Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 3 giugno 2020, n. 403

Presidente: De Nictolis - Estensore: Gaviano

FATTO E DIRITTO

1. Il 10 giugno 2018 si svolgevano le consultazioni per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Siracusa.

I candidati a sindaco beneficiari al primo scrutinio dei maggiori consensi risultavano i sigg. Ezechia Reale e Francesco Italia, rispettivamente con voti 20.332 (pari al 37,26% del totale dei voti validi espressi) e 10.701.

Poiché nemmeno il primo aveva raggiunto la soglia del 40% più uno dei voti validi, alla quale erano mancati 1576 suffragi, il successivo giorno 24 aveva luogo il turno di ballottaggio fra i medesimi due candidati.

All'esito, il sig. Italia veniva proclamato sindaco con 18210 voti, a fronte dei 16153 voti conseguiti dal sig. Reale.

Quest'ultimo proponeva, allora, ricorso al T.A.R. per la Sicilia - Sezione di Catania, impugnando:

- le operazioni e gli atti del procedimento elettorale conclusi, rispettivamente, con la proclamazione a Sindaco del sig. Italia di cui al verbale dell'Ufficio centrale per il turno di ballottaggio del 26 giugno 2018, e quella dei consiglieri comunali di cui all'omologo verbale del successivo 24 luglio;

- il verbale dell'Ufficio centrale del 13 giugno 2018 con il quale erano stati proclamati i candidati ammessi al turno di ballottaggio;

- i verbali delle operazioni elettorali delle settantacinque sezioni individuate in atti, relativi al primo turno;

- tutti i verbali delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale del primo e secondo turno;

- tutti i verbali dell'Ufficio centrale assunti nelle sedute del mese di giugno e luglio 2018;

- le delibere nn. 32 e 35, rispettivamente, del 7 agosto e 3 settembre 2018, con le quali il Consiglio comunale di Siracusa aveva proceduto alla convalida degli eletti.

Il ricorrente, che domandava quindi l'annullamento degli atti impugnati, e pertanto delle operazioni del procedimento elettorale, deduceva a fondamento del gravame, specificamente concernente il primo turno delle dette operazioni, i seguenti motivi di illegittimità: violazione falsa ed erronea applicazione degli artt. 31, 36, 37 e 48 del t.u. reg. n. 3/1960 e della corrispondente normativa statale (artt. 47-53-54-68 d.P.R. n. 570/1960); violazione dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali, nonché di genuinità del risultato elettorale; eccesso di potere per errore nei presupposti; difetto di motivazione e carenza di istruttoria; contraddittorietà ed illogicità manifesta; violazione del principio della imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e di quello della par condicio; sviamento di potere.

In particolare, secondo la sintesi che ne avrebbe fatto il Tribunale adìto, il ricorrente "ha contestato che la volontà del corpo elettorale si sia formata liberamente e correttamente, come emergerebbe da una "molteplice serie di discordanze che offrono un quadro assolutamente opaco in ordine alle modalità nelle quali si è svolta la competizione elettorale", modalità che "non consentono di utilizzare la c.d. prova di resistenza"; ha, quindi, indicato le sezioni interessate dalla contestazione e le omissioni e gli errori nella verbalizzazione che in dette sezioni non sarebbero meramente formali, ma comporterebbero l'assoluta incertezza sulla regolarità delle operazioni elettorali; comunque, la mancanza o l'incongruità dei dati non consentirebbe la verifica sulla correttezza delle operazioni elettorali; in alcune sezioni vi sarebbe il vero e proprio rischio della cd. "scheda ballerina"; ha evidenziato, dapprima, le ritenute anomalie delle sezioni 7, 70 e 82, che, da sole, secondo il ricorrente, sarebbero sufficienti a dimostrare le irregolarità della votazione e dello scrutinio e quindi la genuinità del risultato finale, per poi soffermarsi sulle ulteriori sezioni affette da vizi ritenuti invalidanti".

Il controinteressato eletto, costituitosi in giudizio in resistenza al ricorso, oltre ad opporne l'infondatezza eccepiva, sempre in sintesi:

a) la violazione dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 13-ter, all. 2, del c.p.a., dell'obbligo di sinteticità degli atti e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 10 ottobre 2017, n. 127;

b) la non integrità del contraddittorio per mancata notifica a tutte le liste concorrenti all'elezione del consiglio comunale cui erano stati attribuiti seggi al Consiglio;

c) l'inammissibilità del ricorso in quanto generico e meramente esplorativo, nonché per la mancata indicazione in apposita e distinta parte dei motivi che concorrevano a definire il nucleo centrale delle doglianze;

d) l'inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza;

e) la sua inammissibilità, infine, per difetto d'interesse (e comunque la sua infondatezza) anche sotto un ulteriore profilo: irrilevanti e inconsistenti sarebbero state le irregolarità formali censurate, poiché l'alterazione della volontà popolare avrebbe costituito una mera ipotesi strumentalmente formulata dal ricorrente, ma non suffragata da alcun elemento sostanziale.

Il T.A.R. con ordinanza n. 2395 del 14 dicembre 2018 disponeva una verificazione in contraddittorio con le parti, affidandola alla Prefettura di Siracusa, intesa ad accertare la veridicità delle affermazioni dedotte con le censure del ricorso.

Dopo il deposito della relazione di verificazione parte ricorrente proponeva un atto di motivi aggiunti, del quale il controinteressato eccepiva l'inammissibilità in quanto con essi si sarebbero introdotti nuovi motivi di doglianza.

2. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto, con la sentenza n. 2938/2019 in epigrafe, accoglieva parzialmente il gravame.

Il T.A.R. dichiarava l'illegittimità delle operazioni elettorali comunali svoltesi in data 10 giugno 2018 limitatamente alle nove sezioni nn. 14, 20, 46, 61, 75, 95, 99, 116 e 123, ove erano state complessivamente scrutinate n. 3964 schede, disponendo il loro annullamento: e, per conseguenza, del pari annullava i verbali dell'Ufficio Elettorale Centrale recanti l'ammissione al ballottaggio per l'elezione a sindaco dei candidati Italia e Reale, la proclamazione a sindaco del primo, e infine quella degli eletti al Consiglio comunale.

Per i restanti profili, e pertanto rispetto alle rimanenti 66 sezioni interessate dalla controversia, i motivi del ricorso venivano invece dichiarati inammissibili o infondati.

3. Seguiva avverso tale sentenza la proposizione del presente appello da parte del controinteressato, che riproponeva le proprie eccezioni e difese e sottoponeva a critica gli argomenti con cui il Tribunale le aveva disattese accogliendo invece parzialmente il ricorso avversario, del quale domandava, in riforma della sentenza, l'integrale reiezione.

Il primitivo ricorrente, oltre a resistere all'appello altrui, spiegava a propria volta un appello incidentale avverso taluni dei capi della sentenza in epigrafe a sé sfavorevoli, riproponendo le proprie contestazioni di prime cure limitatamente alle dodici sezioni contrassegnate dai nn. 7, 28, 9, 76, 72,100, 57, 92, 96, 2, 16 e 41.

L'appellante principale controdeduceva, indi, con distinte memorie tanto alle obiezioni dell'avversario all'appello principale, quanto all'appello incidentale proposto dal medesimo.

Questo Consiglio con ordinanza 15-17 gennaio 2020, n. 8 accoglieva la domanda cautelare corredante l'appello principale, sospendendo quindi l'esecutività della sentenza impugnata, sulla base della seguente motivazione:

"Considerato che le censure mosse con l'appello principale avverso la sentenza in epigrafe (e particolarmente quelle, tra esse, che rivestono portata più generale) non possono reputarsi prive di fumus boni iuris;

Osservato, d'altra parte, che anche l'eventualità di un favorevole apprezzamento dell'appello incidentale contrapposto consiglia di sospendere medio tempore l'esecuzione della stessa sentenza, affinché possa farsi luogo - se, e nei limiti del caso - a una rinnovazione unitaria delle operazioni elettorali in concreto sub iudice; ...".

Il successivo 4 marzo veniva depositato in giudizio il decreto del Presidente della Regione del 20 febbraio 2020 che aveva sciolto il Consiglio comunale ai sensi dell'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL. ("Controllo sostitutivo per l'approvazione del bilancio"), nominando in sua sostituzione, e fino alla sua naturale scadenza, un commissario straordinario.

