Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 3 giugno 2020, n. 380
Presidente: De Nictolis - Estensore: Verde
FATTO E DIRITTO
1. L'odierno appellante con ricorso introduttivo impugnava dinanzi al Tar:
- i risultati elettorali relativi all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Piazza Armerina (EN) tenutasi il 10 giugno 2018 (primo turno) e il 24 giugno 2018 (turno di ballottaggio) e della proclamazione dell'elezione del signor Antonino Cammarata alla carica di Sindaco avvenuta il 25 giugno 2018 e dei signori Aura Filetti, Diego Strazzante, Giuseppe Gagliano, Vincenzo Pafumi Lauretta, Lorenzo Amore, Anna Zagara, Salvatore Cimino, Deborha Zanerolli, Modestino Mauro Anzaldi, Calogero Cursale, Concetto Arancio, Epifanio Di Salvo, Francesco Leandro Alberghina, Maria Sabrina Falcone, Marco Incalcaterra e Mauro Valerio Di Carlo alla carica di Consiglieri comunali avvenuta il 26 giugno 2018;
- nonché:
a) il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale redatto all'esito del primo turno della predetta elezione;
b) il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale per il turno di ballottaggio della predetta elezione;
c) i verbali e delle tabelle di scrutinio delle sezioni numero 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 28;
d) il prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di Sindaco in tutte le sezioni elettorali;
e) le decisioni dei seggi elettorali relative all'attribuzione ovvero all'annullamento di tutte le schede (e dei relativi voti);
f) tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti o successivi, comunque connessi o consequenziali a quelli sopra indicati.
Chiedeva inoltre la conseguente correzione dei risultati elettorali.
2. In particolare lamentava che:
- in data 10 giugno 2018 si teneva a Piazza Armerina il primo turno delle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale, cui partecipavano 8 candidati alla carica di Sindaco e 17 liste di candidati al Consiglio comunale ad essi collegate (precisamente: il candidato Sindaco Filippo Miroddi collegato alle liste numero 3 "Miroddi Sindaco" e numero 9 "La Città che Amiamo"; il candidato Sindaco Giuseppe Maniscalco collegato alla lista numero 16 "Movimento 5 Stelle"; il candidato Sindaco Fabrizio Flavio Floridiano Tudisco collegato alle liste numero 2 "Piazza Alzati", numero 5 "Fratelli d'Italia", numero 11 "Riscriviamo Piazza Armerina" e numero 12 "Voltiamo Pagina"; il candidato Sindaco Antonino Cammarata collegato alle liste numero 4 "Forza Italia", numero 6 "Diventerà Bellissima" e numero 17 "Piazza 2 punto zero; il candidato Sindaco Marco Giuseppe Di Dio Datola collegato alle liste numero 13 "Per Piazza Armerina" e numero 15 "Marco Di Dio Datola Sindaco"; il candidato Sindaco Salvatore Paride Alfarini collegato alla lista numero 8 "Piazza Bene Comune"; il candidato Sindaco Rosario Carnazzo collegato alla lista numero 14 "Partito Comunista"; il candidato Sindaco Mauro Valerio Di Carlo collegato alle liste numero 1 "Cambia Piazza", numero 7 "Patto per la Città" e numero 10 "Mauro Di Carlo Sindaco");
- dalla lettura del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale risultava che i candidati alla carica di Sindaco, all'esito del predetto primo turno elettorale, avevano conseguito, nell'ordine, i seguenti voti:
Mauro Valerio Di Carlo: 2694 voti;
Antonino Cammarata: 2017 voti;
Filippo Miroddi: 1989 voti;
Fabrizio Flavio Floridiano Tudisco: 1926 voti;
Marco Giuseppe Di Dio Datola: 1661 voti;
Salvatore Paride Alfarini: 904 voti;
Giuseppe Maniscalco: 343 voti;
Rosario Carnazzo: 149 voti;
- non avendo alcun candidato alla carica di Sindaco conseguito almeno il 40% dei voti validi, l'Ufficio centrale ammetteva al ballottaggio i due candidati che, sulla base dei riportati risultati avevano conseguito il maggior numero di voti e precisamente i candidati Mauro Valerio Di Carlo (2694 voti) e Antonino Cammarata (2017 voti), restando quindi egli escluso, essendogli stati attribuiti 1989 voti, appena 28 voti in meno del secondo candidato più votato;
- all'esito delle operazioni di ballottaggio, svoltesi il 24 giugno 2018, il controinteressato Antonino Cammarata veniva proclamato eletto alla carica di Sindaco.
3. Il ricorso introduttivo era affidato alla censura di violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute: nel testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con d.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, come successivamente modificato ed integrato; nella l.r. 26 agosto 1992, n. 7 recante Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali; nella l.r. 15 settembre 1997, n. 35 recante Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale -- Violazione degli articoli 48 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di presupposti, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti.
