Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 1° giugno 2020, n. 3412

Presidente: Frattini - Estensore: Santoleri

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso del 15 dicembre 2016 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Locri che venisse ingiunto alla Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria il pagamento, a titolo di compensi professionali per plurimi incarichi di difesa, della somma di euro 168.719,05 con l'aggiunta degli "interessi legali, dalla data di pronuncia giudiziale e fino all'effettivo soddisfo".

2. Con decreto n. 4 del 4 gennaio 2017, il Giudice designato dal Tribunale ha accolto il ricorso ingiungendo il pagamento della somma capitale, degli "interessi come da domanda" nonché delle spese del procedimento sommario.

3. Poiché nonostante il decreto ingiuntivo la ASL non aveva provveduto al pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria chiedendo di ordinare all'Amministrazione inadempiente di dare esecuzione al giudicato.

4. Con sentenza n. 377/2018 Il TAR ha accolto il ricorso ordinando di dare esecuzione al giudicato e provvedendo a nominare un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento da parte dell'Amministrazione.

4.1. Il Commissario ad acta ha comunicato al TAR che, con atto dirigenziale del 20 marzo 2018 n. 117, l'ASP aveva disposto l'esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il pagamento, però, non era avvenuto in quanto il ricorrente non aveva emesso fattura, ritenendo la somma imputata a bilancio (euro 172.462,65) non sufficiente alla totale estinzione del credito, in quanto mancante delle spese liquidate in giudizio nella sentenza n. 377/2018 e degli interessi dovuti.

In particolare, il ricorrente lamentava che gli interessi calcolati come interessi legali avrebbero dovuto essere invece liquidati come interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.

Il Commissario ad acta, quindi, ha chiesto al TAR ex art. 114, comma 7, c.p.a. di chiarire se spettassero al ricorrente gli interessi legali o moratori.

4.2. Con ordinanza n. 6/2019 il TAR ha rilevato che il ricorrente si era limitato genericamente a richiedere al Tribunale Civile "gli interessi legali dalla data di pronuncia giudiziale e fino al soddisfo" ritenendo, quindi, che gli interessi spettanti in sede di ottemperanza fossero quelli legali "al saggio ordinario" e non quelli maggiorati (ex comma 4 dell'art. 1284 c.c.) che il creditore aveva chiesto per la prima volta nell'interlocuzione avuta con la ASP prima dell'insediamento del Commissario ad acta.

5. Tale ordinanza è stata impugnata dal ricorrente dinanzi a questa Sezione, deducendo l'erroneità della decisione per violazione del giudicato civile e dell'art. 1284, comma 4, c.c.

6. Con l'ordinanza n. 7198/19 (da considerarsi alla stregua di sentenza tenuto conto del contenuto decisorio) questa Sezione ha respinto l'appello confermando quanto statuito dal TAR e ritenendo che:

- in sede di ottemperanza non è possibile modificare il titolo giudiziale passato in giudicato di cui si chiede l'esecuzione, ma è possibile solo interpretarlo ai fini della corretta esecuzione, senza ampliarne la portata, in quanto il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso (C.d.S., sez. III, 29 marzo 2017, n. 1444);

- dal decreto ingiuntivo n. 4/2017 del Tribunale di Locri si evince che è stato ingiunto alla ASP di corrispondere gli "interessi come da domanda" e la domanda del ricorrente, formulata in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, era rivolta ad ottenere l'ingiunzione della sorte capitale (euro 168.719,04) oltre "interessi legali dalla data di pronuncia giudiziale e fino all'effettivo soddisfo" (pag. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo);

- l'interpretazione della generica ingiunzione al pagamento degli "interessi come da domanda" contenuta nel giudicato è confermata, poi, dallo stesso ricorrente nel ricorso per ottemperanza, ove egli chiede specificamente solo l'importo di euro 159,01 a titolo di "interessi al tasso legale maturati ad oggi" (pag. 3 del ricorso per ottemperanza);

- tale domanda è stata accolta dal TAR con la sentenza n. 377/2018, in relazione alla quale sono stati richiesti i chiarimenti dal Commissario ad acta;

- in base al principio della domanda, considerati i limiti inerenti al giudizio di ottemperanza, correttamente il primo giudice ha, dunque, ritenuto, con l'ordinanza appellata, non dovuta la maggiore somma richiesta a titolo di interessi alla ASP di Reggio Calabria per la prima volta in fase di esecuzione della sentenza di ottemperanza.

7. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 5, c.p.c. deducendo "Violazione del giudicato civile - Contrasto con una decisione precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata" per le seguenti ragioni:

- con la gravata ordinanza il Consiglio di Stato avrebbe assunto una decisione al di fuori della potestà cognitiva riconosciuta al giudice dell'ottemperanza;

- tale ordinanza contrasterebbe con il dictum consacrato nel giudicato civile, in quanto sarebbe stato negato il diritto del creditore agli interessi legali liquidati nel titolo giudiziale civile (giudicato) e maturati nel tempo successivo alla domanda di pagamento;

- sarebbe stata violata la fisiologia della sequenza giudicato-ottemperanza dall'abnorme interpretazione del giudicato civile, reso in sede di ottemperanza con l'uso improprio dell'ordinanza resa a seguito di chiarimenti (art. 114, comma 7, c.p.a.);

- che con tale ordinanza sarebbe stato illegittimamente negato il diritto del creditore agli interessi legali liquidati nel titolo giudiziale civile;

- il Tribunale civile avrebbe accordato gli interessi come da domanda, da intendersi come quelli previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. essendo il ricorso per decreto ingiuntivo successivo alla novella del 2014 che ha introdotto, nell'art. 1284, comma 4, c.c., uno specifico saggio di interesse legale per il tempo successivo alla domanda giudiziale e fino al soddisfo;

- il titolo giudiziale monitorio si occupa solo degli interessi legali successivi alla domanda giudiziale e, quindi, si riferisce a quelli dell'art. 1284, comma 4, c.c. non essendovi una determinazione convenzionale intervenuta tra le parti;

- un qualsiasi tasso di interesse diverso avrebbe dovuto essere accertato e fissato in sede di merito, non potendo il giudice dell'ottemperanza integrare il giudicato del giudice civile, non essendo titolare della relativa giurisdizione.

In conclusione il ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza impugnata chiedendo a questa Sezione di chiarire che il saggio degli interessi legali da applicare al credito giudiziale in questione sia quello contemplato dal quarto comma dell'art. 1284 del codice civile.

7.1. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

7.2. Con la memoria del 15 febbraio 2020 il ricorrente ha insistito nelle proprie tesi difensive.

Con le successive brevi note ex art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020 ha chiesto che la causa venga trattenuta in decisione.

8. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni con l. n. 27/2020.

9. Il ricorso è inammissibile.

Possono qui richiamarsi i principi espressi dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella decisione del 6 aprile 2017, n. 1 secondo cui il rimedio revocatorio previsto dall'art. 395 c.p.c. presuppone la sussistenza cumulativa dei seguenti presupposti:

(a) il contrasto della sentenza revocanda con un'altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale;

(b) la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda.

9.1. Il primo presupposto postula che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si sia espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima.

Infatti, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad un precedente giudicato, occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum (per tutte, C.d.S., sez. V, 31 luglio 2008, n. 3816, e l'ivi richiamata giurisprudenza amministrativa e civile).

Inoltre, il contrasto, quale incompatibilità tra due pronunce decisorie che accertino e/o conformino in modo tra di loro antitetico (in tutto o in parte) una stessa situazione giuridica soggettiva, non può che manifestarsi in relazione a sentenze aventi un contenuto decisorio di merito, suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.), per cui non è configurabile in relazione a sentenze (o ad altri provvedimenti giudiziali a queste assimilabili) a mero contenuto processuale.

