Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 14 maggio 2020, n. 3063

Presidente: Anastasi - Estensore: Verrico

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio, sede di Roma (R.G. n. 4946/2019), le società Edilizia Immobiliare Rio a r.l. e Nuova Sila Immobiliare Costruzioni a r.l. unipersonale impugnavano la nota di Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia, prot. 16499 del 30 gennaio 2019, avente ad oggetto "Deposito Segnalazione Certificata di Agibilità Parziale prot. QI/52943 del 23.03.2017 - Immobile sito in Roma, Largo Ambrogio Brambilla nn. 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33. Programma di Recupero Urbano (ex art. 11 della Legge 493/1993) proposta n. 7 "Tor Bella Monaca" - Comparto Z1 - Edificio A", con la quale veniva disposta la sospensione dell'efficacia di tale Segnalazione Certificata di Agibilità Parziale e si richiedeva, ai fini del perfezionamento di detta Segnalazione, il deposito di documentazione, tra cui il nulla osta urbanistico. Le società formulavano altresì riserva di proposizione della domanda risarcitoria.

2. Il T.a.r., con la sentenza ex art. 60 c.p.a. n. 7180 del 4 giugno 2019, ha accolto il ricorso e ha condannato Roma Capitale al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio. Secondo il Tribunale, in particolare:

a) la sospensione dell'efficacia risulta essere stata disposta in assenza di ogni esplicitazione dell'attualità dell'interesse pubblico e di qualsiasi ponderazione degli altri interessi pubblici e privati coinvolti, nonché al di fuori di qualsiasi valutazione dei profili di igiene, bensì esclusivamente sulla base di asserite carenze documentali;

b) peraltro, le carenze documentali sono in larga parte insussistenti ed il richiesto nulla osta di regolarità urbanistica afferisce a profili estranei ai fini della valutazione avente ad oggetto l'agibilità del fabbricato, così come la lamentata mancanza del collaudo dell'impianto di illuminazione risulta circostanza non idonea a legittimare la determinazione adottata.

3. Roma Capitale ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata, con la dichiarazione di improcedibilità ovvero con il rigetto integrale del ricorso originario. In particolare, l'appellante ha sostenuto:

a) con la censura rubricata "Erroneità della sentenza impugnata - Violazione dei principi del codice del processo amministrativo - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), cpa - Errata valutazione della situazione di fatto", che il primo giudice avrebbe errato nel non dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, nonostante il deposito in primo grado della nota prot. n. 54666 del 27 marzo 2019. Invero, con essa il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha comunicato alle ricorrenti che "non ricorrono i presupposti urbanistici per consentire che la Segnalazione Certificata di Agibilità presentata dal tecnico incaricato dall'Attuatore in indirizzo produca gli effetti di legge", in tal modo dichiarando improcedibile l'istanza di Segnalazione Certificata di Agibilità "poiché priva dei presupposti urbanistici in ordine al mancato rispetto di quanto statuito al primo comma dell'art. 24 del DPR n. 380/2001" e rappresentando il perdurante inadempimento delle ricorrenti rispetto a quanto richiesto con la nota prot. n. QI/136976 del 10 agosto 2018;

b) con la censura rubricata "Travisamento dei fatti - Erroneità dei presupposti - Irragionevolezza - Errata valutazione della situazione di fatto", che il T.a.r., sebbene abbia correttamente richiamato l'art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001, non avrebbe esaminato, ai fini dell'agibilità, la sussistenza delle condizioni di sicurezza e la conformità dell'opera al progetto presentato.

3.1. Nessuno si è costituito in giudizio per le società intimate.

4. All'udienza del 7 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

6. Preliminarmente il Collegio, ripercorrendo succintamente le fasi salienti della vicenda in esame, osserva in punto di fatto che:

i) con la determinazione dirigenziale n. rep. Ql/1664/2015 del 1° dicembre 2015 veniva autorizzato il completamento dell'Edificio A del Comparto Z1 dell'ambito Tor Bella Monaca, subordinando espressamente la dichiarazione di fine lavori di tali opere private alla "totale esecuzione, ultimazione e certificato provvisorio di collaudo ai sensi dell'art. 22 comma 4 della convenzione urbanistica originaria delle seguenti opere di urbanizzazione: parcheggi pubblici di cui all'art. 11) punto 1) lett. a) con l'osservanza delle modalità precisate all'art. 12 della convenzione originaria; spazi di verde pubblico attrezzato di cui all'art. 11) punto 1) lett d) con l'osservanza delle condizioni e delle modalità precisate all'art. 15 della convenzione originaria; Opera Pubblica n. 22 Parco pubblico (parco vicino Largo Ambrogio Brambilla) con l'osservanza delle condizioni e delle modalità precisate all'art. 15 della convenzione originaria; ... l'impianto di illuminazione pubblica delle suddette opere";