In particolare, articolava il suddetto motivo di gravame nei seguenti profili di illegittimità:
a) non gli erano state attribuite 59 schede, e relativi voti, in cui i rispettivi elettori avevano apposto il segno di preferenza sul simbolo della lista "Miroddi Sindaco" collegata al candidato Sindaco Filippo Miroddi, nonché su quello di altra lista collegata ad altro candidato alla carica di Sindaco con indicazione del voto di preferenza per candidati consiglieri di quest'ultima, senza apporre alcun segno sul nominativo prestampato di uno dei candidati alla carica di Sindaco. In queste ultime schede, infatti, la volontà dei rispettivi elettori era stata, più propriamente, quella di votare in maniera disgiunta esprimendo la preferenza quanto all'elezione del Sindaco per il candidato Filippo Miroddi collegato alla lista civica "Miroddi Sindaco" e quanto all'elezione del Consiglio comunale per i candidati consiglieri di una lista collegata ad altro candidato Sindaco;
b) erano state viceversa illegittimamente annullate 43 schede, in relazione alle quali andavano assegnati altrettanti voti al candidato Sindaco Filippo Miroddi, nelle quali i rispettivi elettori, quanto all'elezione del Sindaco, avevano scritto di loro pugno il nominativo del candidato Sindaco Miroddi all'interno dello spazio senza apporre alcun segno sui nominativi prestampati dei candidati alla carica di Sindaco ad esso opposti. In tal senso, non solo il principio del favor voti deducibile dal sistema normativo complessivo ma altresì la giurisprudenza amministrativa, per la quale "non possono essere ritenute nulle le schede, conteggiate a favore del candidato Sindaco poi eletto, nelle quali il nome di quest'ultimo è stato vergato a mano, in applicazione del principio, pacifico, secondo il quale costituisce motivo di annullamento del voto il segno che dimostra univocamente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, e la vergatura a mano del nome del candidato costituisce, di norma, espressione meramente rafforzativa" (C.d.S., III, 23 gennaio 2017, n. 275);
c) nella sezione n. 16 erano state altresì illegittimamente annullate 2 schede, in relazione alle quali andavano assegnati altrettanti voti al candidato Sindaco Filippo Miroddi, in cui l'elettore aveva scritto di suo pugno il nominativo del candidato Sindaco Miroddi in corrispondenza delle liste collegate al candidato Sindaco Antonino Cammarata senza apporre alcun segno sui nominativi prestampati dei candidati alla carica di Sindaco;
d) erano state illegittimamente annullate complessivamente 14 schede, in relazione alle quali andavano assegnati altrettanti voti al candidato Sindaco Filippo Miroddi, in cui i rispettivi elettori avevano, ad esempio, apposto il segno di preferenza sul riquadro contenente il nominativo prestampato del candidato Sindaco Miroddi ovvero apposto il segno di preferenza su più liste concorrenti all'elezione del Consiglio Comunale collegate ad altri candidati alla carica di Sindaco, non essendovi viceversa alcun dubbio sulla validità del voto espresso a favore del candidato Sindaco Miroddi;
e) nella sezione n. 18, erano state illegittimamente annullate ulteriori 4 schede, in relazione alle quali andavano assegnati altrettanti voti al candidato Sindaco Filippo Miroddi, nelle quali l'elettore, senza esprimere alcuna preferenza per candidati alla carica di Sindaco opposti al ricorrente, aveva invece apposto il segno di preferenza sulla lista "Miroddi Sindaco" collegata al candidato Sindaco Miroddi e scritto il nominativo di candidati consiglieri della predetta lista in corrispondenza del simbolo di lista anch'essa collegata allo stesso Miroddi ovvero scritto il nominativo, oltre che di candidati consiglieri della predetta lista, anche di candidati consiglieri di altre liste non votate; ovvero tanto in corrispondenza della lista d'appartenenza dei predetti candidati quanto in corrispondenza dell'altra lista collegata allo stesso Miroddi "La città che amiamo". Annullamento illegittimo poiché anche in tali fattispecie non sussisteva alcun dubbio sulla validità del voto espresso a favore del candidato Sindaco Miroddi (tant'è che le schede in questione dovevano comunque certamente ritenersi valide con riferimento all'espressione del voto per l'elezione del Consiglio Comunale e quindi, a fortiori, in relazione all'elezione del Sindaco);
f) nella sezione n. 28 era stata illegittimamente annullata 1 scheda, in relazione alla quale andava assegnato 1 voto al candidato Sindaco Filippo Miroddi, in cui l'elettore aveva apposto il segno di preferenza per il candidato Sindaco Miroddi mediante un solo segno obliquo sul riquadro contenente il suo nominativo prestampato, piuttosto che mediante due segni obliqui tra loro intersecantisi a formare un crocesegno, esprimendo poi, quanto al Consiglio Comunale, la preferenza per i candidati di opposto genere Contrafatto e Vitali appartenenti alla lista "Miroddi Sindaco";
g) nella sezione n. 19 era stata annullata 1 scheda, in relazione alla quale andava assegnato 1 voto al candidato Sindaco Filippo Miroddi, in cui pur avendo l'elettore apposto il segno di preferenza sul riquadro contenente il nominativo prestampato del candidato Sindaco Miroddi, era stata tuttavia annullata in quanto l'elettore aveva altresì sfregato la matita copiativa nella parte inferiore della scheda, forse perché non scriveva;
h) nella sezione n. 22 era stata annullata 1 scheda, in relazione alla quale andava assegnato il voto al candidato Sindaco Filippo Miroddi, in cui l'elettore aveva apposto il segno di preferenza sul riquadro contenente il nominativo prestampato del candidato Sindaco Miroddi scrivendo altresì i nominativi dei candidati consiglieri appartenenti alla predetta lista, perché il seggio avrebbe appurato che l'elettore medesimo l'avrebbe fotografata. Ciò in quanto la determinazione del seggio elettorale della sezione era in contrasto con il precedente giurisprudenziale per cui "... qualora il votante proceda a fotografare (nella specie, mediante telefono portatile) la scheda elettorale con il voto da lui apposto, può desumersi in astratta ipotesi, la sua volontà di far conoscere a terzi la propria espressione del voto, ma se ciò non comporti l'inserimento di segni particolari di riconoscimento sulla scheda stessa, il voto deve ritenersi valido..." (C.d.S., V, 3 febbraio 2006 n. 459).
In definitiva, per quanto esposto, riteneva che gli fossero stati illegittimamente sottratti ben 125 voti, i quali, aggiunti ai 1989 voti già attribuiti dall'Ufficio elettorale, gli avrebbero consentito di ottenere un totale di 2114 tale da collocarlo al secondo posto della graduatoria dei candidati alla carica di Sindaco all'esito del primo turno, superando il candidato Antonino Cammarata, cui erano stati attribuiti 2017 voti totali, con conseguente diritto del ricorrente all'ammissione al secondo turno elettorale al posto di quest'ultimo, illegittimamente proclamato eletto alla carica di Sindaco all'esito di un ballottaggio cui non avrebbe dovuto partecipare.
4. I 125 voti che il ricorrente asserisce che gli sarebbero stati erroneamente sottratti sono nel ricorso introduttivo ricompresi in tre blocchi rispettivamente di 59 voti, 43 voti e 23 voti.
4.1. La doglianza relativa ai 59 voti mancanti è articolata in riferimento a schede che sarebbero state erroneamente annullate nelle seguenti sezioni:
3 schede nella sezione n. 3;
2 schede nella sezione n. 8;
4 schede nella sezione n. 10;
15 schede nella sezione n. 11;
5 schede nella sezione n. 13;
1 scheda nella sezione n. 14;
3 schede nella sezione n. 16;
10 schede nella sezione n. 22;
6 schede nella sezione n. 24;
10 schede nella sezione n. 25.
4.2. La doglianza relativa ai 43 voti mancanti è articolata in riferimento a schede che sarebbero state erroneamente annullate nelle seguenti sezioni:
1 scheda nella sezione n. 2;
3 schede nella sezione n. 3;
1 scheda nella sezione n. 5;
6 schede nella sezione n. 6;
2 schede nella sezione n. 7;
3 schede nella sezione n. 8;
1 scheda nella sezione n. 10;
5 schede nella sezione n. 11;
8 schede nella sezione n. 13;
4 schede nella sezione n. 16;
2 schede nella sezione n. 18;
3 schede nella sezione n. 19;
2 schede nella sezione n. 25;
2 schede nella sezione n. 26.
