Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 25 maggio 2020, n. 3307

Presidente: Santoro - Estensore: Lopilato

FATTO E DIRITTO

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a seguito dell'accertamento di diverse violazioni poste in essere dalla società Fastweb, ha adottato la delibera del 28 novembre 2014, n. 600 contenente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla predetta società.

In particolare, sono state contestate due condotte relative alle procedure per il trasferimento dei servizi di telefonia fissa dall'operatore che cede l'utente (c.d. donating) all'operatore che acquisisce l'utente (c.d. recipit), con violazione, per non avere posto in essere attività di propria competenza, dell'art. 80, commi 4-bis e 4-ter, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in combinato disposto con l'art. 17, comma 2, della delibera n. 4 del 2006, come modificata dalla delibera n. 274 del 2007, e con l'art. 5 della delibera n. 35 del 2010.

2. Fastweb ha impugnato tale delibera innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che, con sentenza 12 maggio 2017, n. 5743, ha rigettato il ricorso.

3. La ricorrente in primo grado ha proposto appello.

3.1. Si è costituita in giudizio l'Autorità, chiedendo il rigetto dell'appello.

3.2. La Sezione, con ordinanze istruttorie 25 novembre 2019, n. 8018 e 12 febbraio 2020, n. 1052, ha chiesto all'Autorità di depositare il verbale del 13 ottobre 2014 (su cui si veda oltre), con indicazione dell'attività istruttoria svolta dopo la sua adozione.

4. La causa è stata decisa all'esito dell'udienza pubblica del 14 maggio 2020.

5. Con un primo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza e della delibera impugnata nella parte in cui non ha ritenuto illegittima l'applicazione della sanzione amministrazione per violazione del termine perentorio di centocinquanta giorni dalla notifica della contestazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato A della delibera 136/06/CONS recante «Regolamento in materia di procedura sanzionatorie», per concludere il procedimento.

Il motivo è fondato.

I termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, hanno, di norma, natura ordinatoria salvo che la legge di settore li qualifichi come perentori.

I termini di conclusione dei procedimenti finalizzati ad irrogare una sanzione amministrativa afflittiva hanno, di norma, natura perentoria per due ordine di motivi.

Il primo motivo è che, trattandosi di procedimenti amministrativi incidenti con modalità afflittiva nella sfera giuridica del destinatario, occorre contemplare un periodo temporale certo di definizione del procedimento in quanto è la sua stessa pendenza a provocare un possibile pregiudizio.

Il secondo motivo deriva dal fatto che nei casi cui è la medesima Autorità indipendente ad essersi dotata di un proprio regolamento di disciplina anche dei termini di conclusione del procedimento, la qualificazione degli stessi come perentori è conseguenza di una scelta normativa di autolimitazione del potere pubblico.

Nella specie l'art. 6 del citato regolamento prevede che: i) «il termine per l'adozione del provvedimento finale è di centocinquanta giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione» (comma 1); ii) «i termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori» ai sensi del successivo art. 7; iii) quest'ultimo dispone che la richiesta istruttoria deve, tra l'altro, indicare i fatti e le circostanze che devono essere oggetto di approfondimento per fini di chiarimento.

La contestazione dell'addebito a Fastweb è stata notificata in data 30 aprile 2014 e la delibera di irrogazione della sanzione è stata adottata il 21 gennaio 2015, oltre, pertanto, il limite temporale massimo.

Né varrebbe rilevare che la lettera dell'Autorità del 20 ottobre 2014, con la quale è stata indicata la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, sia stata idonea ad interrompere i termini. Come è emerso dall'istruttoria svolta dalla Sezione e, in particolare, dall'atto del Segretariato generale dell'Autorità del 21 febbraio 2020, a seguito della suddetta lettera non sono stati posti in essere specifici atti istruttori ma è stato adottato direttamente l'atto di irrogazione della sanzione. Si è trattato, pertanto, di una mera affermazione della necessità di ulteriori accertamenti istruttori che, in quanto tale, non può ritenersi idonea a protrarre il termine di conclusione del procedimento oltre il limite dei centocinquanta giorni.

In definitiva, la sanzione irrogata è illegittima perché disposta in violazione del termine massimo di conclusione del procedimento.

6. L'accoglimento del motivo sopra riportato rende non necessario esaminare gli altri motivi contenuti nell'atto di appello.

7. La natura particolare della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) accoglie l'appello proposto con il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti impugnati;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.