Nel prosieguo il primitivo ricorrente insisteva con successiva memoria del 25 aprile 2020 per la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, e depositava anche dei successivi documenti.

La controparte depositava invece uno scritto di replica e delle note d'udienza ai sensi dell'art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020.

All'udienza del 28 maggio 2020, svoltasi in video conferenza e senza discussione orale ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 cit., l'appello veniva trattenuto in decisione, e deliberato in pari data dai magistrati del collegio riuniti in video conferenza.

4. Rileva preliminarmente il Collegio che tra le parti si è sviluppato un pieno contraddittorio processuale, e che nessuna di loro ha proposto istanza di rinvio dell'odierna udienza in funzione di un'eventuale discussione futura in forma orale della controversia, o per altre ragioni.

La causa si presenta, inoltre, sufficientemente istruita, e pertanto matura per la decisione.

Tanto premesso, l'avviso del Consiglio è che mentre l'appello principale merita accoglimento quello incidentale deve invece essere respinto, con la conseguenza dell'integrale rigetto del ricorso di prime cure.

5. In relazione all'appello principale devono svolgersi le seguenti considerazioni.

6a. Le statuizioni annullatorie della sentenza formanti oggetto dell'impugnativa principale sono sorrette, come si sta per vedere, da motivazioni tra loro simili, tanto da presentarsi espressive di una ratio decidendi sostanzialmente unitaria.

6b. Il primo Giudice ha introduttivamente richiamato le principali acquisizioni giurisprudenziali in materia, a guisa di coordinate interpretative di riferimento. E la condivisibilità della cornice di primo orientamento così tracciata induce il Collegio, per comodità espositiva, a riportarla.

"Occorre premettere che la vicenda contenziosa andrà esaminata alla luce delle seguenti, condivise, coordinate interpretative giurisprudenziali:

a) in materia di operazioni elettorali devono considerarsi rilevanti le irregolarità sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione di voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale;

b) la semplice deduzione della omessa verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si deduca e si dimostri anche la concreta irregolarità delle operazioni di voto (T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 21 dicembre 2014, n. 3155; C.d.S., Sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829; v. anche T.A.R. Calabria - Catanzaro, n. 1163/2012);

c) sono inidonei a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali i "vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali e dei relativi allegati, o da questi emergenti, che riguardano... la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista" (Consiglio Stato, sez. V, 20 maggio 2008, n. 2390, e 13 maggio 2006, n. 3488);

d) costituisce mera irregolarità la omessa indicazione nel verbale di sezione dei voti di preferenza e della cifra individuale dei singoli candidati, in quanto tali dati possono essere tratti dalle tabelle di scrutinio (cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 10 giugno 1998, n. 1174);

e) la circostanza che il numero di schede autenticate è superiore o inferiore al numero degli aventi diritto al voto non comporta, ex se, l'illegittimità delle operazioni elettorali (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 421 del 13 aprile 1999), atteso che quel che rileva è che vi sia corrispondenza tra i dati relativi alle schede autenticate, alle schede scrutinate e alle schede autenticate e non utilizzate; la normativa elettorale non vieta che i componenti dell'ufficio elettorale di sezione autentichino anche tutte le schede a disposizione (C.d.S., sez. V, 13 aprile 1999, n. 421; C.d.S., sez. V. n. 3829/2011);

f) quanto alla irregolarità consistente nella mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate, da tale vizio non deriva, ex se, alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto; tale irregolarità, da sola, è irrilevante, non essendo idonea a compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (C.d.S., sez. V, n. 3829/2011; 20 maggio 2008, n. 2390; 13 giugno 2006, n. 3488), potendo assumere rilevanza solo a condizione che non risulti possibile, comunque, ricostruire il dato mancante e quindi l'esatto svolgimento delle operazioni di voto;

g) quanto alla mancata indicazione a verbale del numero di scheda consegnate al presidente, " ... nessuna disposizione legislativa regionale impone a pena di nullità la verbalizzazione delle schede contenute nel pacco consegnato al presidente dell'ufficio elettorale al momento dell'insediamento ... Astrattamente, dunque, l'omessa compilazione del verbale nelle parti in cui esso contempla il numero di schede non autenticate e non utilizzate e la corrispondenza (o meno) delle schede rinvenute nel pacco con il numero indicato all'esterno dello stesso non è idonea a produrre effetti invalidanti sulle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione" (T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, n. 2865/2015);

h) più in generale, l'omessa indicazione di un dato in verbale non può essere, in sé, causa d'invalidazione delle operazioni elettorali in ossequio al principio di strumentalità delle forme, allorquando il dato mancante sia utilmente ricostruito a posteriori (T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, 717/2016);

i) assume rilevanza sostanziale e non formale la violazione delle regole espressamente dettate dalla legge circa l'utilizzo delle schede autenticate, ma solo ove non sia possibile verificarne a posteriori il corretto utilizzo (T.A.R. Sicilia - Palermo, n. 2865/2015 cit.; C.G.A. n. 46 del 2014); in particolare, assume rilievo l'acclarata mancanza di schede autenticate e non utilizzate che può integrare l'ipotesi della scheda ballerina, consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata per essere utilizzata al posto della scheda consegnata all'elettore del seggio, al fine del voto guidato (T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, 6 aprile 2016, n. 717; sez. II, 28 dicembre 2012, n. 1163)".

6c. Il T.A.R. dopo questa esposizione preliminare ha sottoposto a un analitico esame le censure di parte ricorrente riguardanti le 75 sezioni indicate in atti (delle complessive 123 esistenti nel Comune): e, all'esito, mentre ha concluso che le operazioni di 66 di tali sezioni non meritassero censura, ha invece accolto l'impugnativa rispetto alle nove sezioni nn. 14, 20, 46, 61, 75, 95, 99, 116 e 123.

In relazione a queste ultime, e dinanzi alle carenze variamente riscontrate nei relativi verbali (che verranno infra meglio delineate), il primo Giudice ha ritenuto, infatti, che, diversamente da quanto emerso per il primo gruppo di sezioni, in questi nove casi mancassero dei dati di complessivo riscontro tali da consentire di concludere "per la sicura regolarità delle operazioni elettorali", non potendo escludersi con certezza, perciò, che il numero delle schede realmente autenticate fosse in concreto maggiore di quello verificato ex post, e quindi la possibilità di un uso anomalo delle schede autenticate (altrimenti detto, "non potendosi escludere, per esse, una non corretta utilizzazione delle schede elettorali ed in particolare di quelle autenticate": paragr. 11 della sentenza). Tanto avendo precipuo riguardo all'ipotesi della c.d. scheda ballerina, ossia al meccanismo del far uscire illecitamente dal seggio una scheda elettorale vidimata ma non votata per farla poi di volta in volta utilizzare, dai singoli elettori, al posto delle schede in bianco loro consegnatale dal seggio, al fine di guidarne il voto.

E ciò benché, come evidenziato dallo stesso Tribunale, "non risultano riscontri di rilievo penale riguardo a fatti potenzialmente rilevanti ai fini del complessivo annullamento delle elezioni; né si è data notizia al Collegio di registrazione, al momento della votazione e dello spoglio, da parte delle forze di polizia, di fatti rilevanti in tal senso".