4.3. La doglianza relativa ai 23 voti mancanti è articolata in riferimento a schede che sarebbero state erroneamente annullate nelle seguenti sezioni:
nella sezione n. 16 sono state annullate complessivamente 4 schede;
nella sezione 7 sono state annullate complessivamente 4 schede;
1 scheda annullata nella sezione n. 11;
5 schede annullate nella sezione n. 14;
1 scheda annullata nella sezione n. 15;
1 scheda annullata nella sezione n. 23;
4 schede nella sezione n. 18;
1 scheda nella sezione n. 28;
1 scheda nella sezione n. 19;
1 scheda nella sezione n 22.
5. Si costituiva in giudizio di primo grado l'Amministrazione locale resistente deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso in quanto meramente esplorativo;
- nel merito, l'infondatezza del ricorso atteso che non ricorreva alcuna violazione e/o falsa applicazione delle molteplici disposizioni dedotte dalla parte ricorrente. L'amministrazione resistente esponeva le proprie ragioni, alle quali si rinvia, puntualmente seguendo l'ordine dei motivi dedotti nel ricorso introduttivo.
5.1. Si costituivano altresì in giudizio i controinteressati proponendo, in sostanza, le medesime deduzioni, processuali e di merito, esposte dalla amministrazione resistente.
6. Il Tar ha rigettato il ricorso affermando:
- "Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Quanto al primo profilo di gravame, di cui alla lettera a) - avente ad oggetto n. 59 schede nelle quali i rispettivi elettori avevano apposto il segno di preferenza sul simbolo della lista "Miroddi Sindaco" collegata al candidato Sindaco Filippo Miroddi, nonché su quello di altra lista collegata ad altro candidato alla carica di Sindaco con indicazione del voto di preferenza per candidati consiglieri di quest'ultima, senza apporre alcun segno sul nominativo prestampato di uno dei candidati alla carica di Sindaco - non risulta convincente l'argomentazione per cui nonostante il voto disgiunto sarebbe chiara la volontà dei relativi elettori di votare Sindaco il Miroddi perché "la lista "Miroddi Sindaco", nel contrassegno e nella denominazione, riportava stampato il nominativo del candidato Sindaco Filippo Miroddi in grande evidenza e con forte prevalenza rispetto agli altri elementi grafici" atteso che già il voto per liste collegate a candidati a Sindaco ma opposte denota una non univoca volontà quanto a quest'ultimo nonostante la denominazione del simbolo. In tal senso anche la ratio dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, che al fine di evitare equivoci disciplina, ai fini della elezione del Sindaco, una modalità di voto massimamente semplificata, quale la mera apposizione di "segno nel relativo rettangolo" prestampato.
Relativamente al secondo profilo di gravame di cui alla lettera b) - avente ad oggetto l'illegittimo annullamento di n. 43 schede in cui i rispettivi elettori, quanto all'elezione del Sindaco, hanno scritto di loro pugno il nominativo del candidato Sindaco Miroddi all'interno dello spazio che ricomprende il rettangolo indicante le sue generalità e i simboli delle liste al medesimo collegate, senza apporre alcun segno sui nominativi prestampati dei candidati alla carica di Sindaco ad esso opposti" - deve rilevarsi che tale modalità di voto costituisce, con alto grado di probabilità prossimo alla certezza, tenuto conto anche del numero delle schede coinvolte nella fattispecie, formalità utilizzata per farsi riconoscere, in violazione quindi dell'art. 38 del T.U. per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana n. 9 del 1960. Senza tacere, ad adiuvandum che - come detto - per il Sindaco la normativa di riferimento stabilisce una modalità di voto mediante mero contrassegno sul nome per come indicato sulla scheda elettorale perché più intuitiva e semplice in assoluto, qualunque sia il livello di alfabetizzazione dell'elettore.
L'infondatezza dei due citati motivi assorbe gli altri profili proposti contro le restanti schede (pari complessivamente a 23 voti) perché in ogni caso non sufficienti a colmare il divario di 28 voti".
7. L'originario ricorrente ha proposto appello che affida ai seguenti motivi:
- Erroneità della sentenza impugnata in riferimento al rigetto delle censure di cui ai punti A e B del ricorso.
Il Tar avrebbe errato nel ritenere non univoca la volontà degli elettori riguardo al voto per liste non collegate al candidato Sindaco.
Si afferma di contro che la volontà degli elettori sarebbe stata quella di votare in maniera disgiunta esprimendo una preferenza per il candidato a Sindaco, alla lista ad esso collegata, ed un'altra preferenza per il Consiglio comunale, ad altra lista collegata ad altro candidato a Sindaco.
La decisione del Tar sarebbe anche in contrasto con il principio della salvaguardia del voto espresso dall'art. 44 t.u. n. 3/1960 per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana.
Il Tar avrebbe altresì errato, in riferimento al secondo motivo del ricorso in primo grado, a ritenere legittimo l'annullamento delle schede in cui gli elettori avevano scritto di loro pugno il nominativo del candidato Sindaco nel rettangolo indicante le sue generalità e i simboli delle liste al medesimo collegate.
Si evidenzia che sul tema vi sarebbe giurisprudenza (CGA n. 8/2018), del tutto discordante all'assunto del giudice di prime cure, che afferma il principio per cui la scrittura del nome del candidato Sindaco avrebbe finalità rafforzativa del voto.
- Riproposizione delle censure rimaste assorbite relative alla mancata assegnazione di ulteriori 23 voti. Omessa pronuncia.
8. Si è costituita in appello l'Amministrazione resistente per contestare le ragioni dell'appello, assumendo che nel caso di specie gli elettori avrebbero espresso in forma errata, non univoca e dubbia la propria preferenza, non applicando correttamente le note regole sul voto disgiunto o sull'effetto trascinamento.
Inoltre il Tar avrebbe correttamente ritenuto legittimo l'annullamento delle sc[h]ede elettorali che recavano scritto dagli elettori il nome del candidato Sindaco in considerazione dell'art. 38, comma 7, t.u. n. 3/1960 per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana.
Conclude per l'infondatezza dell'appello e chiede la conferma della sentenza impugnata.
8.1. Si sono costituiti altresì i controinteressati eccependo l'infondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
9. Nel corso dell'udienza pubblica del 20 giugno 2019 la causa è stata posta una prima volta in decisione, e in esito alla stessa il Collegio ha disposto istruttoria per avere piena contezza delle schede elettorali in contestazione, che all'epoca non risultavano depositate in giudizio, chiedendo l'esibizione delle stesse in originale o copia autentica a colori (ordinanza CGA n. 571 del 2019).
10. Con successiva ordinanza n. 709 del 2019 il Collegio affidava l'incombente istruttorio di cui alla prefata ordinanza n. 571 del 2019 al Prefetto di Enna, o a un dirigente della carriera prefettizia, dallo stesso sub delegato, in servizio presso la Prefettura medesima.
11. Il Prefetto delegava per la verificazione il Viceprefetto Vicario Michela La Iacona, che svolgeva le richieste attività in data 26 agosto 2019 e depositava la relazione conclusiva in data 11 settembre 2019.
