Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 17 aprile 2020, n. 2481

Presidente ed Estensore: Maruotti

FATTO E DIRITTO

L'appellante, dipendente dell'Arma dei Carabinieri, è stato sottoposto ad un processo penale, nel quale è stato imputato per il reato di appropriazione indebita aggravata.

Con la sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma n. 60 del 2015, egli è stato assolto "perché il fatto non sussiste".

Dopo la conclusione del giudizio penale, in data 7 agosto 2016 l'interessato ha chiesto alla Amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese legali sostenute, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito nella l. n. 135 del 1997.

Con una nota notificata in data 11 settembre 2016, l'Amministrazione ha chiesto integrazioni documentali.

In data 7 maggio 2018, egli ha formulato una ulteriore istanza.

2. Col ricorso di primo grado n. [omissis] (proposto al TAR per la Sardegna), l'interessato ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza

3. Il TAR, con la sentenza n. [omissis], ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio.

In particolare, il TAR:

- ha rilevato che l'interessato non ha dato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione di produrre l'istanza sottoscritta;

- ha constatato che il ricorso è stato notificato dopo la scadenza del termine di un anno, decorrente dalla formazione del silenzio inadempimento.

4. Con l'appello in esame, l'interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia dichiarato ammissibile e sia accolto.

Egli ha dedotto di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di integrazione documentale, poiché vi è stata solo una corrispondenza tra gli uffici.

Inoltre, l'interessato ha dedotto che in ogni caso l'Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento con un atto espresso.

Quanto alla tempestività del ricorso di primo grado, egli ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento - avente durata di 180 giorni - entro il 5 febbraio 2017, sicché va considerata tempestiva la notifica del ricorso, avvenuta il 5 febbraio 2018.

5. Con una memoria depositata in data 27 novembre 2019, il Ministero ha replicato in ordine alle censure del gravame ed ha rilevato che l'interessato non ha né dichiarato, né comprovato, di avere effettuato alcun pagamento al proprio difensore: egli ha trasmesso la copia del preavviso di parcella (di data 30 luglio 2016), senza comprovare la sussistenza del presupposto necessario per disporre il "rimborso" di quanto spettante per legge.

6. L'appellante in data 9 marzo 2020 ha depositato una memoria di replica, con cui ha insistito nelle già formulate conclusioni.

7. In data 7 aprile 2020, il Ministero ha depositato note di udienza, con cui ha rappresentato che l'interessato ha trasmesso ulteriore documentazione, dapprima in data 31 gennaio 2020, valutata come inidonea per la liquidazione dall'Amministrazione in data 14 febbraio 2020, e poi in data 3 marzo 2020.

8. Ritiene la Sezione che l'appello sia infondato e vada respinto.

9. Per ragioni di economia processuale, va esaminata la questione - di per sé decisiva per la definizione del giudizio - sollevata dall'Amministrazione con le sue memorie depositate in data 27 novembre 2019 e 7 aprile 2020, da cui risulta la circostanza che l'istanza di rimborso è stata a suo tempo presentata, senza allegare la fattura quietanzata di un pagamento, effettuato al difensore.

Infatti, salve le questioni concernenti le relative modalità di pagamento, evidenziate dal Ministero, l'interessato ha prodotto in sede amministrativa dapprima la quietanza di data 28 dicembre 2019 e poi l'ulteriore documentazione in data 3 marzo 2020.

Al riguardo, osserva il Collegio che le circostanze riguardanti l'ulteriore produzione di documentazione, nel corso del giudizio, vanno comunque considerate in questa sede irrilevanti, dovendosi verificare se risultano o meno fondate le censure contenute nell'atto d'appello e quelle corrispondenti del ricorso di primo grado.

9.1. Nel passare all'esame delle censure dell'appellante, per comodità di lettura va riportato il contenuto dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come convertito nella l. n. 135 del 1997.

"Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".

9.2. In base all'art. 18, comma 1, l'istanza può essere proposta - e se del caso può essere accolta dall'Amministrazione - solo nel caso in cui il dipendente abbia effettuato il pagamento al proprio difensore e chieda poi il "rimborso".

In assenza di tale previo pagamento, e nel corso del giudizio nel corso del quale il dipendente è chiamato a difendersi, l'Amministrazione può "concedere anticipazioni del rimborso", "sentita l'Avvocatura dello Stato".

Come ha rilevato l'Amministrazione appellata, l'art. 18 prevede il rimborso di quanto effettivamente pagato dal dipendente.

In assenza di una istanza che dia atto di una tale comprovata circostanza, l'Amministrazione non ha l'obbligo di attivare e di concludere il relativo procedimento.

10. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

Quanto alle spese del secondo grado, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello n. 8014 del 2018.

Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

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