Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione I
Sentenza 26 marzo 2020, n. 504

Presidente: Pennetti - Estensore: Sorrentino

FATTO E DIRITTO

La Cooperativa sociale "La Silva" ha impugnato innanzi a questo T.A.R. la determinazione n. 917 del 17 settembre 2019 del Comune di San Marco Argentano (CS) di aggiudicazione definitiva della "gestione del servizio Nido d'Infanzia comunale ubicato nel Comune di Fagnano Castello (CS)" alla Società cooperativa sociale "Valle dell'Esaro Punojm Bashke", nonché il verbale di Gara del 2 settembre 2019 con il quale la commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi alle offerte economiche.

Essa ha contestato la metodologia utilizzata dalla Commissione per la determinazione del punteggio dell'offerta economica delle concorrenti in gara sul presupposto che la medesima sarebbe disancorata e in contrasto con le disposizioni della lex specialis di gara.

Assume la società ricorrente, in particolare, che la commissione di gara abbia erroneamente tenuto presente, ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica, la sola voce relativa alle spese generali (pari ad euro 15.057,89), soggetta a ribasso, laddove, di contro, l'offerta economica avrebbe dovuto essere espressa sull'importo complessivo posto a base di gara (pari a euro 255.130,54).

A una tale conclusione indurrebbero la lettera del Disciplinare di gara e del Capitolato, i cui rispettivi artt. 8.2 prescrivono che le offerte economiche vanno "espresse in ribasso sull'importo posto a base di gara secondo la formula lineare alla migliora offerta (interdipendente)".

La Lettera di Invito, al punto 1.6, dispone infatti che il "Costo posto a base di gara [è] pari a Euro 267.887,07 comprensivo di IVA al 5%" mentre il Disciplinare, all'art. 3, fa riferimento all'importo posto a base di gara pari a Euro 267.887,07 comprensivo di IVA al 5% (Euro 255.130,54 al netto di IVA).

In sostanza secondo, la tesi di parte ricorrente, "la previsione della lex specialis non offre margini a un'interpretazione diversa da quella secondo cui l'offerta economica, che è riferita all'importo complessivo a base di gara di 255.130,54 al netto di IVA, è costituita dal complesso di tutte le voci", vale a dire quelle soggette a ribasso e non.

Costituitisi in giudizio, il Comune e la controinteressata hanno chiesto la reiezione del gravame assumendone l'infondatezza in ragione dell'erroneità dell'opzione interpretativa sostenuta dalla ricorrente.

Respinta l'istanza di tutela cautelare (ordinanza n. 429/2019), all'udienza del 12 febbraio 2020 la controversia è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio, nel confermare la delibazione svolta in sede interinale, è dell'avviso che non sussista la dedotta violazione della lex specialis di gara in relazione alla metodologia utilizzata ai fini della determinazione del punteggio delle offerte economiche, risultando, infatti, l'operato della commissione, in linea con quanto stabilito dal Capitolato d'appalto (art. 2) e indicato nella lettera d'invito (punto 1.6.), a mente dei quali il ribasso proposto è da effettuarsi sulle sole spese generali, pari ad euro 15.057,89.

Dispone infatti il menzionato art. 2 del Capitolato che "l'importo a base d'asta è stabilito in euro 267.887,07, iva inclusa, il ribasso, sarà effettuato sulle spese generali ed è pari a euro 15.057,89".

Sul frontespizio di tale documento, inoltre, è riportato: "Costo servizio euro 267.887,07" "Importo a base d'asta euro 15.057,89".

Analogamente, ai sensi della lettera d'invito, "l'importo a base d'asta soggetto a ribasso, è da effettuarsi sulle spese generali [...]" (Sezione II, punto 1.6.) e, prima ancora, si legge che l'"Importo complessivo del servizio, finanziato dal Ministero dell'Interno ammonta a Euro 267.887,07 - comprensiva di IVA al 5%, ribasso a base d'asta sulle spese generali pari a euro 15.057,89 oltre IVA" (Sezione II).

Ancora, l'art. 9 del Disciplinare di gara ("Modalità di predisposizione delle offerte telematiche") fa espresso riferimento a "una busta virtuale contenente l'offerta economica che deve esplicitare la percentuale di ribasso da applicare al prezzo a base d'asta soggetto a ribasso per il lotto di riferimento".

Per quanto possa rilevare, anche la determina a contrarre (n. 737/2019) è inequivoca nel prescrivere che "come risulta dall'allegata lettera di invito, l'importo a base d'asta soggetto a ribasso è da effettuarsi sulle spese generali [...]".

Il quadro delle disposizioni sopra riportate non consente, allora, di condividere il rilievo di parte ricorrente secondo cui "[i]n base ad una interpretazione letterale e sistematica, coerente con i principi generali in materia, risulta corretto ritenere che la lex specialis di gara abbia inteso riferirsi all'offerta complessiva proposta da ciascun concorrente e non al mero prezzo, id est all'elemento economico relativo al solo ribasso sulle spese generali".

Pur dovendosi riconoscere, a onor del vero, la non particolare perspicuità, in parte qua, del complessivo impianto della lex specialis di gara sopra riportata, deve ritenersi recessiva l'opzione interpretativa fatta propria dalla ricorrente, giacché orientata a ingiustificatamente enfatizzare il rilievo del disposto di cui all'art. 8.2 del Capitolato e del disciplinare trascurando di considerare, però, le disposizioni sopra citate - art. 2 del Capitolato e relativo frontespizio; Sezione II, punto 1.6, della lettera d'invito; art. 9 del Disciplinare di gara - le quali, rispetto ad essa, si pongono in posizione evidentemente dissonante.

Ed invero, quanto ai rapporti tra le varie fonti che concorrono alla disciplina della gara, è noto che il bando, il disciplinare ed il capitolato speciale d'appalto hanno ciascuno una propria autonoma e peculiare funzione nell'economia della procedura (il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando il procedimento di gara ed il terzo integrando, eventualmente, le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici, anche in funzione dell'assumendo vincolo contrattuale: cfr. ex multis T.A.R. Venezia, sez. I, 9 maggio 2018, n. 489).

Nondimeno, tra i ridetti atti esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara, mentre le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 9 ottobre 2015, n. 4684, con i precedenti ivi richiamati; T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1163/2016).

Ebbene, come sopra osservato, la lettera di invito (cfr. pp. 2 e 3) è sufficientemente chiara nello stabilire che "l'importo a base d'asta soggetto a ribasso, è da effettuarsi sulle spese generali al netto della manodopera e della compartecipazione degli utenti, il quale risulta per come appresso indicato".

Sicché non sussistono i presupposti, ad avviso del Collegio, per discostarsi dalla regola fondamentale [della] interpretazione letterale, pervenendo all'integrazione delle regole di gara attraverso l'enucleazione di significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (C.d.S., Sez. III, 18 giugno 2018, n. 3715; C.d.S., Sez. V, 7 gennaio 2013, n. 7).

L'interpretazione della lex specialis soggiace, infatti, come tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss. c.c. e, sotto tale profilo, merita menzione, quanto al caso di specie, la regola ermeneutica dell'art. 1363 c.c. ("interpretazione complessiva delle clausole"), la cui formulazione ("le clausole [...] si interpretano le une per mezzo delle altre [...]") conduce a ritenere in buona misura implausibile la lettura esegetica prospettata da parte ricorrente.

Ne deriva, in conclusione, per le ragioni sopra indicate, l'inaccoglibilità della censura sollevata da parte ricorrente.

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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