11.1. Parte appellante - con memoria del 9 settembre 2019 - lamentava che le attività di verificazione si sarebbero svolte senza prestare la dovuta osservanza a quanto disposto dal CGA con le ordinanze n. 571 e 709 del 2019.
12. Con la successiva ordinanza n. 847 del 2019 il Collegio ribadiva la necessità di acquisire agli atti del giudizio la copia autenticata delle schede contestate demandando l'incombente alla Prefettura già incaricata.
13. Parte appellante in data 30 settembre 2019 depositava un primo ricorso per motivi aggiunti precisando in riferimento al suddetto atto che trattasi di "memoria da valere, se occorresse, anche come motivi aggiunti" la cui finalità sarebbe quella di "precisare e specificare alcune censure già prospettate in ricorso alla luce delle risultanze della verificazione, e precisamente con riferimento alle schede rinvenute nelle sezioni 13 e 25, corrispondenti esattamente a quelle descritte nel ricorso originario e nell'atto di appello (ferme restando tutte le censure del ricorso con riferimento a tutte le altre schede contestate, nel cui accoglimento si insiste)".
14. Con l'ordinanza n. 965 del 2019 il Collegio forniva chiarimenti al verificatore e accordava una proroga.
15. La Prefettura provvedeva all'adempimento dell'incombente istruttorio con il deposito del 13 dicembre 2019.
16. Parte appellante depositava in data 23 dicembre 2019 un secondo ricorso per motivi aggiunti con il quale concentrava le doglianze del ricorrente a 40 schede (si osserva che la sommatoria delle predette 9 schede con le complessive 31 schede oggetto di questi secondi motivi aggiunti, fa un totale di 40 schede erroneamente annullate a danno del dottore Miroddi (...). Si osserva che l'attribuzione al Miroddi di tutte o anche soltanto parte delle predette 40 schede determinerà l'ammissione dell'appellante al turno di ballottaggio, da cui è stato illegittimamente escluso per 27 voti di differenza rispetto al candidato che, in conseguenza dei predetti errori, era stato collocato al secondo posto della graduatoria dei candidati sindaci - secondo ricorso per motivi aggiunti pag. 18).
16.1. Su tali premesse l'appellante chiedeva al Consiglio di rinnovare l'ordine istruttorio già impartito al verificatore al fine di acquisire le suddette schede.
17. La difesa dei controinteressati con la memoria dell'11 gennaio 2020 prendeva posizione sui motivi aggiunti contestandone l'ammissibilità, affermando l'infondatezza della richiesta con cui parte appellante chiede il rinnovo delle attività di verificazione.
18. Il CGA - con ordinanza n. 47 del 2020 - ha così disposto:
Rilevato, alla luce dell'ultimo atto di "motivi aggiunti-memoria" depositato per l'udienza odierna, che invece permangono contestazioni di parte ricorrente in relazione a 40 schede, di cui 3 trasmesse dal Verificatore a questo CGARS.
Rilevato che anche escludendo la fondatezza del ricorso introduttivo per 75 schede, sulla base delle residue contestazioni per 40 schede, risulta superata la prova di resistenza, il che giustifica il perdurare dell'interesse di parte appellante alle residue censure.
Considerato che:
- la verificazione consiste in un mero accertamento a funzione descrittiva ed illustrativa per completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili - come nella fattispecie qui in esame - dalle risultanze documentali depositate (C.d.S., VI, 12 novembre 2014, n. 5552);
- secondo la disciplina del codice del processo amministrativo la verificazione è uno strumento istruttorio che in nessun caso può essere adoperata quale strumento di valutazione diretta delle doglianze oggetto di ricorso (C.d.S., V, 25 febbraio 2016, n. 785);
Ritenuto che permane parzialmente l'esigenza istruttoria del Collegio in quanto è necessario al fine del decidere avere piena contezza delle schede elettorali (secondo quanto indicato nelle citate ordinanze n. 571 e 965 del 2019) che il Verificatore ha ritenuto di non trasmettere asserendo così di prestare osservanza alle direttive ben precise e circoscritte contenute nell'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativo n. 709 del 24 luglio 2019, o ritenendo che le suddette schede non presentano le caratteristiche corrispondenti a quelle descritte [...] secondo la analitica formulazione dell'impugnativa;
Precisato che, in ragione di quanto sopra esposto, e impregiudicati i profili di rito e di merito della controversia sui quali il Collegio si riserva di decidere (ivi comprese le questioni inerenti: la specificità degli originari motivi di ricorso; la corrispondenza o meno dei vizi delle schede rinvenute durante la verificazione ai vizi denunciati con gli originari motivi di ricorso; la natura giuridica dei proposti "motivi aggiunti" in appello e la loro ammissibilità), esclusivo compito del Verificatore sarà quello di assicurare al Collegio il deposito - secondo le modalità di seguito evidenziate - delle schede indicate per ciascuna sezione nei verbali di verificazione in relazione alle quali sono articolate contestazioni nei "motivi aggiunti-memoria" depositati per l'udienza odierna, e, quanto alle schede contestate nelle sezioni 13 e 25, nei "motivi aggiunti-memoria" depositati in data 30 settembre 2019.
Le schede dovranno essere trasmesse a questo Consesso distinte per ciascuna sezione e, nell'ambito di ciascuna sezione, per tipologia di contestazione (quindi precisando se sono schede relative al gruppo 59, al gruppo 43 o al gruppo 23).
Dovranno in particolare, essere trasmesse:
- 28 schede rinvenute nelle sezioni 3, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 19 e 22;
- 9 schede rinvenute nelle sezioni 13 e 25.
Il Collegio intende precisare che a tali numeri complessivi, alla luce dei verbali delle verificazioni, si perviene come segue:
A - 8 schede nella sezione 3, rinvenute in sede di verificazione, in numero maggiore rispetto agli originari motivi di ricorso, e impregiudicata ogni valutazione del Collegio sull'ammissibilità di motivi aggiunti su schede inizialmente non indicate;
B - 1 scheda nella sezione 7;
C - 4 schede nella sezione 8;
D - 1 scheda nella sezione 10;
E - 1 scheda nella sezione 11;
F - 7 schede nella sezione 13, impregiudicata ogni valutazione del Collegio sull'ammissibilità di motivi aggiunti su schede inizialmente non indicate;
G - 1 scheda nella sezione 14;
H - 5 schede nella sezione 16, impregiudicata ogni valutazione del Collegio sull'ammissibilità di motivi aggiunti su schede inizialmente non indicate;
I - 2 schede nella sezione 19;
L - 5 schede nella sezione 22;
M - 2 schede nella sezione 25.
Al riguardo il Verificatore dovrà procedere a riprodurre le schede sopra evidenziate con fotocopiatore a colori attestandone l'autenticità, e in duplice copia.