6d. L'appellante principale, argomentando avverso i capi di sentenza in discorso, contesta che sarebbe possibile annullare delle operazioni elettorali sulla base di un mero "non poter escludere" un uso illecito della scheda, e fa valere più in particolare le concatenate deduzioni critiche così riassumibili:

- l'originario ricorrente, prendendo spunto da irregolarità contenute nei verbali delle operazioni elettorali, si era limitato ad avanzare dubbi sulla correttezza del risultato elettorale: dove, però, l'alterazione della volontà popolare avrebbe costituito una mera ipotesi strumentalmente formulata, ma non suffragata da alcun elemento sostanziale e concreto;

- il T.A.R. avrebbe dovuto appurare, ma non lo ha fatto, che l'azione del ricorrente "era sostanzialmente una mera speculazione sul supposto rischio della cosiddetta "scheda ballerina", evocato in termini soltanto probabilistici e ipotetici";

- la giurisprudenza aveva puntualizzato che "... il semplice sospetto dell'utilizzo di un sistema fraudolento, se non corroborato da specifici elementi oggettivi non raggiunge la soglia contenutistica necessaria per sostanziare una censura meritevole di un esame giurisdizionale..." (C.d.S., III, 30 gennaio 2017, n. 368);

- il primo Giudice aveva ritenuto sufficiente un "dubbio sul rischio della cosiddetta "scheda ballerina" evocato in termini probabilistici e ipotetici, nonostante la mancanza di specifici elementi oggettivi idonei a superare la soglia contenutistica necessaria per sostanziare una censura meritevole di esame giurisdizionale (e di accoglimento), sulla base di mere anomalie nei verbali sezionali non accompagnate in quelle sezioni da alcun'altra irregolarità che potrebbe far supporre un comportamento illecito del seggio elettorale, né inserite in qualche contesto in cui avrebbero potuto trovare plausibile spiegazione nel ricorso al sistema della c.d. scheda ballerina (anziché, in un fisiologico errore nella compilazione dei verbali, che capita in qualunque elezione, in ogni parte del mondo, senza che a questo consegua la mortificazione della volontà popolare a causa dell'inadeguatezza di alcuni presidenti di seggio)";

- i rappresenti delle liste e dei candidati, "pur capillarmente presenti in tutte le sezioni elettorali - non hanno avanzato alcuna contestazione di sorta in ordine a presunte irregolarità sostanziali nel corso delle operazioni di voto, di scrutinio e di verbalizzazione (né tanto meno con riferimento ai principi di segretezza e libertà del voto)": potendo d'altro canto spiegarsi "le fisiologiche imprecisioni nella verbalizzazione di una gran mole di pagine di verbali e tabelle in parte con l'inadeguatezza di alcuni presidenti di seggio, e in parte con la circostanza che la gran parte di quella mole di pagine, per regola, viene compilata dopo la chiusura delle operazioni di voto e di scrutinio, tra la notte del giorno delle elezioni e l'alba del giorno dopo".

6e. Il Consiglio ritiene che queste critiche, anche alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati nel precedente paragr. 6b, colgano nel segno.

La prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, cui questo Consiglio pienamente aderisce, risulta ispirata al principio di base che "la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale, che pertanto le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale" (C.d.S., sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863).

Invero, "il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell'atto, comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale" (C.d.S., III, 19 dicembre 2017, n. 5959, a sua volta recante ulteriori richiami giurisprudenziali).

Onde è che, "In applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti, nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, in quanto rispetto a tali inesattezze deve prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale (v. ad es. C.d.S., V, 27 giugno 2011, n. 3829), senza che possa bastare, in contrario, addurre vagamente che le schede mancanti "potrebbero" essere state utilizzate per "voti di scambio"" (C.d.S., V, 19 gennaio 2013, n. 297).

Come è stato puntualizzato nell'ambito della medesima giurisprudenza, pertanto, "il semplice sospetto dell'utilizzo di un sistema fraudolento, se non corroborato da specifici elementi oggettivi non raggiunge la soglia contenutistica necessaria per sostanziare una censura meritevole di un esame giurisdizionale". E, proprio con riguardo al sistema delle c.d. schede ballerine, è stato confermato, appunto, che "il solo sospetto di un utilizzo fraudolento delle schede rinvenute, in assenza di riscontri oggettivi, costituisce censura generica inidonea ad entrare nel processo" (C.d.S., III, 30 gennaio 2017, n. 368).

Anche in un caso in cui si era rivelato impossibile "chiarire quale sorte abbia avuto il notevole numero di schede che risultano consegnate alle sezioni e non utilizzate", è stato quindi affermato che tale circostanza avrebbe potuto portare all'annullamento delle operazioni elettorali solo ove fosse stata "dimostrata la sua concreta incidenza sul risultato elettorale, non essendo sufficiente un mero dubbio. È palese, infatti, che la volontà espressa dagli elettori può essere sovvertita laddove si riscontrino positivi elementi circa l'irregolarità della sua ricostruzione da parte delle sezioni elettorali, in mancanza dei quali la volontà popolare deve essere rispettata" (C.d.S., III, 30 giugno 2016, n. 2950).

Analogamente, in assenza di particolari indizi di inquinamento del voto municipale è stato ritenuto che "la scomparsa di un numero limitato di schede (nella specie due, del che lo stesso verbale sezionale dà atto), essendo certamente compatibile con il possibile prodursi di comuni, innocue - per quanto non commendevoli - distrazioni individuali o disfunzioni burocratiche, non può assurgere a causa di invalidità ex se delle operazioni, ma può inficiare queste ultime solo se in grado di incidere effettivamente sullo scarto di preferenze registrato tra i due contendenti alla nomina a Sindaco" (C.d.S., V, n. 297/2013 cit.).

Ferma restando, dunque, la potenziale rilevanza di un dato come quello della non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate, è stato affermato che, per potersi effettivamente giustificare in casi siffatti un'invalidazione dell'elezione, occorre che il detto difetto di coincidenza si accompagni "ad altre irregolarità che facevano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali, o, quantomeno, si collocava in un contesto nel quale l'irregolarità non trovava altra plausibile spiegazione che quella, appunto, della pratica della c.d. scheda ballerina" (C.d.S., n. 4863/2016 cit.). E parimenti si è detto, dinanzi agli analoghi casi di una erronea oppure mancante verbalizzazione del numero di schede autenticate e non utilizzate, che ai fini di un'invalidazione fosse necessario quantomeno un principio di prova che la relativa carenza avesse anche "comportato (o fosse l'indice rivelatore di) una effettiva irregolarità delle operazioni elettorali che hanno visto la lista avversaria riportare un numero maggiore di voti" (C.d.S., III, n. 5959/2017 cit., e ivi ulteriori richiami).

Nella fattispecie odierna, per contro, si manifesta subito in tutta evidenza come simili rigorose condizioni non ricorrano. Esse non emergono affatto dalle valutazioni del primo Giudice, nell'economia delle quali l'eventualità del ricorso al sistema della c.d. scheda ballerina è rimasta sempre e soltanto un'astratta possibilità ipotetica (evocata dal ricorrente senza fornire adeguati elementi indizianti dell'attivazione di sistemi fraudolenti di adulterazione del voto, quali, ad esempio, eventuali dichiarazioni di soggetti terzi o dichiarazione sostitutive di atto notorio), non suscettibile a rigore di essere esclusa con piena e assoluta sicurezza, certo, ma tuttavia nemmeno mai assurta alla soglia di una seria e concreta attendibilità, e, inoltre, costantemente fronteggiata dalle interpretazioni alternative delle risultanze sistematicamente proposte dal controinteressato senza mancare di verosimiglianza.

Se ne desume che l'affermazione del ricorrente che le irregolarità accertate non avrebbero trovato "altra plausibile spiegazione che quella, appunto, della pratica della c.d. scheda ballerina" è rimasta priva di fondamento. Dove, oltretutto, stante la sicura rilevanza penale di una "pratica" siffatta, appare evidente che l'impostazione seguita su questo terreno dal T.A.R. porterebbe a invalidare una consultazione per fatti costituenti reato i quali, però, non sono mai stati accertati dagli organi competenti, e la cui commissione non potrebbe essere neppure in alcun modo presunta.

In tal senso non potrebbe utilmente invocarsi, infatti, nemmeno la pendenza, pur documentata, di indagini preliminari presso la locale Procura della Repubblica a seguito di denuncia proposta proprio dall'originario ricorrente, in quanto nessun elemento è disponibile in merito agli specifici contenuti e alla consistenza delle relative, del tutto potenziali ipotesi accusatorie.

6f. Per dare un'evidenza più concreta alle osservazioni che precedono sembra peraltro opportuno, a questo punto, esporre con maggior dettaglio le motivazioni che hanno portato il Tribunale agli annullamenti avversati con l'appello principale.

SEZIONE 14

Il T.A.R. ha constatato che nel verbale depositato agli atti era riferito che il numero delle schede spogliate era di 412, corrispondente al numero dei votanti; e che il verificatore aveva dato atto "che il numero delle schede elettorali autenticate conteggiate in sede di verificazione (732) è corrispondente al numero totale degli iscritti nelle liste della sezione indicato a pagina 7, paragrafo 6, del verbale".

