simultaneus processus, alla quale si ricollega la conseguente previsione di un unico mezzo di impugnazione: avverso la sentenza che definisce il giudizio principale cui l'istanza accede, o avverso la sentenza parziale che, pur non definendo l'intero giudizio principale, decide anche dell'istanza istruttoria (in questo senso, da ultimo, per l'approfondimento sistematico e l'analisi delle contraddizioni nascenti da una diversa interpretazione che consenta, invece, l'autonoma impugnazione dell'ordinanza che decide l'istanza sull'accesso, cfr. C.d.S., sez. IV, n. 1878 del 16 marzo 2020).

9.3. Invece, come si è prima precisato, il giudice ha deciso con sentenza non definitiva il solo processo principale declinando la giurisdizione, con statuizione sulla quale si è formato il giudicato, e, successivamente, con sentenza definitiva ha deciso la sola istanza di accesso funzionalmente connessa con il processo della cui giurisdizione si era spogliato.

9.3.1. Da qui la necessità di prendere atto - nel decidere l'appello relativo al rapporto processuale per l'accesso agli atti, nato come strumentale a quello principale - del passaggio in giudicato della sentenza di declinazione della giurisdizione amministrativa che ha definito il processo principale ordinando al contempo la prosecuzione di quello confluito nel presente gravame (statuizione questa non impugnata dall'Amministrazione e dunque divenuta irrevocabile ad ogni effetto).

10. La censura centrale dell'appellante si articola in due profili:

a) la richiesta delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Genova non ha carattere esplorativo, posto che solo dal confronto tra le tabelle generali e le successive variazioni tabellari è possibile verificare la legittimità dell'atto di riassegnazione delle cause pendenti nel 2016;

b) le tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari sono "strutturalmente" e necessariamente accessibili al pubblico, in quanto atti generali ed organizzativi incidenti anche su soggetti diversi dai singoli magistrati destinatari della assegnazione (o della variazione di questa), quali sono i cancellieri, gli avvocati, le parti del processo; come è confermato dalla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, la quale prevede la pubblicazione nel sito web, ove esistente.

11. L'appello è fondato e va accolto.

Determinante per l'accoglimento dell'istanza di accesso è il carattere pubblico delle tabelle di organizzazione, ordinariamente consultabili sui siti web degli uffici giudiziari.

Infatti, la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016, applicabile ratione temporis, prevede che "11.1 - La tabella dell'ufficio è formata e diviene efficace con l'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del Decreto Ministeriale che la recepisce". E che "11.4 ... Il Presidente della Corte di Appello invia copia della tabella approvata al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare. Copia del progetto tabellare approvato è depositata nella Segreteria del Consiglio Giudiziario, per consentirne l'esame da parte degli interessati, ed inserita nel sito web dell'ufficio, ove esistente".

11.1. Al momento, nel sito ufficiale del Tribunale di Genova non risulta pubblicata la tabella di organizzazione, con la conseguenza che ne va ordinata l'esibizione.

12. In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma parziale della sentenza gravata, si ordina al Presidente del Tribunale di Genova l'esibizione della tabella di organizzazione dell'ufficio, vigente al momento dell'emanazione dell'atto di organizzazione del 16 gennaio 2016.

13. In ragione della peculiarità e novità della fattispecie, sono integralmente compensate le spese processuali del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

a) lo accoglie e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza gravata, accoglie l'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., e ordina al Presidente del Tribunale di Genova l'esibizione della tabella di organizzazione dell'ufficio, vigente al momento dell'emanazione dell'atto di organizzazione del 16 gennaio 2016;

b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.