Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 18 maggio 2020, n. 3162

Presidente: Lipari - Estensore: Noccelli

FATTO E DIRITTO

1. L'odierno appellante, [omissis], ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, la revoca del permesso per lungosoggiornanti UE, emessa il 23 gennaio 2019 nei suoi confronti dalla Questura di Roma, per la sopravvenienza, nel 2015, di una condanna ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 231 del 2007, e chiesto, previa sospensione, l'annullamento del decreto questorile.

1.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero dell'Interno per chiedere la reiezione dell'appello.

1.2. Con la sentenza [omissis] del 30 maggio 2019, resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessato e, nel dedurne l'erroneità con un unico motivo, ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento del decreto questorile.

2.1. Si è costituito il Ministero dell'Interno per chiedere la reiezione dell'appello.

2.2. Con l'ordinanza [omissis] del 4 ottobre 2019 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare, proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 98 c.p.a., e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.

2.3. Con la nota di deposito del 5 maggio 2020 il Ministero dell'Interno ha depositato la nota della Questura di Roma dell'11 novembre 2019, che dà conto dell'avvenuto annullamento - in autotutela - della revoca del permesso di soggiorno e ha chiesto, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere.

2.4. Con la memoria depositata il 13 maggio 2020 l'appellante ha rappresentato che la Questura di Roma gli ha rilasciato solo un permesso di soggiorno per attesa occupazione e ha chiesto al Collegio di pronunciarsi nel merito.

2.5. Infine nell'udienza del 14 maggio 2020, fissata ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

3. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

4. La Questura di Roma, con la nota dell'11 dicembre 2019 depositata dall'Avvocatura Generale dello Stato il 5 maggio 2020, ha comunicato di avere annullato in autotutela la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, in questo giudizio contestata, e ha chiesto espressamente all'Avvocatura Generale dello Stato di dichiarare cessata la materia del contendere.

4.1. L'annullamento della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con la contestuale richiesta della Questura allo straniero della documentazione necessaria al rilascio di un nuovo titolo (di cui ora si dirà), è integralmente satisfattiva del suo interesse, in questo giudizio, con la conseguenza che deve essere annullata senza rinvio la sentenza qui impugnata, che ha respinto il ricorso proposto in primo grado.

4.2. Sul punto deve ricordarsi, infatti, che la cessazione della materia del contendere sopravvenuta nel corso del giudizio di appello fa venire [meno] qualsivoglia interesse del ricorrente alla definizione del giudizio amministrativo e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado (v., ex plurimis, C.d.S., sez. V, 6 dicembre 2011, n. 6540 e C.d.S., sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3119).

4.3. Nel caso di specie, dopo l'annullamento in autotutela della revoca, impugnata in primo grado, e il rilascio di un nuovo titolo, non residua in capo all'appellante alcun interesse, nemmeno di tipo risarcitorio (del resto nemmeno adombrato in questa sede anche per l'esiguità del tempo trascorso tra l'emissione del provvedimento questorile e l'ordinanza cautelare di questo Consiglio), ad una pronuncia sulla eventuale illegittimità della revoca stessa, annullata in autotutela dalla Questura di Roma dopo autonomo riesame, seppure per originario impulso dell'ordinanza [omissis] del 4 ottobre 2019 di questo Consiglio di Stato.

4.4. E non rileva nell'auspicato senso di un persistente interesse dell'appellante alla pronuncia di questo Collegio la circostanza, rappresentata dall'appellante nella memoria del 13 maggio 2020 e, dunque, tardivamente, che la Questura di Roma, dopo l'annullamento della revoca, gli abbia rilasciato solo un permesso per attesa occupazione, in quanto dall'annullamento, sia in sede giurisdizionale che di autotutela, della revoca del permesso per lungosoggiornanti non discende per la pubblica amministrazione l'obbligo automatico di emettere un nuovo permesso per lungosoggiornanti.

4.5. Nella riedizione del potere valutativo in ordine alla permanenza dei requisiti imposti dalla legge allo straniero per restare in Italia, infatti, il Questore deve riesaminare funditus se sussistano i presupposti, nell'attualità, per ripristinare il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o, comunque, per rilasciarne uno nuovo, anche di breve soggiorno, ad altro titolo, come è avvenuto nel caso presente.

4.6. Contro il nuovo titolo, emanato dalla pubblica amministrazione, l'interessato può proporre ricorso, per ottemperanza, ove elusivo del giudicato, o di mera legittimità, se affetto da vizî proprî, o nel caso di specie solo per vizi di legittimità.

5. Di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la cessazione della materia del contendere, alla luce delle ragioni esposte.

6. Le spese del doppio grado del giudizio, atteso il peculiare sviluppo processuale del contenzioso, possono essere interamente compensate tra le parti.

6.1. Il Ministero dell'Interno, comunque, deve essere condannato a rimborsare allo Stato, essendo l'appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

6.2. Alla liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato richiesto dal difensore con nota del 13 maggio 2020 si provvederà con separato decreto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da [omissis], dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Condanna il Ministero dell'Interno a versare allo Stato il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di [omissis].