Corte di giustizia dell'Unione Europea
Ottava Sezione
Sentenza 30 aprile 2020

«Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione per i passeggeri aerei in caso di negato imbarco - Negato imbarco - Cancellazione - Volo con coincidenza - Modifica della prenotazione per uno dei voli costituenti il trasporto aereo contro la volontà del passeggero - Arrivo del passeggero senza ritardo alla sua destinazione finale».

Nella causa C-191/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania), con decisione del 7 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2019, nel procedimento OI contro Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra OI e la Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (in prosieguo: la «Air Nostrum»), in merito ad una domanda di compensazione pecuniaria sulla base del regolamento n. 261/2004 presentata da OI a causa di cambiamenti effettuati contro la sua volontà che hanno inciso sulla sua prenotazione.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. Ai sensi dei considerando da 1 a 4, 9 e 10 del regolamento n. 261/2004:

«(1) L'intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.

(3) Malgrado il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea (...), abbia istituito un regime di base per la protezione dei passeggeri, il numero di persone non consenzienti a cui viene negato l'imbarco continua ad essere eccessivamente elevato, come pure il numero di persone il cui volo viene cancellato senza preavviso o subisce ritardi prolungati.

(4) La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite da detto regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell'ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.

(...)

(9) Il numero di passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco dovrebbe essere ridotto obbligando i vettori aerei a fare appello a persone che rinuncino volontariamente alla prenotazione, in cambio di determinati benefici, invece di negare l'imbarco ai passeggeri, e accordando una piena compensazione pecuniaria ai passeggeri a cui viene in conclusione negato l'imbarco.

(10) I passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti e dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo».

4. L'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:

a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti;

b) cancellazione del volo;

c) ritardo del volo».

5. L'articolo 2, lettere h), j) e l), del medesimo regolamento, così dispone:

«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

(...)

h) "destinazione finale": la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l'orario di arrivo originariamente previsto;

(...)

j) "negato imbarco": il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati;

(...)

l) "cancellazione del volo": la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».

6. Secondo l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 261/2004:

«1. Il presente regolamento si applica:

a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;

b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione:

- secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato,

oppure, qualora non sia indicata l'ora,

- al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o

b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo».

7. L'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento è così redatto:

«In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9».

8. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento prevede quanto segue:

«In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

(...)

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:

i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure

ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto».

9. L'articolo 7 del regolamento n. 261/2004 così recita:

«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

(...)

4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10. La ricorrente nella causa principale ha prenotato, tramite l'organizzatore di viaggi L'TUR Tourismus AG, un volo con coincidenza che le consentiva di recarsi da Jerez (Spagna) a Francoforte sul Meno (Germania) via Madrid (Spagna). Tale volo con coincidenza, che ha dato luogo ad un'unica prenotazione, era composto da un primo volo recante il numero IB 8505, effettuato dalla Air Nostrum, in partenza da Jerez e a destinazione Madrid, con un decollo previsto il 3 ottobre 2015 alle ore 13:35 e un atterraggio previsto per lo stesso giorno alle ore 14:45, poi di un secondo volo recante il numero AB 5325, in partenza da Madrid e a destinazione di Francoforte sul Meno, con un decollo previsto il 3 ottobre 2015 alle ore 20:00 e atterraggio previsto lo stesso giorno alle ore 22:40.

11. La prenotazione di cui disponeva la ricorrente nella causa principale è stata modificata contro la sua volontà, di modo che, invece del suo posto sul primo volo recante il numero IB 8505, le è stato assegnato un posto su un altro volo, recante il numero IB 8507, che è decollato da Jerez il 3 ottobre 2015 verso le ore 17:55 ed è atterrato a Madrid lo stesso giorno verso le 19:05.

12. La ricorrente nel procedimento principale ha lasciato Madrid alle ore 20:00, sul volo di coincidenza inizialmente previsto, ed è giunta a Francoforte sul Meno con dieci minuti di anticipo rispetto all'ora inizialmente prevista.