La stessa procedura dovrà essere seguita per le tre schede già trasmesse in formato fotografico (con il deposito del 13 dicembre 2019) che pertanto dovranno essere riprodotte con fotocopie autenticate a colori.
Il Verificatore è autorizzato, ove l'ufficio di appartenenza sia sprovvisto degli strumenti necessari, ad avvalersi di tipografia/copisteria esterna, con le modalità da esso ritenute più idonee (noleggio di fotocopiatrice a colori da utilizzarsi all'interno dell'ufficio, ovvero trasporto delle schede presso la tipografia/copisteria) con la precisazione che in caso di opzione per il trasporto esterno delle schede, si avrà cura che l'eventuale trasporto delle schede in sedi diverse (al solo fine di consentirne la fotocopiatura a colori) avvenga sotto il controllo della forza pubblica e in presenza del Verificatore.
Il Verificatore comunicherà alle parti presso i loro difensori l'avvio dell'attività di prelievo e fotoriproduzione delle schede, con facoltà per i difensori o tecnici di fiducia delle parti di assistere alle operazioni di fotoriproduzione, ovunque esse si svolgano.
Il Collegio, per le spese di verificazione e compenso del verificatore, dispone l'anticipo in favore del Verificatore della somma di euro 1.500,00 che pone provvisoriamente a carico della parte appellante. La suddetta somma potrà - se necessario - essere utilizzata per le spese relative alla verificazione.
Il Verificatore è autorizzato in deroga a quanto previsto dall'art. 136, comma 2 bis c.p.a. e dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, al deposito delle fotocopie a colori autenticate delle schede per come sopra richiamate direttamente presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, via Cordova, n. 76 - Palermo.
Una copia di tutte le schede richieste sarà destinata al Collegio; mentre la seconda copia sarà a cura della Segreteria della sezione messa a disposizione delle parti che potranno prenderne visione in Segreteria alla presenza di personale di segreteria ed estrarne copia fotografica a propria cura e spese.
Il Verificatore provvederà al deposito delle fotocopie autenticate delle schede sopra evidenziate entro 45 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.
Fissa per la prosecuzione della controversia l'udienza dell'8 aprile 2020.
19. La Prefettura di Enna ha provveduto in data 4 marzo 2020 al deposito cartaceo di quanto indicato nella sopra citata ordinanza n. 47 del 2020.
20. Il Comune di Piazza Armerina nel formulare (in data 2 aprile 2020) istanza di rinvio della trattazione della lite, ha evidenziato che la proposizione di due ricorsi per motivi aggiunti avrebbe di fatto inciso sui diritti di difesa di parte appellata e alterato la struttura processuale della giustizia amministrativa con paventata violazione degli artt. 24 e 125 della Costituzione. Da qui la proposizione di una conseguente questione di legittimità costituzionale per la quale si sostiene ricorrano i presupposti della rilevanza e non manifesta infondatezza ai fini della rimessione alla Corte costituzionale.
21. Stante la sospensione dei termini dall'8 marzo al 16 aprile 2020, ai sensi dell'art. 84 d.l. n. 18/2020, la causa è stata rinviata dall'udienza dell'8 aprile all'udienza del 28 maggio 2020.
22. Nell'approssimarsi dell'udienza di trattazione parte appellante - con la memoria del 12 maggio 2020 - prende posizione rispetto a quanto da ultimo prospettato della difesa del Comune di Piazza Armerina con la prefata istanza del 2 aprile 2020. In buona sostanza parte appellante ritiene che i dubbi di costituzionalità per come prospettati dal citato Comune sarebbero infondati e chiede che il ricorso per come integrato dai motivi aggiunti (primi e secondi) passi in decisione asserendo l'ammissibilità di detti motivi aggiunti e sostenendo la bontà delle ragioni dell'appello.
22.1. La difesa del Comune di Piazza Armerina con le note di udienza del 24 maggio 2020 chiede la discussione orale e in subordine, per il caso in cui il Collegio non la ritenga necessaria, con le medesime note di udienza precisa le ragioni per le quali l'appello sarebbe inammissibile (il ricorso sarebbe meramente esplorativo; i motivi aggiunti inammissibili) e comunque infondato (in considerazione degli esiti della verificazione). Espone ancor meglio per cui la questione di legittimità costituzionale.
22.2. In data 25 maggio 2020 parte appellante ha depositato note d'udienza con le quali prende posizione sul deposito della difesa del Comune di Piazza Armerina contestando la natura dell'atto processuale: non si tratterebbe di "brevi" note di udienza sostitutive della discussione orale, bensì di una memoria tardiva. In riferimento allo svolgimento della vicenda processuale chiede che l'appello sia deciso rammentando la natura elettorale della controversia.
23. Nel corso dell'udienza da remoto svoltasi in videoconferenza in data 28 maggio 2020 la lite è stata posta in decisione.
24. Va anzitutto disattesa l'eccezione di parte appellante relativa alle note di udienza depositate dalla difesa del Comune di Piazza Armerina, sotto il profilo che si tratterebbe di una memoria tardiva. Tali note, invece, risultano pienamente rispondenti all'art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020. Tale previsione non stabilisce limiti di contenuto, forma e dimensione per le note di udienza, per l'evidente ragione che le stesse mirano a garantire il pieno diritto di difesa in un periodo di emergenza nazionale, anche per chi non sia stato in grado di depositare per tempo memorie e repliche. Si tratta pertanto di un atto difensivo a forma libera, che deve rispettare il generale principio di sinteticità (art. 3 c.p.a.), alla stregua di tutti gli altri atti processuali, che può, sul piano contenutistico, sia sottoporre questioni sopravvenute rispetto ai precedenti scritti, sia meglio illustrare questioni già esposte.
Il Collegio non può poi fare a meno di rilevare:
(i) che nel processo amministrativo la materia del contendere è rigorosamente delimitata dai motivi del ricorso di primo grado,
(ii) che sono tassativi i casi ammessi di motivi aggiunti,
(iii) e che pertanto memorie, repliche, note di udienza, non possono contenere "motivi nuovi",
(iv) e che le sole novità cui possono riferirsi sono eventuali sopravvenienze rilevanti per il giudizio. Stante tale perimetro, le eccezioni di controparte relative a memorie, repliche, note, sono processualmente rilevanti solo se e nella misura in cui denuncino uno sconfinamento di memorie, repliche e note di udienza nell'ambito di competenza del ricorso e dei motivi aggiunti; fuori da tale caso, si riducono ad acribia difensiva che non onera il Collegio di una risposta puntuale.
25. Vanno esaminate le ulteriori questioni di rito e segnatamente le eccezioni di inammissibilità dell'appello e dei motivi aggiunti.
