Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione III
Sentenza 10 aprile 2020, n. 339
Presidente: Farina - Estensore: Falferi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a., depositato in data 11 febbraio 2020, gli odierni ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Vicenza - sezione lavoro n. [omissis].
Con tale pronuncia il Tribunale di Vicenza ha così disposto: "accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione monetaria della indennità integrativa speciale fino a dice anni anteriori alla proposizione del ricorso ove spettante. Rigetta nel resto. Compensa le spese di lite tra le parti".
I ricorrenti, in questa sede, hanno chiesto, in ottemperanza della suddetta decisione, di ordinare al Ministero della Salute di conformarsi al giudicato in relazione al sig. [omissis], qui rappresentato dalle eredi [omissis] e nei confronti degli altri ricorrenti "limitatamente alla condanna di pagamento degli interessi legali dalle singole date di maturazione del credito fino al saldo prescrivendo le relativa modalità".
Non si è costituito in giudizio l'intimato Ministero della Salute.
Alla Camera di Consiglio dell'8 aprile 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 18/2020.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In termini generali, va premesso che il giudice dell'ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice civile e non può alterare il suo precetto, limitandone (o ampliandone) la portata effettuale in violazione dell'art. 2909 c.c. (ex multis, C.d.S., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2891). È stato, altresì, precisato che è escluso che "nel processo amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, possa darsi la possibilità per il giudice adito di arricchire, integrare o specificare il giudicato con una formazione progressiva dello stesso laddove le decisioni da ottemperare siano state rese da un plesso giurisdizionale diverso da quello amministrativo" (da ultimo, C.d.S., sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2668).
Più nello specifico, se in sede di esecuzione di sentenze amministrative il giudice dell'ottemperanza può "riempire" gli spazi vuoti lasciati dal giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, un analogo potere integrativo non sussiste nel caso di ottemperanza di sentenze del giudice ordinario, in quanto il giudice amministrativo dell'esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato. In questa ipotesi l'azione del giudice dell'ottemperanza si deve contenere nell'ambito di un'attività meramente esecutiva del disposto del giudice ordinario, che si pone come un limite particolarmente stringente. Non può quindi in alcun modo, in sede di giudizio di ottemperanza, porre in essere quell'attività cognitoria di precisazione e integrazione del giudicato che spesso contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo. Il giudizio di ottemperanza nel caso di sentenze del giudice ordinario trova, infatti, un preciso limite nel disposto della pronuncia azionata, non potendone precisarne il contenuto mediante ulteriore attività cognitoria, in termini analoghi a quelli delle pronunce del giudice amministrativo, al fine di definirne l'effetto conformativo (in tal senso, tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 22 maggio 2018, n. 3325).
Nel caso in esame, i ricorrenti chiedono la condanna al pagamento degli interessi legali in quanto gli interessi "riferiti a prestazioni previdenziali o assistenziali come nella fattispecie in esame (indennizzo di cui alla l. 210/1992) costituiscono una componente essenziale del credito base", ma ciò non è contemplato nella decisione di cui si chiede l'ottemperanza, la quale, come sopra già precisato, si limita a riconoscere "il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione monetaria della indennità integrativa speciale fino a dice anni anteriori alla proposizione del ricorso ove spettante", senza alcuna specificazione in ordine agli interessi legali.
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti in ordine ai rigorosi limiti dell'ottemperanza di pronunce del giudice ordinario, il ricorso va respinto, in quanto il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi ad una attività meramente esecutiva del disposto del giudice ordinario, non potendo porre in essere attività cognitoria di precisazione e integrazione del giudicato civile.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.