Ha però ritenuto che, in un quadro in cui figuravano carenti, in verbale, il numero delle schede consegnate (pur sempre, però, verificate in n. 801), il numero delle schede autenticate (pur risultate n. 732), il numero delle schede non autenticate (n. 69) e quello delle schede autenticate e non utilizzate (n. 320), il ragionamento induttivo del controinteressato imperniato sulla possibile coincidenza delle schede autenticate con il numero degli iscritti non fosse nei fatti verificabile.

E su queste basi ha deciso ritenendo semplicemente non potersi escludere "che il numero delle schede consegnate fosse maggiore di quello riscontrato e che il numero delle schede autenticate fosse maggiore di quello verificato e quindi un uso anomalo delle schede autenticate".

SEZIONE 20

Il Tribunale ha rilevato che dalla verificazione era emerso che mancavano due schede di quelle consegnate (non autenticate) al presidente (delle 850 indicate in verbale ne erano state verificate 848).

Il controinteressato ha opposto l'esistenza, sul punto, di un possibile errore materiale nel conteggio delle schede consegnate al presidente del seggio, a fronte della corrispondenza dei votanti indicati a verbale con le schede scrutinate conteggiate in verificazione (n. 487).

Il primo Giudice ha osservato, però, che il suddetto differenziale di due schede, pur di per sé non decisivo, tuttavia assumeva rilievo nel caso di specie "ove si consideri che:

(a) il numero delle schede autenticate verificate (n. 785) - non coincidente con il numero degli iscritti (n. 784) - non può essere comparato al numero delle schede autenticate non registrato nel primo verbale della sezione né al numero di schede autenticate registrato nel secondo originale del verbale della sezione (n. 784);

(b) vi è incertezza anche sul dato registrato in verbale relativo alle schede non autenticate (64 o 66) e non corrispondenza tra tale dato e quello risultante dalla verificazione (n. 63); non vi è corrispondenza tra il dato delle schede autenticate e non utilizzate in verbale (n. 297) e quello verificato (n. 298)".

SEZIONE 46

Rispetto a questa sezione il T.A.R. ha attribuito rilievo determinante alla circostanza che era emersa in concreto la presenza di una scheda autenticata in meno rispetto a quelle indicate a verbale, e non vi sarebbe stato modo, sulla base dei dati contenuti nello stesso verbale, di escluderne un uso anomalo.

Il controinteressato aveva peraltro assunto che, a fronte del numero dei votanti coincidente in verbale e in sede di verificazione (n. 417), sarebbe venuto in considerazione un errore di verbalizzazione.

SEZIONE 61

Nella sentenza si legge che la verificazione aveva accertato che:

- "il numero complessivo delle schede elettorali scrutinate contenenti voti validi (381) più la scheda bianca (1) più le schede nulle (21) corrisponde al numero totale dei votanti (403)";

- e che corrispondeva anche il dato delle schede non autenticate in verbale e in verificazione (n. 32).

Nondimeno il Tribunale ha ritenuto che, pur non essendo determinante ai fini dell'invalidazione il dato delle schede consegnate, discordante tra verbale (n. 776) e verificazione (n. 801), per essere stata accertata in istruttoria la presenza di 25 schede in più, tuttavia la mancanza del dato relativo alle schede autenticate (verificato in n. 769, non coincidente con il numero degli iscritti) e di quello relativo alle schede autenticate e non utilizzate non consentivano di accertare la regolarità delle operazioni, né che non vi fossero state schede indebitamente utilizzate.

SEZIONE 75

Rispetto a questa Sezione è stato invece valorizzato, dal T.A.R., l'opposto quadro per cui "il verbale indica n. 1023 schede consegnate, mentre ne sono state rinvenute n. 998; e n. 936 schede da autenticare, mentre ne sono state verificate n. 916. La circostanza che siano attestate in verbale delle schede (consegnate e soprattutto autenticate) in più (rispettivamente di n. 25 e di n. 20), rispetto a quelle rinvenute in sede di verificazione, non consente di escludere un uso anomalo delle schede autenticate".

Il controinteressato non aveva peraltro mancato di osservare, e non senza ragionevolezza, che:

"- è stata accertata la corrispondenza tra il numero dei votanti registrato nel verbale delle operazioni elettorali e il numero di schede elettorali scrutinate conteggiate in sede di verificazione;

- dall'istruttoria condotta è emerso che a fronte di numero 936 schede elettorali da autenticare indicato a verbale sono state autenticate numero 916 schede elettorali, il che non costituisce, in sé, autonoma causa di invalidità dei risultati elettorali;

- il numero di schede elettorali autenticate non utilizzate indicato nel verbale in 453 coincide con il numero di schede elettorali autenticate e non utilizzate per la votazione conteggiato in sede di verificazione nel numero di 453".

SEZIONE 95

Qui è stato constatato che il numero dei votanti (n. 470) e delle schede scrutinate verificate coincideva con quello indicato in verbale.

Il Tribunale ha però rilevato che mancavano tutti gli altri dati, e che quelli presenti non corrispondevano a quelli verificati.

In particolare, con la sentenza si è osservato che:

- in assenza di dati in verbale quali il numero delle schede consegnate, il numero delle schede autenticate ed in assenza di altri dati a supporto non vi era modo di ricostruire i dati mancanti al fine di escludere un uso improprio di schede autenticate;

- inoltre, la somma delle schede non autenticate (n. 54) e autenticate e non utilizzate (n. 375) indicate nel verbale (n. 429) non coincideva con la somma dei corrispondenti dati rilevati dal verificatore (n. 60 + n. 368 = n. 428).

Il che sarebbe bastato per non escludere un uso improprio delle dette schede.

SEZIONE 99

Come esposto dal Tribunale, la verificazione aveva dato atto che il numero totale delle schede elettorali scrutinate e contenenti voti validi (n. 485), più le schede nulle (n. 8), più le schede bianche (n. 3), corrispondeva alle 496 schede spogliate e registrate a verbale.

Il Tribunale ha rilevato, peraltro, che il solo dato coincidente in verbale e in sede di verificazione era quello dei votanti e delle schede scrutinate (n. 496), mentre tutti gli altri dati non erano verificabili, in quanto o non previsti in verbale (schede totali consegnate, schede autenticate, schede non autenticate), oppure divergenti dall'esito della verificazione (schede elettorali autenticate e non utilizzate).

E il primo Giudice ha concluso, anche in questo caso, che il ragionamento induttivo del controinteressato, imperniato sulla possibile coincidenza delle schede autenticate con il numero degli iscritti, non era nei fatti verificabile, in assenza di dati di riscontro; e che, pertanto, non si sarebbe potuto escludere che il numero delle schede consegnate e quello delle schede autenticate fossero, in realtà, maggiori di quelli verificati, e quindi un uso anomalo delle schede.

SEZIONE 116

La ragione dell'invalidazione delle operazioni della sezione si basa, analogamente a quanto già visto in altri casi, sulla notazione del non potersi escludere, "alla luce dei dati presenti, che il numero delle schede consegnate fosse maggiore di quello riscontrato (1298/1296) e che il numero delle schede autenticate fosse maggiore di quello verificato, e quindi un possibile uso anomalo delle schede autenticate", e questo particolarmente con riferimento alle due schede corrispondenti al differenziale riscontrato tra le indicazioni del verbale e le risultanze della verificazione.

E anche in questo caso è stato osservato che, stante l'assenza di qualsivoglia dato di riscontro, il ragionamento induttivo del controinteressato, basato sulla possibile coincidenza delle schede autenticate con il numero degli iscritti, non era nei fatti verificabile.

SEZIONE 123

Rispetto a questa sezione l'invalidazione delle operazioni elettorali trova la sua più sostanziale motivazione nei seguenti passaggi della sentenza:

"l'assenza di dati quali quello delle schede autenticate, congiuntamente alla presenza di due schede consegnate in verbale in più rispetto a quelle risultanti da verificazione (n. 200 rispetto alle accertate n. 198), non consente di escludere che schede autenticate siano state utilizzate in modo difforme rispetto alle previsioni di legge.

Peraltro, sottraendo da n. 200 (schede consegnate in verbale) il dato di 166 (schede non utilizzate in verbale) si ottiene il dato di 34, che non corrisponde né ai votanti (in verbale n. 33) né alle schede scrutinate (verificate in 32), dimodoché non si può escludere un uso improprio di schede autenticate".