ii) in data 23 giugno 2016, il soggetto attuatore depositava la "richiesta di Nulla Osta per la presentazione dell'Agibilità relativa alla palazzina A" (prot. QI/117605), alla quale allegava, inter alia, l'atto unico di collaudo con cui certificava "che parte delle opere di urbanizzazione previste da Convenzione Urbanistica del 04.08.2010, rep. n. 44840, racc. n. 24425 e precisamente i Parcheggi pubblici di cui all'art. 11, punto 1) lett. a) della Convenzione, Spazi di Verde pubblico attrezzato di cui all'art. 11, punto 1, lett. d) della Convenzione ed il Parco pubblico in adiacenza a Largo Brambilla OP 22, sono collaudatili come in effetti con il presente atto le collauda";

iii) in data 23 marzo 2017, le società appellate depositavano una Segnalazione Certificata di Agibilità Parziale relativa al fabbricato con destinazione residenziale e non residenziale sito in Roma, Largo Ambrogio Brambilla 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

iv) con la nota prot. QI/136976 del 10 agosto 2018, Roma Capitale comunicava che le summenzionate opere pubbliche da realizzarsi in regime di scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonostante fossero state formalmente collaudate, risultavano incomplete e prive in particolare dei requisiti essenziali di sicurezza e che, peraltro, l'atto unico di collaudo non provvedeva a certificare la avvenuta collaudazione dell'impianto di illuminazione pubblica; Roma Capitale assegnava quindi al soggetto attuatore il termine perentorio di novanta giorni per il ripristino e il completamento delle opere pubbliche;

v) con la nota prot. 16499 del 30 gennaio 2019, oggetto di impugnazione, l'Ente appellante, con riferimento alla Segnalazione Certificata di Agibilità Parziale prot. QI/52943 del 23 marzo 2017, a seguito di istruttoria tecnico amministrativa, comunicava la carenza di documentazione, assegnando termine di trenta giorni per l'integrazione e sospendendo nelle more l'efficacia della segnalazione;

vi) in risposta a tale comunicazione, le società con nota prot. n. 32701 del 22 febbraio 2019, oltre ad opporsi alla richiesta, si limitavano a trasmettere nuovamente la documentazione già depositata in precedenza;

vii) seguiva, infine, la già citata nota prot. n. 54666 del 27 marzo 2019 di Roma Capitale.

6.1. Con quest'ultima comunicazione, in particolare, Roma Capitale:

a) riteneva priva di efficacia la dichiarazione di fine dei lavori dell'edificazione privata emessa dal professionista incaricato dal soggetto attuatore, in ragione del mancato completamento delle opere di urbanizzazione da ritenersi strettamente correlate alla realizzazione dell'edificio "A" in forza della convenzione urbanistica stipulata;

b) rappresentava il perdurante inadempimento delle società rispetto a quanto richiesto con la nota prot. n. QI/136976 del 10 agosto 2018;

c) riteneva improcedibile l'istanza di Segnalazione Certificata di Agibilità poiché priva dei presupposti urbanistici in ordine al mancato rispetto di quanto statuito al primo comma dell'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001.

7. Ciò considerato, il Collegio, in accoglimento del primo motivo di appello, rileva l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in ragione della mancata impugnativa, sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti proposti in primo grado, della nota prot. n. 54666 del 27 marzo 2019 di Roma Capitale, già tempestivamente depositata in primo grado. Invero, l'Ente, tramite questa nuova comunicazione, proveniente dal medesimo ufficio dell'Amministrazione capitolina che aveva curato la redazione della precedente nota (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica), non solo richiamava quest'ultima, con cui si era disposta la sospensione dell'efficacia della segnalazione in attesa della richiesta integrazione documentale, ma si accertava il perdurante inadempimento decretando l'improcedibilità della segnalazione stessa.

7.1. Del resto, l'interesse e la legittimazione ad agire o a intervenire, nonché il difetto dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione sono questioni rilevabili d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, perché costituiscono i fattori ai quali la legge, per inderogabili ragioni di ordine pubblico, subordina l'esercizio della giurisdizione (cfr., C.d.S., sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1116; sez. VI, 18 aprile 2013, n. 2152).

8. In conclusione, in ragione del sopravvenuto difetto di interesse delle società ricorrenti all'impugnazione della nota prot. 16499 del 30 gennaio 2019, deve essere accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso di primo grado.

9. Tenuto conto della particolarità della vicenda, si compensano tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.