Si tratta di stabilire i requisiti di contenuto del ricorso e motivi aggiunti in materia elettorale, al fine di delimitare il potere di soccorso istruttorio del giudice e la possibilità di motivi aggiunti nuovi per vizi che emergano a seguito della verificazione.
25.1. Tali questioni saranno affrontate alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, i cui arresti, che il Collegio condivide, di seguito si riportano.
L'inammissibilità del ricorso elettorale per genericità dei motivi sussiste solo quando il giudice non sia posto in grado di comprendere quali vizi il ricorrente deduca per sostenere l'invalidità del provvedimento impugnato, così che, fuori da questi stretti limiti, è dovere del giudice stesso interpretare il gravame ed esaminare le censure ancorché non organicamente articolate, ricavandole dal contesto del ricorso e della richiesta avanzata (C.d.S., V, 22 settembre 2011, n. 5345; Id., IV, 7 giugno 2005, n. 2930; 17 febbraio 2009, n. 912).
Peraltro è stato più volte ribadito che ai fini della regolarità ed ammissibilità dei motivi del ricorso, basta che siano sufficientemente specificate le questioni che si intendono proporre al giudice, in modo da permettere l'identificazione dei vizi del provvedimento che si vuole denunciare e la individuazione delle norme ritenute violate, ancorché gli uni e le altre non siano precisamente ed espressamente specificati, poiché la formulazione alquanto sintetica dei motivi non impedisce al giudice ed alle parti resistenti di coglierne il contenuto, considerato anche che l'art 156 c.p.c. esclude la dichiarazione della nullità per inosservanza di forme di un atto processuale che abbia raggiunto il suo scopo (C.d.S., V, 22 settembre 2011, n. 5345; Id., V, 24 marzo 2011, n. 1792); i motivi di ricorso devono considerarsi muniti di adeguata consistenza e specificazione (che ne impone l'esame da parte del giudice) non già quando descrivono le conclusioni cui essi sono indirizzati, ma se e quando indicano pure le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l'intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano (laddove invece, in presenza di motivi generici, non può essere invocato il principio iura novit curia, perché la conoscenza che il giudice ha e deve avere delle norme dell'ordinamento non esonera il ricorrente dallo specificare adeguatamente le sue richieste, né il principio può essere interpretato nel senso che il giudice debba prestare la sua opera ovviando con la sua attività all'incapacità delle parti di reperire un qualunque fondamento per le loro pretese (C.d.S., V, 22 settembre 2011, n. 5345; Id., V, 13 luglio 2006, n. 4419; 8 febbraio 2011, n. 854).
Nel giudizio elettorale, poi, il principio della specificità dei motivi di censura e dell'onere della prova è da considerarsi attenuato, ancorché si richieda sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime (tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, C.d.S., V, 11 dicembre 2007, n. 6411, onde evitare inammissibili azioni volte al mero riesame delle operazioni svolte, C.d.S., V, 11 luglio 2008, n. 3430, ovvero meramente esplorative, C.d.S., V, 4 maggio 2010, n. 2439): ciò in considerazione della peculiare situazione di (obiettiva) difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse ad aggredire le operazioni elettorali illegittime, sulla base di semplici informazioni, pur formalmente dichiarate ed acquisite agli atti del giudizio, ma necessariamente indiziarie, e tenendo conto dell'indefettibile esigenza di assicurare, tuttavia, l'effettività della tutela giurisdizionale, sancita dagli art. 24 e 113 Cost., così che possono ritenersi ammissibili censure anche parzialmente generiche o che risultino poi affette da errata individuazione del fatto che ha provocato la determinazione illegittima (C.d.S., V, 4 marzo 2008, n. 817).
25.2. Rispetto all'ammissibilità dei motivi aggiunti è sufficiente un richiamo testuale della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863 secondo cui:
"la giurisprudenza di questo Consiglio è ferma nel ritenere che con i motivi aggiunti non possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo; e, in particolare, che nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare" (negli stessi termini C.d.S., III, 26 ottobre 2018, n. 6126; Id., V, 13 aprile 2016, n. 1477; Id., V, 16 marzo 2016, n. 1059; Id., V, 11 febbraio 2016, n. 610; Id., V, 22 marzo 2012, n. 1630; Id., V, 23 marzo 2011, n. 1766).
26. Alla luce di tali arresti, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello in quanto, in tesi, sarebbe meramente esplorativo. È agevole constatare che con il ricorso in appello il dott. Miroddi ripropone il ricorso di primo grado ritenendo non soddisfacente la risposta del Tar, e indica, come già fatto con il ricorso di primo grado, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete (C.d.S., V, 22 settembre 2011, n. 5345).
27. Passando ai due ricorsi per motivi aggiunti, il Collegio, fermo il principio secondo cui all'esito di una verificazione in materia elettorale non si possono, con i motivi aggiunti, contestare schede ulteriori, o per motivi diversi, rileva che tanto non si è verificato nel caso di specie.
Infatti, da un lato, il numero di schede rivenute nelle diverse sezioni, e oggetto di motivi aggiunti, è inferiore al numero di schede contestate con il ricorso di primo grado, il che rende evidente che i motivi aggiunti non contestano nuove schede ma precisano le contestazioni relative alle schede già indicate nel ricorso di primo grado.
Dall'altro lato, i motivi aggiunti non esulano dal perimetro delle censure contenute nel ricorso introduttivo, con cui nella sostanza si lamentava che l'invalidazione di talune schede per errori di scrittura del nome del candidato o di apposizione del crocesegno non avesse rispettato l'effettiva volontà dell'elettore, univocamente evincibile. Nell'ambito di tale perimetro, non è motivo nuovo quello con cui si specifica meglio il vizio o si descrive meglio la scheda contestata, che, ricordata a memoria in sede di redazione del ricorso introduttivo, viene visionata a seguito di verificazione.
28. Nel merito, l'appello è infondato e il ricorso di primo grado va respinto, con integrazione della motivazione della sentenza gravata.
29. Si premette, in diritto, che una controversia elettorale in cui il ricorso indichi con precisione il numero di schede contestate e il tipo di vizi, non può, di regola, essere definita dal giudice "al buio", ossia sulla base di astratti principi giuridici senza previa visione delle schede contestate. Invero le schede elettorali costituiscono "il fatto storico" oggetto del contendere, e come tali devono essere pienamente accessibili da parte del giudice, atteso che il giudice amministrativo, al pari di ogni altro giudice, non può non avere pieno accesso al fatto, canone essenziale di un corretto esercizio della giurisdizione.
Sin dalla prima udienza di trattazione del giudizio di appello, è stato questo il senso della verificazione disposta dal Collegio e più volte reiterata, verificazione sin dall'inizio finalizzata a prendere visione diretta delle schede, apparendo di più immediata comprensibilità le censure, se poste a confronto diretto con le schede stesse, piuttosto che con la loro descrizione o narrazione ad opera di parti e verificatore.