6g. Tirando le fila di questa più dettagliata esposizione, ne risulta confermata la bontà della critica di fondo del controinteressato, sopra già condivisa, circa il carattere del tutto ipotetico, e in definitiva solo congetturale, delle irregolarità sostanziali paventate dal T.A.R. Il primo Giudice è incorso spesso, addirittura, in una doppia congettura: la prima, che fossero esistite in concreto delle ulteriori schede autenticate, non riscontrate nella successiva verificazione istruttoria; la seconda, che le stesse fossero state illecitamente utilizzate.

Le contestazioni sollevate dall'originario ricorrente hanno certamente trovato un agevole punto di partenza in un contesto locale di verbalizzazioni non di rado incomplete.

A conferma, tuttavia, della valenza di norma ex se non invalidante delle carenze della verbalizzazione, già ben lumeggiata dallo stesso T.A.R., non guasta aggiungere quanto segue.

Il personale assegnato ai seggi elettorali - presidenti e scrutatori - non svolge le relative funzioni in via continuativa e professionale, ma solo - e nella migliore delle ipotesi - del tutto episodicamente. In più, le esigenze proprie del procedimento elettorale lo costringono a un impegno intensivo lungo un consistente arco di tempo continuativo, e questo, sovente, sotto una certa pressione, e senza la possibilità di pause di riflessione o momenti di approfondimento dinanzi alle difficoltà che possano insorgere.

D'altro canto, la normativa della materia ha sicuramente un certo grado di complessità, che le istruzioni ministeriali non potrebbero eliminare. Gli oneri di verbalizzazione sono, inoltre, cospicui, e non sempre, né per chiunque, può essere chiara l'utilità delle molteplici indicazioni che figurano di volta in volta prescritte.

In un contesto simile, dopo ogni appuntamento elettorale un successivo controllo sistematico potrebbe, perciò, frequentemente far emergere la presenza nei verbali di omissioni di singoli dati, o l'esistenza, come in alcune delle sezioni appena viste, di minime divergenze numeriche (dove, per quanto esposto, la presenza di occasionali ed esigue discrepanze nella ricognizione di dati può invece essere considerata tutto sommato fisiologica).

Orbene, se davvero bastassero irregolarità di tal fatta a inficiare la validità delle operazioni elettorali, pressoché qualsiasi consultazione sarebbe condannata in partenza al serio rischio di una vanificazione dei suoi effetti, con le conseguenze esiziali di un enorme dispendio di tempi e mezzi, e di gravi pregiudizi per la continuità amministrativa degli enti e, soprattutto, per la credibilità dei poteri pubblici.

Gli adempimenti formali di cui si tratta, tuttavia, costituiscono un mezzo, e non un fine: il che conduce a restare doverosamente aderenti alla radicata elaborazione giurisprudenziale nota come canone della strumentalità delle forme, e, pertanto, a muovere da un principio di rispetto per la volontà popolare che ha trovato espressione attraverso la singola consultazione che viene posta sub iudice.

Il Collegio, tutto ciò posto, rileva che nella presente vicenda la reale esistenza di irregolarità sostanziali nelle operazioni di voto, come si è premesso, oltre a essere meramente congetturale, in quanto non suffragata da indici oggettivi e riscontri esterni di un eventuale deficit di libertà e genuinità nell'espressione del voto (le cui operazioni si svolgono, peraltro, sotto un diffuso controllo sociale), è anche ampiamente contraddetta dalle interpretazioni alternative delle risultanze disponibili offerte dal controinteressato.

Dal che si desume, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali già esposti nel paragr. 6e, la necessità di concludere nel senso del rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale nel segno del principio di conservazione, non essendo emerse risultanze sostanziali che possano giustificare un esito opposto.

6h. La motivazione della sentenza in contestazione annette infine importanza anche alla circostanza che, in quattro delle sezioni elettorali colpite dall'annullamento, ossia le nn. 20, 46, 61 e 75, siano stati rinvenuti, rispettivamente: una busta con taglio della lunghezza di 12 cm e altra con una scollatura per tutta la sua lunghezza; il plico delle schede non utilizzate completamente lacerato; una busta completamente lacerata e altra aperta; infine, una busta lacerata.

Il Collegio è però dell'avviso che la decisione annullatoria del primo Giudice non possa trovare giustificazione nemmeno negli elementi appena detti.

I dati materiali di cui si tratta, per quanto potenzialmente sintomatici di possibili comportamenti individuali illeciti (onde il T.A.R. ha debitamente disposto la trasmissione della propria sentenza alla Procura della Repubblica territorialmente competente), costituirebbero la conseguenza di condotte che si porrebbero, però, solo come un posterius rispetto alle operazioni elettorali costituenti oggetto d'impugnazione. Sì che i dati stessi, nell'impossibilità di identificarne di volta in volta il responsabile, e pertanto gli scopi e le conseguenze dirette e mediate di ipotetici accessi abusivi ai contenuti dei plichi interessati, non possono essere valorizzati alla stregua di indici confermativi delle illegittimità dedotte con l'impugnativa di primo grado (in particolare, non si vede come gli stessi potrebbero essere riguardati quale dato corroborativo delle illazioni fatte dall'attuale appellato circa l'avvenuto impiego della c.d. scheda ballerina).

Costituiva, d'altra parte, onere del primitivo ricorrente quello d'inquadrare il preciso significato indiziario delle risultanze in discorso, precisando quindi gli effetti delle relative condotte individuali nell'ambito di una coerente argomentazione tecnico-giuridica atta a dimostrare, per il tramite dell'irregolarità emersa, l'esistenza di un corrispondente vizio di legittimità delle operazioni elettorali in scrutinio. Onere che non è stato adempiuto, per essersi l'appellato limitato a richiamarsi alle dianzi viste irregolarità dello stato dei plichi senza andare, in pratica, al di là della loro constatazione e pur minuziosa sottolineatura.

Senza dire, infine, che, ove nella giurisprudenza venisse data continuità a enunciazioni tese ad annettere dignità di concausa invalidante, a risultanze del genere indicato, anche quando non possa riconoscersi loro una precisa valenza probatoria dell'esistenza di specifici vizi di legittimità del procedimento elettorale, si renderebbe allora fin troppo facile, per una qualsiasi lista che abbia motivo di ritenere di poter soccombere in una competizione elettorale, precostituirsi le condizioni per una fortunata impugnazione delle elezioni stesse, con il risultato ultimo della possibilità di una strutturale e generalizzata destabilizzazione politico-amministrativa locale.

È appena il caso di aggiungere, infine, che le considerazioni appena esposte valgono anche rispetto ai punti dell'appello incidentale (cfr. in particolare le sue pagg. 13-14) che rimarcano l'esistenza di condizioni similari nello stato di taluni plichi di pertinenza di sezioni interessate da tale gravame.

7. Il complesso delle considerazioni fin qui svolte comporta, quindi, la fondatezza dell'appello principale, potendo rimanere assorbite le sue rimanenti censure avverso la sentenza in epigrafe.

8. Le stesse considerazioni valgono però già anche, al tempo stesso, ad avviare a reiezione l'appello incidentale del primitivo ricorrente.

8a. Quand'anche, infatti, fosse possibile ritenere che il T.A.R. abbia ingiustificatamente trattato le dodici sezioni investite dal gravame incidentale diversamente dalla nove le cui operazioni sono state annullate, nel senso che anche alle prime si sarebbe dovuta estendere la conclusione della mancanza di dati di riscontro tali da consentire di inferirne "la sicura regolarità delle operazioni", come pure l'impossibilità di escludere con sicurezza un uso anomalo delle schede, in ogni caso le considerazioni qui già svolte imporrebbero di tener fermo l'esito reiettivo dell'originaria impugnativa in parte qua: e questo per la stessa ragione di fondo, già vista, che la mera possibilità astratta di un uso illecito della scheda non permette, in assenza di riscontri, l'invalidazione giurisdizionale di un'elezione.

8b. Questa conclusione riceve conferma dalla disamina dei presunti "errori seriali" (appello incidentale, pagg. 6-15) in cui sarebbe incorso il T.A.R. nel valutare le operazioni presso le sezioni elettorali nn. 7, 28, 9, 76, 72, 100, 57, 92, 96, 2, 16 e 41.

8b1. Il primo di tali errori sarebbe consistito in ciò: che il Tribunale, nel calcolare, nelle singole sezioni, il totale delle schede complessivamente autenticate, avrebbe sovente omesso di aggiungere, alle schede autenticate all'apertura del singolo seggio, quelle ulteriori eventualmente autenticate durante le operazioni di voto, per consentire di votare ad elettori presentatisi senza figurare iscritti nelle liste della sezione.