13. Essa ha proposto dinanzi all'Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno, Germania) un ricorso diretto ad ottenere la condanna della Air Nostrum al pagamento di una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004 a causa delle modifiche che sono state unilateralmente effettuate. Tale giudice ha respinto la domanda della ricorrente in via principale argomentando che essa ha raggiunto la sua destinazione finale entro i termini previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento n. 261/2004.

14. La ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania), ritenendo che le fosse dovuta una compensazione pecuniaria per negato imbarco ai sensi del regolamento n. 261/2004 e che tale diritto non potesse essere oggetto di nessuna delle restrizioni previste, per i casi di cancellazione del volo, dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), di tale regolamento.

15. Tale giudice indica che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipende dalla risposta che la Corte fornirà alle questioni sollevate. Esso considera, in primo luogo, che la ricorrente nel procedimento principale può chiedere una compensazione pecuniaria in forza del regolamento n. 261/2004 solo se la modifica della sua prenotazione ha dato luogo ad un negato imbarco. Infatti, non si tratterebbe, nella fattispecie, di un caso di cancellazione di volo, dal momento che il volo sul quale la ricorrente nel procedimento principale doveva inizialmente viaggiare è stato effettuato. Il giudice del rinvio ritiene che la modifica della prenotazione di un passeggero, contro la volontà di quest'ultimo, che conduce ad assegnargli un posto su un volo successivo, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 qualora il volo originario sia effettuato. Esso ritiene che un'interpretazione diversa di tale disposizione potrebbe indurre i vettori aerei ad eludere gli effetti giuridici di tale regolamento.

16. In secondo luogo, si chiede se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento n. 261/2004 possa essere applicato per analogia ai casi di negato imbarco di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento.

17. In tali circostanze, il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se lo spostamento su un volo successivo della prenotazione di un passeggero non consenziente, che si presenta all'accettazione in aeroporto e dispone di una prenotazione confermata su un determinato volo, costituisca un caso di negato imbarco ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, qualora il volo al quale si riferisce la prenotazione confermata del passeggero venga effettuato.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento n. 261/2004, si applichi per analogia ai casi di negato imbarco di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

18. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che costituisce un negato imbarco, ai sensi di tale disposizione, la modifica della prenotazione di un passeggero contro la sua volontà, quando egli dispone di una prenotazione confermata per un volo determinato e si veda assegnare un posto su un volo successivo mentre si presenta all'aeroporto per le «formalità di accettazione», e il volo per il quale dispone di detta prenotazione è effettuato.

19. In limine, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, quest'ultima deve fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva alla Corte spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, van der Lans, C-257/14, EU:C:2015:618, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

20. Nel presente rinvio pregiudiziale occorre avvalersi di tale facoltà.

21. Infatti, dalla decisione di rinvio non risulta che la ricorrente di cui al procedimento principale si sia effettivamente presentata all'accettazione entro i termini prescritti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004.

22. La Corte non è pertanto in grado di pronunciarsi sulla questione se una situazione come quella che ha dato luogo alla presente causa possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004.

23. Per contro, è pacifico che la ricorrente nel procedimento principale ha effettuato il suo trasporto aereo mediante un volo in coincidenza, fermo restando che, nonostante la modifica riguardante il primo dei voli che compongono tale trasporto, essa ha raggiunto la sua destinazione finale con il secondo dei voli che compongono detto trasporto da essa prenotato.

24. Peraltro, è pacifico che la questione sollevata rientra nell'ambito di una controversia relativa alla concessione, da parte del vettore aereo, di una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 261/2004.

25. Pertanto, tenuto conto di tali elementi e al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile affinché quest'ultimo possa risolvere la controversia di cui è investito, occorre intendere la sua prima questione come diretta a stabilire, in sostanza, se il regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 7, debba essere interpretato nel senso che è dovuta una compensazione pecuniaria a un passeggero che dispone di un'unica prenotazione per un volo con coincidenza quando la sua prenotazione è stata modificata contro la sua volontà, con la conseguenza, da un lato, che egli non si è imbarcato sul primo volo che compone il trasporto da lui prenotato nonostante tale volo sia stato effettuato e, dall'altro, che gli è stato assegnato un posto su un volo successivo che gli ha consentito di imbarcarsi sul secondo volo che compone il suo trasporto prenotato e raggiungere in tal modo la sua destinazione finale all'ora di arrivo inizialmente prevista.