30. La causa verte sulla questione di diritto dei presupposti di validità del voto espresso dall'elettore in occasione della competizione elettorale per l'elezione del Sindaco e dei componenti il Consiglio comunale.
31. Secondo l'uniforme interpretazione giurisprudenziale, l'art. 64 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso (C.d.S., V, 18 novembre 2011, n. 6070; Id., V, 7 gennaio 2013, n. 12).
Le mere anomalie del tratto, le incertezze grafiche, le indicazioni di incerta identificazione della volontà o suscettibili di spiegazioni diverse non invalidano di per sé il voto espresso, posto che non sono idonee a rivelare in modo inoppugnabile e univoco la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio (C.d.S., V, 4 febbraio 2004, n. 374; Id., V, 17 luglio 2002, n. 3976).
L'errore grafico in cui è incorso l'elettore deve essere valutato anche tenendo conto del contesto in cui si svolge la competizione elettorale che, come nel caso di specie, ha luogo in un piccolo centro con ben precise connotazioni socio-economico-culturali (C.d.S., V, 28 settembre 2005, n. 5187).
Dirimente è poi, come criterio esegetico, il favor voti, che restringe l'applicazione della sanzione di nullità in limiti rigorosi, trovano la propria ratio nella necessità di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori di effettuare le loro scelte e, quindi, anche a coloro che non siano in grado di apprendere e di osservare appieno le istruzioni ai fini dell'espressione di voto (C.d.S., V, 22 febbraio 2001, n. 1020).
32. In ragione delle verificazioni acquisite al presente giudizio e dell'ultima ordinanza istruttoria il perimetro della presente controversia risulta circoscritto alla validità dei voti espressi con:
- le 28 schede rinvenute nelle sezioni 3, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 19 e 22;
- le 9 schede rinvenute nelle sezioni 13 e 25;
- le 3 schede già depositate dal verificatore in formato fotografico con l'adempimento del 13 dicembre 2019 e per le quali il Collegio ha chiesto il deposito delle fotocopie a colori autenticate.
33. Le suddette schede risultano ora acquisite agli atti della lite con il deposito (cartaceo delle fotocopie a colori autenticate) effettuato dalla Prefettura di Enna incaricata dell'incombente istruttorio.
34. Il Collegio, esaminate le schede, indica di seguito quali voti vanno attribuiti aggiuntivamente all'appellante, precisando sin da ora che i voti aggiuntivi non lo collocano comunque in posizione utile per la partecipazione al ballottaggio.
34.1. Sezione 3 - Risultano depositate 8 schede fotocopiate a colori autenticate dal verificatore.
Il Collegio ritiene che debbano essere attribuiti al candidato sindaco Miroddi 6 voti in quanto sei schede contengono una indicazione di voto espressa in favore dell'appellante attraverso la scrittura del nome "Miroddi" (per precisione in un caso "Mirodi") o attraverso l'apposizione del crocesegno su "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco".
Le rimanti due schede non esprimono un voto valido perché in una risulta apposto il crocesegno su due candidati alla carica di sindaco e in un'altra non è possibile dedurre la volontà dell'elettore in quanto reca due crocesegni uno sul simbolo di "Miroddi Sindaco" l'altro sul simbolo "Piazza Bene Comune - Alfarini Sindaco" accompagnato dalla scrittura di un nome (difficilmente decifrabile) sullo spazio riservato a "Salvatore Paride Alfarini - Candidato alla carica di sindaco).
34.2. Sezione 7 - Risulta depositata 1 schede fotocopiata a colori e autenticata dal verificatore.
Il Collegio - accertato che nella suddetta scheda l'elettore ha scritto (nello spazio che riporta "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco") "Filippo Mirodi" - ritiene evidente l'intenzione di attribuire il voto al candidato sindaco Filippo Miroddi.
34.3. Sezione 8 - Risultano depositate 4 schede fotocopiate a colori e autenticate dal verificatore (contenute in due buste).
Il Collegio ritiene che debbano essere attribuiti al candidato sindaco Miroddi 4 voti in quanto tutte le schede contengono una indicazione di voto espressa in favore dell'appellante attraverso la scrittura del nome "Miroddi" (per precisione in un caso forse "Miroddo").
34.4. Sezione 10 - Risulta depositata 1 scheda fotocopiata a colori e autenticata dal verificatore.
Il Collegio accertato che nella suddetta scheda l'elettore ha comunque scritto "Mirodi" ritiene evidente l'intenzione di attribuire il voto al candidato sindaco Filippo Miroddi.
34.5. Sezione 11 - Risultano depositate 2 schede fotocopiate a colori e autenticate dal verificatore.
In una scheda l'elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco". Ha poi posto altro crocesegno sul simbolo "Patto per la città" scrivendo sullo spazio apposito un nome.
In un'altra scheda l'elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco". Ha poi scritto un nome in corrispondenza del simbolo "Patto per la città".
Le modalità di voto che caratterizzano le schede appena esaminate non consente di risalire alle intenzioni di voto per la carica di sindaco dal momento che i nomi riportati non riguardano candidati sindaci.
34.6. Sezione 14 - Risulta depositata 1 scheda fotocopiata a colori e autenticata dal verificatore.
Con la scheda ora in esame l'elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco". Ha poi scritto un nome in corrispondenza del simbolo "Tudisco Sindaco - Fratelli d'Italia".
Le modalità di voto che caratterizza la scheda appena esaminata non consente di risalire alle intenzioni di voto per la carica di sindaco.
34.7. Sezione 16 - Risultano depositate 7 schede fotocopiate a colori e autenticate dal verificatore.
Più precisamente:
I) in una scheda l'elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco". Ha poi scritto un cognome in corrispondenza del simbolo "Per Piazza Armerina";
II) in una scheda l'elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco". Ha poi scritto un cognome in corrispondenza del simbolo "Piazza Bene Comune";
III) in una scheda l'elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco". Ha poi scritto un nome in corrispondenza del simbolo "Patto per la Città";
IV) in una scheda l'elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco". Ha poi scritto un nome in corrispondenza del simbolo "Per Piazza Armerina";
V) in una scheda l'elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco". Ha poi scritto un nome in corrispondenza del simbolo "Diventerà Bellissima - Nino Cammarata Sindaco";
VI) in una scheda l'elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco". Ha poi scritto un nome in corrispondenza del simbolo "Tudisco Sindaco - Fratelli d'Italia";
VII) in una scheda l'elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco". Ha poi scritto un nome in corrispondenza del simbolo "Marco Di Dio Datola - Sindaco".
I voti espressi con le schede appena esaminate non consentono di risalire a quale fosse l'intenzione dell'elettore in riferimento ai candidati sindaci. Ne consegue che nessun voto può essere attribuito all'appellante.