Si vedrà però nel prosieguo che, quantomeno nella gran parte delle sezioni interessate dal rilievo, i relativi verbali (§ 22) non recavano attestazione di un'avvenuta autenticazione aggiuntiva di schede nel corso delle operazioni di voto. Da qui la verosimiglianza dell'ipotesi ricostruttiva del controinteressato che le ulteriori schede occorrenti per gli elettori non iscritti fossero state prelevate dal plico contenente quelle autenticate ab initio e non ancora utilizzate senza però procedere, nel contempo, alla loro reintegrazione mediante autenticazione di ulteriori schede tratte dal complesso di quelle non autenticate.

Sicché le illazioni svolte in diversi punti dell'appello incidentale sul tema della corrispondenza tra le schede autenticate indicate dal verbale e quelle conteggiate in sede di verifica si manifestano del tutto ipotetiche: e, di riflesso, vieppiù congetturale è l'asserto del rischio che vi sia stato un ricorso allo schema della c.d. scheda ballerina.

8b2. Un esito simile vale per il secondo errore seriale dedotto, attinente al calcolo degli astenuti.

Si afferma nell'appello incidentale che il T.A.R., che avrebbe all'uopo dovuto detrarre dal totale degli iscritti alle liste della singola sezione solo quelli che, tra gli iscritti, si erano presentati al voto, avrebbe invece erroneamente detratto tutti i votanti presso la sezione, ivi inclusi anche quelli non iscritti. Da qui l'erroneità delle conclusioni del Tribunale sull'esito delle verifiche di corrispondenza tra il numero degli astenuti e quello delle schede autenticate rimaste non utilizzate, corrispondenza indispensabile per escludere la possibilità di un uso fraudolento di queste ultime schede.

In proposito è agevole avvedersi, però, che i differenziali numerici qui ipotizzabili quali poste in gioco sono di entità sempre assai modesta e praticamente trascurabile, e, soprattutto, che anche in questo caso l'ipotesi di partenza di un uso illecito delle schede elettorali è rimasta, nelle deduzioni dell'originario ricorrente, del tutto astratta e generica, senza acquisire alcun principio di consistenza e di dimostrazione che la facesse diventare qualcosa di più di una mera quanto vaga eventualità.

8b3. Venendo al terzo errore seriale, il medesimo nei generici termini in cui dedotto non è suscettibile di valutazione, dal momento che con esso ci si limita a lamentare che il Tribunale avrebbe operato le proprie verifiche di corrispondenza utilizzando dei dati - non meglio precisati - diversi da quelli valorizzati invece dal ricorrente.

8b4. L'illustrazione del preteso quarto errore muove dalla premessa che l'esistenza di discrepanze tra il numero dei votanti e quello delle schede scrutinate può essere indice di un uso fraudolento delle schede: premessa sulla cui base il ricorrente afferma che le elezioni andrebbero per ciò stesso annullate tanto in presenza di un risultato negativo di tale verifica di corrispondenza, quanto nei casi di semplice impossibilità di effettuare la detta verifica a causa della mancata registrazione a verbale del numero dei votanti (giacché quest'ultimo numero non potrebbe essere desunto da quello delle schede votate). "Resta, infatti, improbabile, forse, ma non certamente impossibile, che a recarsi alle urne sia stato un numero di elettori diverso (e magari proprio il numero certificato nel verbale!) e che manchino uno o più schede tra quelle votate, elemento indiziario tipico dell'avvenuto uso della scheda ballerina".

In contrario è tuttavia doveroso subito notare che a una discrepanza di dati di entità del tutto minima non potrebbe automaticamente riconoscersi natura patologica, e pertanto un effetto invalidante, ben potendo essa risalire a innocui e non infrequenti errori materiali.

Va altresì obiettato come, le quante volte il numero dei votanti presso la singola sezione non sia stato registrato a verbale, la relativa grandezza ben possa - e, anzi, debba - essere oggetto di ricostruzione, nei limiti del possibile, su basi induttive, proprio come fatto nella specie dal primo Giudice.

Ma anche quando il verbale sezionale offra un'indicazione sul punto, tuttavia, questa, ove manifestamente erronea, può ben essere disattesa, senza che ciò possa ritenersi precluso dall'efficacia probatoria privilegiata che assiste gli atti pubblici.

Invero, come ricordato dalla difesa del controinteressato, secondo l'univoco indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (quanto segue è tratto da C.d.S., sez. V, 14 aprile 2016, n. 1484; v. però anche, negli stessi termini, sez. III, 3 agosto 2016, n. 3518; V, 9 settembre 2013, n. 4474; V, 28 aprile 2011, n. 2541), "... la circostanza che i verbali in questione, in quanto atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione, non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto, ma piuttosto l'esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch'essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale. In tale caso, infatti, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale ed è consentito al Giudice amministrativo di compiere tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, nei limiti dei motivi del ricorso proposto, al fine di verificare l'effettiva volontà espressa dal corpo elettorale (cfr. Cons. St., Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474). E invero questo Consiglio, in una decisione relativa ad una fattispecie assai simile alla presente (C.d.S., V, n. 7320 del 2003, ...), ha escluso che potesse essere opposto l'ostacolo della mancata proposizione della querela di falso, in quanto nel caso era stata dedotta la sussistenza di un mero errore materiale, commesso nella trascrizione dei dati relativi alle preferenze rivenienti dallo scrutinio delle schede, errore agevolmente verificabile attraverso una semplice indagine istruttoria circa il corretto conteggio delle schede stesse, e non, invece, l'esistenza di una falsità materiale/ideologica nella redazione dei verbali, sindacabile solo attraverso tale impugnativa di falso (nel senso che in presenza di un errore materiale non sia consentito opporre la mancanza di querela di falso v. anche C.d.S., n. 5851 del 18 agosto 2010).

D'altra parte, come è stato ricordato nella stessa occasione, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti. Quindi, esso prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata, e quindi neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione (cfr. anche la decisione della Sezione 22 maggio 2001, n. 2829).

Da ciò la conclusione della Sezione che nessuna preclusione può derivare dai suddetti verbali, in quanto tali, all'esperimento di nuove verifiche, vuoi, se del caso, in sede da autotutela da parte della stessa P.A., vuoi, come nella specie, dinanzi al giudice amministrativo (C.d.S., V, n. 7320/2003).

Del resto, aderendo alla tesi di segno opposto sostenuta dall'odierno appellante, si arriverebbe alla conclusione paradossale, che ogni controversia elettorale che, produca l'effetto di portare ad una correzione del contenuto del verbale sezionale, dovrebbe essere fatta precedere dalla proposizione di una querela di falso, il ché di fatto provocherebbe una gravissima lesione del principio di oggettività della tutela giurisdizionale" (sentenza C.d.S., n. 1484/2016 cit.).

Il rilievo dell'appello incidentale si conferma, infine, privo di consistenza anche alla luce delle considerazioni che sono state già esposte nei paragrr. 6d e 6e.

8b5. L'allegato errore seriale successivo non è suscettibile di valutazione ex se, in quanto si sostanzia in un richiamo solo del tutto generico all'incontestabilità dei dati offerti dai verbali delle operazioni elettorali quali atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, incontestabilità che il primo Giudice non avrebbe sempre rispettato.

In proposito, inoltre, non possono non valere le osservazioni svolte nel paragrafo precedente, le quali evidenziano proprio che non ogni indicazione reperibile nei verbali di sezione può reputarsi assistita da pubblica fede fino a querela di falso.

8b6. Il sesto errore seriale riguarda essenzialmente la omessa valutazione dello stato dei plichi delle schede, censura cui il Tribunale si sarebbe sottratto per la ragione, contestata con il gravame incidentale, che la doglianza avrebbe configurato un inammissibile motivo nuovo.

A questo riguardo il Collegio reputa, però, decisivo e assorbente richiamare senz'altro le considerazioni già svolte nel precedente paragr. 6h sul merito di simili contestazioni; considerazioni cui può aggiungersi che nelle sezioni di cui si tratta il primo Giudice ha comunque potuto motivatamente concludere per la complessiva regolarità sostanziale delle operazioni di voto.

