Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione III
Sentenza 6 aprile 2020, n. 771

Presidente: Burzichelli - Estensore: Leggio

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la soc. Coop. Euroservice, soggetto iscritto all'Albo degli Enti accreditati presso la Città Metropolitana di Catania, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la determinazione n. 1110/2018 del Dirigente del servizio "Politiche sociali" della Città Metropolitana di Catania, recante la rescissione del patto di accreditamento n. 64/A, sottoscritto in data 23 settembre 2015 tra la Città metropolitana e la ricorrente per la gestione del servizio di assistenza igienico personale in favore di soggetti disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e l'università.

La rescissione, adottata ai sensi dell'art. 10 dello stesso Patto di accreditamento, risulta motivata da una serie di anomalie e inadempienze a carico della ricorrente nello svolgimento del servizio, ritenute gravi dalla Città Metropolitana di Catania.

Il ricorso è affidato a motivi di violazione e falsa applicazione del patto di accreditamento e delle disposizioni di cui alla determinazione n. 831 dell'11 dicembre 2015, di inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto in ordine alla gravità della violazione, di difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili. La società ricorrente ha avanzato altresì domanda di risarcimento del danno.

Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Catania, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice, sul rilievo che la questione all'esame riguarderebbe "vicende successive alla sottoscrizione del patto di accreditamento, nonché l'applicazione delle clausole ivi contenute"; ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Come osservato dal C.G.A.R.S. in sede di appello cautelare (ordinanza n. 675 del 19 ottobre 2018), nel caso di specie si controverte "in ordine al contestato inadempimento di una fattispecie contrattuale".

La rescissione del Patto di accreditamento, stipulato dalla Città Metropolitana con la ricorrente in quanto soggetto accreditato, inserito in un apposito elenco istituito dalla resistente a seguito di procedura pubblica conclusa dalla Città Metropolitana stessa con determina dirigenziale n. 831/2015, risulta invero disposta per l'inadempimento da parte della cooperativa ricorrente degli obblighi derivanti dal patto.

La controversia è dunque relativa alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e rientra, pertanto, nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, come affermato da Cass., Sez. un., 10 gennaio 2019, n. 489: "In tema di appalti pubblici... sono devolute alla cognizione del Giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto spettano alla giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti ed obblighi (cfr. Cass., Sez. un., 31 gennaio 2017, n. 2482; 3 maggio 2013, n. 10301; 6 settembre 2010, n. 19049). Tra queste controversie vanno annoverate quelle aventi ad oggetto... la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente a causa dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dello appaltatore: anch'esse, infatti, attengono alla fase esecutiva, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto, e quindi incidente sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto; l'accertamento di tale diritto spetta al Giudice ordinario, mediante la verifica della legittimità dell'atto e dell'eventuale violazione delle clausole contrattuali da parte dell'Amministrazione, e ciò indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa della determinazione adottata dalla committente, la quale non ha natura provvedimentale, nonostante il carattere unilaterale della risoluzione, che non cessa per ciò solo di operare nell'ambito delle posizioni paritetiche delle parti".

Alla luce delle superiori affermazioni va disatteso quanto sostenuto dalla parte ricorrente in ordine al fatto che oggetto del ricorso è il provvedimento di una pubblica amministrazione.

Non rileva, infatti, che la Città metropolitana abbia manifestato la propria volontà di scioglimento del vincolo negoziale mediante "determinazione", poiché questa, come chiarito nella richiamata sentenza della Cassazione, riveste solo formalmente la natura di atto amministrativo e non ha portata di provvedimento autoritativo, in quanto non implica l'esercizio di poteri discrezionali dell'Amministrazione, bensì interviene su un rapporto contrattuale di natura privatistica ormai perfezionato e operativo, per l'inadempimento delle obbligazioni connesse allo svolgimento della prestazione negoziale.

Diversa, infine, è la fattispecie di cui alla sentenza C.d.S. n. 179 del 14 febbraio 2014 allegata al ricorso, atteso che in quel caso non veniva in rilievo alcun inadempimento della prestazione, ma l'amministrazione ha inteso ritirare, in autotutela, l'affidamento a suo tempo disposto per il venir meno dei requisiti di ammissione all'accreditamento stesso.

In conclusione, ne discende, per quanto sopra, che tutte le contestazioni formulate in ordine alla interruzione, asseritamente abusiva, dei rapporti contrattuali pendenti inter partes devono ritenersi sottratte, in quanto afferenti a posizioni di ordine paritetico, alla giurisdizione amministrativa.

Le spese possono compensarsi in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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