9.2. Il secondo presupposto richiede che il precedente giudicato formatosi sulle sentenze, con le quali la sentenza revocanda si assume essere in contrasto, sia rimasto del tutto estraneo al thema decidendum su cui si sia pronunciata la sentenza revocanda.

Essendo, inoltre, la sussistenza della cosa giudicata esterna rilevabile d'ufficio dal giudice (v., ex plurimis, C.d.S., sez. III, 11 febbraio 2015, n. 725; Cass. civ., 27 luglio 2016, n. 15627; id., 6 giugno 2011, n. 12159), il rimedio della revocazione per contrasto con un precedente giudicato è sperimentabile non per il semplice fatto che non sia stata sollevata in proposito un'eccezione, ma perché la circostanza del mancato rilievo dell'eccezione sia accompagnata da una situazione processuale che non abbia consentito al giudice di rilevarne d'ufficio l'esistenza, ossia dalla mancata allegazione (e produzione) in giudizio della sentenza passata in giudicato prima della pubblicazione della sentenza revocanda, con la quale quest'ultima si assume essere in contrasto. Ne deriva che il mancato rilievo dell'eccezione giustifica la proposizione della revocazione soltanto se la sentenza, assistita dall'autorità della cosa giudicata, sia stata pronunciata in altro separato giudizio, mentre, se la cosa giudicata promana da una sentenza pronunciata nello stesso giudizio, è garantita la rilevabilità anche d'ufficio (facendo i provvedimenti del giudice parte del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, allegato 2, c.p.a.), sicché anche in tali casi l'eventuale violazione della cosa giudicata (al pari dell'ipotesi in cui l'interessato abbia eccepito il giudicato esterno, ma l'eccezione sia stata erroneamente respinta) si risolve in un error in iudicando (o, a seconda dei punti di vista, in un error in procedendo) sottratto al rimedio della revocazione.

9.3. Deve escludersi la sussistenza dei presupposti richiesti per la proposizione della revocazione ex art. 395, n. 5), c.p.c., sia nei confronti della originaria sentenza di cognizione, sia relativamente alla successiva sentenza rese in sede di ottemperanza alla prima: difetta infatti in radice il presupposto del contrasto tra giudicati che non può che riguardare giudicati tra loro "esterni" e non certo sentenze rese all'interno di un processo, funzionalmente unitario, vòlto a dare ottemperanza a una originaria sentenza di cognizione.

9.4. Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato deve escludersi l'identità per oggetto tra pronuncia ottemperanda che decide la controversia all'esito del giudizio di cognizione e quella emessa in sede di ottemperanza per stabilire l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato; infatti, qualora le sentenze poste a raffronto costituiscano l'esito, rispettivamente, del giudizio di cognizione e di quello di esecuzione, ciò che viene dedotto come contrasto fra giudicati è l'interpretazione che il giudice dell'ottemperanza ha dato dell'ambito della statuizione della sentenza da eseguire, onde la richiesta di revocazione si risolve, in realtà, nel chiedere il riesame delle conclusioni, cui detto giudice è pervenuto, non nell'assenza di consapevolezza dell'esistenza di un giudicato facente stato fra le stesse parti, ma proprio nell'espresso apprezzamento dell'ambito di quest'ultimo e degli adempimenti amministrativi necessari per la sua corretta esecuzione (v., in tal senso, C.d.S., sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2855; C.d.S., sez. V, 20 aprile 2015, n. 1997; C.d.S., sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6330; C.d.S., sez. VI, 19 luglio 1999, n. 974) (così, testualmente, C.d.S., ad. plen., 6 aprile 2017, n. 1).

9.5. Applicando tali principi alla presente fattispecie risulta evidente che nel caso di specie non è configurabile il vizio di conflitto di giudicati tra la decisione di cognizione (nella specie, il decreto ingiuntivo) ed il provvedimento assunto in sede di ottemperanza che mira a chiedere un riesame nel merito della decisione, come se fosse un terzo grado di giudizio.

10. Il ricorso per revocazione, va dunque dichiarato inammissibile.

11. In mancanza di costituzione della Amministrazione intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.