Quanto, infine, alla denunciata presenza di "pseudo schede" bianche o nulle non vidimate dagli scrutatori né registrate nei verbali, con l'appello incidentale si tenta in proposito di aggirare la declaratoria, pronunciata dal T.A.R., dell'inammissibilità delle relative contestazioni in quanto irrituali motivi nuovi, adducendosi qui che le doglianze svolte in merito non avrebbero costituito, in realtà, dei motivi d'impugnazione, bensì solo dei semplici elementi "di valutazione della prova (la verifica)", in tesi sintomatici dell'avvenuto compimento di accessi abusivi al materiale elettorale.

Questo argomento comporta, però, che il peso riconoscibile agli elementi di cui si tratta potrebbe essere definito, di conseguenza, solo nei singoli casi concreti, e nell'ambito di una disamina complessiva delle risultanze sezionali. Ma si vedrà come una valutazione caso per caso non faccia emergere in alcuno dei casi in discussione l'esistenza di seri indici di sostanziali irregolarità di voto suscettibili di invalidare la consultazione.

8b7. Anche il settimo e ultimo errore seriale prospettato con l'appello incidentale risulta, infine, privo di consistenza.

Il ricorrente si duole qui che il T.A.R., pur avendo riscontrato, in un certo numero di sezioni, una discordanza tra il numero di schede autenticate risultante dal verbale e quello conteggiato in sede di verifica, abbia respinto le relative domande annullatorie sul presupposto che una sufficiente garanzia della regolarità delle operazioni sarebbe stata comunque fornita dalla circostanza che tutte le schede consegnate alla sezione (indipendentemente dalla loro qualità) erano state restituite al termine delle operazioni.

Il ricorrente obietta, in merito, che un indice di possibile uso fraudolento delle schede si identificherebbe già nella sola esistenza di schede autenticate in numero diverso da quello indicato dal verbale, giacché delle schede autenticate sottratte potrebbero essere reintegrate con un pari numero di schede non autenticate, senza così lasciar traccia sulla cifra totale delle schede restituite (meccanismo del quale viene proposta la denominazione di "scheda ballerina mascherata").

È però di tutta evidenza come anche queste deduzioni dell'originario ricorrente prestino il fianco al rilievo, già mostratosi decisivo nei paragrr. 6d e 6e, per cui un'elezione non può essere invalidata a mezzo di allegazioni di irregolarità sostanziali affidate a semplici congetture.

9. L'infondatezza dell'appello incidentale, già in buona parte delineatasi negli ultimi paragrafi, risulta poi definitivamente suffragata da una pur succinta disamina delle più specifiche contestazioni con esso riproposte rispetto alle sezioni interessate.

SEZIONE 7

Il primo Giudice rispetto a questa sezione ha fatto le seguenti, centrali osservazioni.

"Osserva il Collegio che, nonostante le evidenti irregolarità nella verbalizzazione, le stesse non appaiono idonee a manifestare il pericolo della c.d. scheda ballerina, in quanto, nel caso, è possibile risalire ai dati mancanti. In particolare, si osserva che la somma delle schede autenticate e non utilizzate e di quelle non autenticate (n. 354) - dato coincidente in verbale e in sede di verificazione - sommato alle schede scrutinate (n. 295) - come ricostruito con le tabelle di scrutinio e verificato - fornisce il risultato di n. 649, che è stato accertato in sede di verificazione essere il numero complessivo delle schede consegnate...".

Con l'appello incidentale si obietta essenzialmente che "il numero complessivo delle schede consegnate" non sarebbe in realtà stato indicato dai verbali della sezione, la cui consultazione sarebbe stata inficiata da un "errore materiale".

Il Consiglio deve però evidenziare che la relazione di verificazione, richiamata sul punto dal T.A.R., era univoca nel riconoscere che il verbale non avesse fornito il numero delle schede consegnate: sicché il denunciato errore materiale nei termini dedotti non emerge.

Il numero in questione è stato, in verità, ricostruito indirettamente in maniera induttiva in sede di verificazione: e questo con iter logico-presuntivo ritenuto evidentemente meritevole di recepimento da parte del primo Giudice.

Va poi soprattutto aggiunta la decisiva considerazione che, secondo l'appello incidentale, una volta emendato il dedotto "errore materiale", "non residua alcun dato utile ad escludere un possibile uso fraudolento delle schede e l'alterazione del risultato elettorale", con ciò ricadendosi quindi nello schema logico meramente congetturale che si è già osservato essere insufficiente a inficiare la validità delle operazioni.

SEZIONE 28

Rispetto alle risultanze della sezione il Tribunale ha congruamente evidenziato quanto segue.

"Il Collegio osserva che dalla verificazione è emerso che "vi è corrispondenza tra il numero delle schede elettorali da autenticare indicato nel verbale delle operazioni elettorali (911) ed il numero di quelle scrutinate (ivi comprese le schede nulle e la scheda bianca) (527) più quelle autenticate e non utilizzate per la votazione (384), pari a complessive numero 911 schede elettorali autenticate, conteggiate nella seduta di verificazione".

In ultima analisi, quindi, il primo Giudice ha osservato: "le schede autenticate accertate corrispondono a quelle indicate in verbale, come dichiarato dal verificatore (n. 911); le schede autenticate indicate nel verbale sono tutte presenti (tra quelle scrutinate [n. 527] e quelle autenticate e non utilizzate [n. 384]); non è, quindi, configurabile alcun concreto indizio - nemmeno a posteriori con la verificazione - in ordine all'uso anomalo o fraudolento delle schede autenticate...".

Il Consiglio è dell'avviso che queste deduzioni resistano alle qui riproposte censure, dal momento che il motivo vertente sul mancato reperimento di 11 schede autenticate integrava oggettivamente una inammissibile censura nuova, siccome del tutto estranea al fuoco della primitiva doglianza.

Quanto, poi, al mancato reperimento di una scheda votata, la relativa ipotetica illegittimità in parte qua del risultato elettorale, non potendo che essere limitata al singolo voto in questione, non presenterebbe alcuna possibile rilevanza concreta.

SEZIONE 9

Le critiche reiterate con l'appello incidentale non sono idonee a inficiare l'impianto logico della valutazione reiettiva espressa in merito dal T.A.R., il cui nucleo più essenziale riposa sui seguenti, lineari argomenti:

"a) non vi sono schede autenticate in più in verbale, poi non rinvenute in sede di verificazione, il che appare escludere il sospetto circa il loro non corretto utilizzo;

b) le schede autenticate da verbale sono in meno rispetto a quelle verificate e l'osservazione del verificatore, che trova plausibile che ciò dipenda dalla autenticazione in corso d'opera di ulteriori n. 6 schede (per i 6 soggetti indicati a pag. 20 § 23 del verbale), non appare irragionevole.

Di contro, alla luce dei dati in possesso e di quelli ricostruiti a seguito della verificazione, le argomentazioni di parte ricorrente non introducono elementi per affermare che vi siano state schede autenticate sottratte ai fini della "scheda ballerina"".

A fronte di questa motivazione il gravame incidentale reca, invero, solo ricostruzioni del tutto ipotetiche, inadeguate a scalfire il dato per cui alcuna scheda autenticata è risultata mancare all'appello.

SEZIONE 76

Anche in questo caso il T.A.R. è pervenuto alla constatazione che le carenze di verbalizzazione non impedissero l'accertamento della corrispondenza tra i principali parametri numerici di riferimento, e pertanto della regolarità sostanziale delle operazioni.

Nella sentenza si è dato atto, infatti, de:

"- la corrispondenza tra il numero di schede elettorali da autenticare indicato a verbale e il numero di quelle complessivamente autenticate conteggiate in sede di verifica (n. 968);

- la coincidenza tra il numero complessivo delle schede elettorali conteggiate in sede di verificazione e il numero delle schede consegnate al presidente dell'ufficio elettorale indicato nel verbale delle operazioni elettorali (n. 1100);

- la corrispondenza tra il numero di schede elettorali non autenticate ... indicato nel verbale delle operazioni elettorali ... e quello conteggiato in sede istruttoria in n. 132".

