Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione III
Sentenza 4 maggio 2020, n. 487

Presidente: d'Arpe - Estensore: Abbate

FATTO

La Società ricorrente chiede l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Calimera sull'istanza del 25 ottobre 2018 tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico al fine di installare nove cartelloni pubblicitari monofacciali delle dimensioni di mt. 6,00x3,00 (in posizione stabile) lungo alcune vie e tratti di S.P. ubicati nella Città e, conseguentemente, di condannare il Comune di Calimera a concludere il procedimento amministrativo di cui trattasi con un provvedimento espresso, prevedendo la nomina di un Commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia del Comune di Calimera sia ulteriormente protratta.

A sostegno del ricorso, la Società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato in epigrafe.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Calimera.

All'udienza in Camera di Consiglio del 29 aprile 2020, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

0. Il ricorso - ritualmente proposto, ex artt. 31 e 117 c.p.a., il 21 novembre 2019 e depositato in giudizio il 4 dicembre 2019, nell'osservanza del dimezzamento dei termini processuali previsto nel giudizio in materia di silenzio dall'art. 87, terzo comma, c.p.a. - è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto, risultando condivisibili le principali censure formulate dalla Società ricorrente.

1. Osserva il Tribunale che l'art. 2 della l. n. 241/1990 (che, in particolare, al comma 1, recita: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso") sancisce il principio fondamentale di certezza del tempo amministrativo, da un lato, imponendo alla P.A. di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, dall'altro, prescrivendo alla stessa Amministrazione di fissare il termine entro il quale il procedimento si deve concludere, stabilendo, a tal fine, il termine legale suppletivo di 30 giorni decorrente dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se trattasi di procedimento ad istanza di parte.

Secondo la giurisprudenza prevalente, "perché possa esservi un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma occorre che l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere; tale obbligo e, quindi, l'obbligo di procedere sull'istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni" (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 16 marzo 2015, n. 4207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 11 febbraio 2020, n. 185).

Peraltro, in materia di installazione di impianti pubblicitari, non è controvertibile la sussistenza in capo alla P.A. dell'obbligo di riscontrare espressamente le istanze dei privati, come ribadito da prevalente e condivisibile giurisprudenza, in base alla quale "... l'apposizione di cartelli pubblicitari lungo le strade richiede un pronunciamento esplicito dell'Autorità competente venendo in considerazione interessi sensibili, quali la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale degli impianti pubblicitari", ed essendo, pertanto, soggetta ad autorizzazione o concessione amministrativa (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 28 marzo 2017, n. 305).

Ciò premesso, nel peculiare caso di specie, si rileva che, dopo la presentazione della predetta istanza del 25 ottobre 2018 di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico al fine di installare nove cartelloni pubblicitari, e nonostante una nota di diffida del 20 novembre 2018 e un ulteriore sollecito del 25 gennaio 2019 inviati dalla Società ricorrente, il Comune intimato non si è ancora determinato sulla domanda della ricorrente; sicché il Collegio ritiene che - con ogni evidenza - il Comune intimato abbia l'obbligo di riscontrare espressamente la predetta istanza del 25 ottobre 2018 della Società ricorrente, non sussistendo alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A. protrattosi oltre il termine di trenta giorni per provvedere sull'istanza di che trattasi.

2. Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere, quindi, accolto, ordinandosi, per l'effetto, al Comune di Calimera, di pronunciarsi espressamente sull'istanza di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di nove cartelloni pubblicitari per cui è causa e comunicare la relativa determinazione alla Società ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

3. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Calimera e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina al Comune di Calimera di provvedere, entro il termine di giorni trenta (30) decorrente dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione in via amministrativa della presente decisione, pronunciandosi esplicitamente sull'istanza del 25 ottobre 2018 di parte ricorrente e comunicare la relativa determinazione alla medesima ricorrente.

Condanna il Comune di Calimera, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Società ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario Avvocato Cataldo Balducci.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

P. Gallo

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