34.8. Sezione 19 - Risultano depositate 2 schede fotocopiate a colori e autenticate dal verificatore.
In una scheda l'elettore ha scritto il nome Miroddi e apposto il crocesegno su "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco", ha pure apposto il crocesegno sul simbolo "Voltiamo pagina - Tudisco Sindaco aggiungendo un cognome non riguardante altri candidati sindaci.
Nella seconda scheda l'elettore ha posto il crocesegno sul simbolo "Miroddi Sindaco" ha scritto "Filippo Mirodi" ha poi scritto altro nome non riguardante altri candidati sindaci in corrispondenza del simbolo "Mauro Di Carlo Sindaco".
Il Collegio ritiene che dalle due schede emerge con la dovuta chiarezza l'intenzione dell'elettore di attribuire il proprio voto al candidato sindaco Filippo Miroddi. Ne consegue che i due voti devono essere attribuiti all'appellante.
34.9. Sezione 22 - Risultano depositate 5 schede fotocopiate a colori e autenticate dal verificatore (contenute in due buste).
Una scheda reca il crocesegno sul simbolo "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco". Ha poi scritto un cognome - non riguardante alcun candidato alla carica di sindaco - in corrispondenza del simbolo "Miroddi Sindaco".
Il Collegio ritiene che la scheda in esame non consente di risalire all'intenzione di voto dell'elettore. Ne consegue che non può essere richiamata dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni.
Considerazioni analoghe riguardano altre due schede per le quali il Collegio accerta che l'elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco". Ha poi scritto - in una scheda - due nomi in corrispondenza del simbolo "Piazza Alzati - Tudisco Sindaco", in un'altra scheda ha scritto un nome in corrispondenza del simbolo "Tudisco Sindaco - Fratelli d'Italia".
Anche queste schede non consentono di risalire all'intenzione di voto dell'elettore e non possono essere invocate per attribuire due voti all'appellante.
Nelle rimanenti due schede della sezione 22 risulta chiara l'intenzione di votare Miroddi Sindaco dall'avvenuta scrittura del nome "Miroddi" riportata in corrispondenza del simbolo "Miroddi Sindaco" e ciò anche se le stesse schede recano un crocesegno e l'indicazione di nomi non riferibili ad altri candidati alla carica di sindaco scritti in corrispondenza del simbolo "Per Piazza Armerina" e "Piazza Alzati - Tudisco Sindaco".
In ragione di quanto sopra esposto rispetto alle schede della sezione 22 il Collegio ritiene che debbano essere attribuiti all'appellante solo 2 voti su 5 schede prese in esame.
34.10. Sezione 13 - Risultano depositate 7 schede fotocopiate a colori e autenticate dal verificatore (contenute in due buste).
Una scheda reca il crocesegno su "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di Sindaco" e la scrittura del cognome "Miroddi" dal che è chiara l'intenzione di votare come sindaco il Candidato Miroddi.
Una scheda reca il crocesegno sul simbolo "Miroddi Sindaco" senza apporre il crocesegno sullo spazio "Filippo Miroddi - Candidato alla carica di sindaco" e reca un cognome riportato nello spazio della scheda dove è indicato come candidato sindaco il sig. Tudisco. Il Collegio ritiene che detta scheda non possa essere invocata a favore dell'appellante in quanto non è dato comprendere quale è stata l'intenzione di vito dell'elettore.
Le rimanenti 5 schede provenienti dalla sezione 13 contengono voti che devono essere attribuiti all'appellante. Il Collegio, infatti ha potuto accertare che in tutte le schede risulta apposto il crocesegno sul simbolo "Miroddi Sindaco" e gli elettori hanno pure riscritto il cognome Miroddi a significare una chiara intenzione di voto per il sindaco. Non rileva che nelle suddette schede siano stati apposti dagli elettori crocesegni anche in corrispondenza di altri simboli e con l'indicazione di cognomi non riferibili ad altri candidati sindaco. Ne consegue che all'appellante devono essere assegnati 5 voti.
34.11. Sezione 25 - Risultano depositate 2 schede fotocopiate a colori e autenticate dal verificatore.
Entrambe le schede esprimono voti che devono essere attribuiti all'appellante. Il Collegio, infatti ha potuto accertare che nelle due schede risulta apposto il crocesegno sul simbolo "Miroddi Sindaco" e gli elettori hanno pure riscritto il cognome Miroddi (in una "Mirodi") a significare una chiara intenzione di voto per il sindaco. Non rileva che nelle suddette schede siano stati apposti dagli elettori crocesegni anche in corrispondenza di altri simboli ("Piazza 2 punto zero" e "Piazza Bene Comune") e con l'indicazione di cognomi non riferibili ad altri candidati sindaco. Ne consegue che all'appellante devono essere assegnati 2 voti.
35. In sintesi, in ragione degli esiti della verificazione il Collegio ritiene che devono essere attribuiti all'appellante 24 voti, che tuttavia non consentono al candidato Miroddi di accedere al ballottaggio, in quanto per raggiungere questo obiettivo si sarebbero dovuti attribuire all'appellante 29 voti.
La c.d. prova di resistenza (conseguibili 24 voti aggiuntivi in luogo dei 29 necessari), impedisce, pertanto, di accogliere il ricorso.
36. Per completezza, un cenno merita la questione di legittimità costituzionale su cui le parti si sono confrontate negli ultimi scritti difensivi depositati. Il Collegio ritiene che i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati sulla natura del ricorso in materia elettorale e sui limiti entro cui esso può essere integrato dalla proposizione di motivi aggiunti, costituiscono ius receptum nella giurisprudenza assurgendo al rango di autentico diritto vivente (C.d.S., IV, 7 gennaio 2019, n. 141; Id., IV, 24 dicembre 2018, n. 7224).
36.1. Il Collegio ritiene pertanto non fondato il dubbio di legittimità costituzionale per come da ultimo dedotto dalla difesa del Comune di Piazza Armerina, in quanto non esiste una regola di diritto vivente che consenta ai motivi aggiunti nel contenzioso elettorale di andare oltre il perimetro circoscritto dal ricorso introduttivo, e tanto non si è verificato nel caso di specie.
36.2. Più in radice, è esclusa la rilevanza della dedotta q.l.c. stante l'infondatezza dei motivi dell'appello e la soluzione della lite in senso favorevole alle difese del Comune di Piazza Armerina e dei controinteressati, il che esclude che la questione di legittimità costituzionale sia assistita dal prescritto interesse concreto alla decisione della Corte.
37. Conclusivamente il ricorso in appello per come integrato dai motivi aggiunti va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie.
38. Sulla parte appellante gravano le spese e il compenso del verificatore da liquidarsi in separata sede, in difetto, allo stato, di nota spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello per come integrato dai motivi aggiunti, lo respinge. Spese del grado compensate.
Spese e compenso del verificatore a carico dell'appellante, da liquidarsi in separata sede.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.