26. A tal proposito occorre rilevare che un volo con una o più corrispondenze che ha formato l'oggetto di una prenotazione unica costituisce un tutt'uno ai fini del diritto alla compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento n. 261/2004 (v., in tal senso, sentenza del 1° maggio 2018, Wegener, C-537/17, EU:C:2018:361, punti 18 e 19).

27. La Corte ha quindi tratto conseguenze giuridiche dalla situazione del passeggero interessato come essa si presenta al termine del suo trasporto aereo, cioè all'arrivo alla sua destinazione finale, come definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento n. 261/2004 (v., in tal senso, sentenze del 31 maggio 2018, Wegener, C-537/17, EU:C:2018:361, punto 17, e del 26 febbraio 2013, Folkerts, C-11/11, EU:C:2013:106, punti 34 e 35).

28. In caso di voli con coincidenza, tale interpretazione risulta dalla formulazione stessa di detto articolo 2, lettera h), secondo cui «i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l'orario di arrivo originariamente previsto».

29. Per quanto riguarda, più in particolare, il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di volo con coincidenza, la Corte ha dichiarato che l'articolo 7 del regolamento n. 261/2004 dev'essere interpretato nel senso che il passeggero di un volo che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Folkerts, C-11/11, EU:C:2013:106, punto 47).

30. Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente nel procedimento principale ha raggiunto, al termine del suo trasporto aereo, la sua destinazione finale senza ritardo rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto.

31. Di conseguenza, essa non può beneficiare del diritto alla compensazione pecuniaria sulla base dell'articolo 7, del regolamento n. 261/2004.

32. È vero che, da un lato, come risulta dai suoi considerando 1 e 2, il regolamento n. 261/2004 mira a porre rimedio alle gravi difficoltà e ai gravi disagi subiti dai passeggeri durante il trasporto aereo e, dall'altro, la modifica della prenotazione di un volo che compone il trasporto provoca un disagio per il passeggero interessato. Orbene, un siffatto disagio non può essere considerato «grave», ai sensi di tale regolamento, quando tale passeggero raggiunge la sua destinazione finale all'orario di arrivo inizialmente previsto.

33. In tali circostanze, sarebbe contrario alla finalità del regolamento n. 261/2004 risarcire la ricorrente nel procedimento principale, in applicazione dell'articolo 7 di quest'ultimo.

34. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 7, deve essere interpretato nel senso che una compensazione pecuniaria non è dovuta a un passeggero che dispone di un'unica prenotazione per un volo con coincidenza quando la sua prenotazione è stata modificata contro la sua volontà, con la conseguenza, da un lato, di non essersi imbarcato sul primo volo che compone il suo trasporto prenotato, nonostante tale volo sia stato effettuato e, dall'altro, che gli è stato assegnato un posto su un volo successivo che gli ha consentito di imbarcarsi sul secondo volo che compone il suo trasporto prenotato e raggiungere in tal modo la sua destinazione finale all'ora di arrivo inizialmente prevista.

Sulla seconda questione

35. Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

36. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 7, deve essere interpretato nel senso che una compensazione pecuniaria non è dovuta a un passeggero che dispone di un'unica prenotazione per un volo con coincidenza quando la sua prenotazione è stata modificata contro la sua volontà, con la conseguenza, da un lato, di non essersi imbarcato sul primo volo che compone il suo trasporto prenotato, nonostante tale volo sia stato effettuato e, dall'altro, che gli è stato assegnato un posto su un volo successivo che gli ha consentito di imbarcarsi sul secondo volo che compone il suo trasporto prenotato e raggiungere in tal modo la sua destinazione finale all'ora di arrivo inizialmente prevista.

A. Contrino e al. (curr.)

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