Il primo Giudice ha altresì riscontrato:

- "che a pag. 42 del verbale in atti al § 37 si attesta che le schede scrutinate sono n. 582; e ancora risulta in verbale che il numero dei voti validi alla carica di sindaco è di 567 e che n. 15 sono le schede tra nulle e annullate, con la conseguenza che risulta accertato che le schede scrutinate sono n. 582 anche da ricostruzione in base al verbale";

- "vi è, inoltre, corrispondenza tra il numero di elettori iscritti alla sezione che non hanno votato [n. 968 elettori iscritti - n. 582 schede scrutinate = n. 386] e il numero di schede elettorali autenticate e non utilizzate per la votazione, come detto, pari a n. 386 conteggiato in sede di verificazione".

Parte ricorrente insiste anche in questa sede sull'assunto che nei fatti sarebbero state autenticate sei schede in più, che pertanto risulterebbero mancanti.

Il Tribunale ha però già puntualmente osservato che l'affermazione della "avvenuta autenticazione di ulteriori sei schede elettorali non trova alcun riscontro nel verbale delle operazioni elettorali, il cui paragrafo 22, a pagina 19, "Schede per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale autenticate nel corso della votazione", risulta sbarrato".

Si è qui già dato atto, inoltre, della verosimiglianza dell'ipotesi ricostruttiva proposta dal controinteressato che le ulteriori schede occorrenti per consentire agli elettori non iscritti di votare fossero state prelevate dal plico contenente quelle autenticate ab initio e non ancora utilizzate senza, nel contempo, procedere alla loro reintegrazione mediante autenticazione di ulteriori schede tratte dal complesso di quelle non autenticate.

Ciò posto, deve concludersi che nel contesto di corrispondenze sopra ricordate non sono stati offerti elementi idonei a inficiare la congrua e motivata valutazione espressa dal primo Giudice. La lettura dei paragrr. 18-22 del verbale di sezione mostra, infatti, che il seggio, sia pure discostandosi dalle istruzioni trasfuse nello stesso verbale, ha ammesso al voto i sei elettori non iscritti senza far luogo nel corso delle operazioni a nuove autenticazioni di schede.

Il ricorrente torna ad argomentare, inoltre, sul numero dei votanti, lamentando che lo stesso sarebbe stato desunto sic et simpliciter da quello delle schede scrutinate.

A confutazione della critica vale però, unitamente al richiamo a quanto sopra già trascritto, la precisazione che il T.A.R., in proposito, ha reputato aggiuntivamente plausibile la ricostruzione del controinteressato per cui il numero di 582 votanti era altresì "pari al numero delle schede elettorali scrutinate conteggiate in sede di verificazione, che, sommato al numero delle schede elettorali autenticate e non utilizzate conteggiato in detta sede (n. 386), corrisponde alle numero 968 schede elettorali autenticate registrate a verbale e conteggiate in istruttoria".

Il Consiglio ritiene utile osservare, infine, che, quand'anche davvero fossero state accertabili le minime incongruenze numeriche fatte intravedere dalla parte ricorrente, in ogni caso non si disporrebbe di alcun elemento per affermare che sia stato compiuto un uso illecito delle relative schede.

SEZIONE 100

In relazione a questa sezione il T.A.R. ha riscontrato che, "oltre la coincidenza delle schede scrutinate (in verbale e in sede di verificazione), sussiste anche la coincidenza dei dati concernenti le schede non autenticate e di quelle autenticate e non utilizzate quali risultanti in verbale e in verificazione. Il verbale in atti a pag. 21 riferisce che la somma delle schede non autenticate (n. 114) più le schede autenticate e non utilizzate (n. 430) ammonta a n. 544, dato che coincide con quanto emerso in sede di verificazione".

La relazione del verificatore aveva poi dato atto che "il numero totale delle schede elettorali scrutinate e contenenti voti validi (444) più le schede nulle (8), più le schede bianche (4) corrisponde alle numero 456 schede elettorali scrutinate e registrate nel prospetto riepilogativo alla pagina 42 del verbale delle operazioni elettorali, paragrafo 38".

Ciò premesso, quanto allo specifico rilievo riguardante il rinvenimento, in occasione della verificazione, di 3 schede autenticate in più rispetto a quelle risultanti dal verbale, il primo Giudice ha del tutto ragionevolmente escluso che una simile divergenza potesse rivestire attitudine invalidante, in quanto: "(a) corrispondono i dati di cui sopra; (b) non risultano schede in più né consegnate né autenticate in verbale rispetto a quelle che sono state verificate; (c) non v'è prova o sospetto di uso anomalo di schede autenticate (quelle autenticate e non utilizzate coincidono)", stante l'assenza, segnatamente, di "elementi indizianti della scheda ballerina".

Tale meccanismo, difatti, come ha correttamente obiettato il controinteressato, presuppone la sparizione di una o più schede autenticate, di cui non risulti all'esito del conteggio la sorte, e non già l'opposta evenienza della comparsa di schede elettorali ulteriori rispetto al numero verbalizzato di quelle consegnate.

SEZIONE 72

Il primo Giudice ha dato conto che la verificazione aveva permesso di accertare "la corrispondenza tra il numero dei votanti indicato nel verbale delle operazioni elettorali in 591 e il numero di schede elettorali scrutinate conteggiato pari a 591". Dall'incombente era emersa, altresì, "la corrispondenza tra il numero delle schede elettorali consegnate alla sezione (n. 1047) ed il numero di quelle scrutinate (n. 591) più quelle autenticate e non utilizzate per la votazione (n. 408) più quelle non autenticate (n. 48) ed ha pure dato atto che le schede elettorali autenticate complessivamente conteggiate in sede di verificazione (n. 999) corrispondono al numero totale degli iscritti nella lista della sezione indicato nel verbale delle operazioni elettorali (n. 999)".

Il T.A.R. ha rimarcato, inoltre, che l'affermazione del ricorrente per cui durante il corso delle operazioni elettorali sarebbero state autenticate 3 ulteriori schede (in tesi, risultate all'esito scomparse) per consentire il voto a 3 elettori non iscritti nelle liste della sezione si rivelava priva di ogni fondamento istruttorio, stante la mancata compilazione del paragrafo 22 del verbale delle operazioni relativo alle schede autenticate in corso di votazione. E la contestazione riproposta in ordine a questo specifico elemento deve essere disattesa per le stesse ragioni esposte dinanzi a una doglianza del tutto simile concernente la sezione n. 76.

Quanto, infine, alla critica concernente il rinvenimento, nel corso della verificazione, di "numero 53 schede autenticate e non vidimate", la stessa è stata già dichiarata tardiva, e non consta la debita specifica e puntuale impugnazione del relativo capo della sentenza.

SEZIONE 57

In merito alle risultanze della Sezione il Tribunale ha svolto essenzialmente queste riflessioni.

"Osserva il Collegio che dai dati presenti nel verbale si ricava che sottraendo da n. 800 schede consegnate n. 42 schede non autenticate si ottiene il risultato di n. 758, che è il numero delle schede autenticate accertato in verificazione.

Sicuramente ci sono errori nella verbalizzazione, ma, da una parte, le schede consegnate sono state integralmente rinvenute (n. 800), dimodoché nessuna sottrazione indebita è dimostrata; dall'altra, le schede autenticate come indicate in verbale sono in numero inferiore rispetto a quelle rinvenute (ulteriori schede sono state autenticate nel corso della votazione per i motivi detti), dimodoché non è comunque evidente un'anomala gestione delle schede in assenza di ulteriori elementi dedotti da parte ricorrente.

Quanto alla non corrispondenza tra i votanti (n. 415) e le schede scrutinate (n. 418), ritiene il Collegio che l'irregolarità riscontrata nella sezione 57 non possa invalidare il risultato elettorale, trattandosi di discordanza di tre voti (in più rispetto ai dichiarati votanti), in un contesto che - alla luce dei concordanti dati sopra riferiti e soprattutto del rinvenimento di tutte le schede - non lascia supporre l'alterazione della manifestazione del voto (cfr. C.d.S., sez. III, n. 4863 del 21 novembre 2016)".

L'appello incidentale oppone che le ulteriori schede autenticate nel corso della votazione sarebbero state 11 (ossia pari al numero degli elettori votanti al seggio senza esservi iscritti), e non già 10, onde una scheda autenticata figurerebbe scomparsa. Viene inoltre stigmatizzato l'avvenuto reperimento di tre schede scrutinate in più (418) rispetto al numero dei votanti registrati (415).

A fronte della prima censura deve però osservarsi che, giusta quanto già esposto per la sezione n. 76, non può essere esclusa la possibilità che per uno dei votanti non iscritti presso la sezione la scheda autenticata occorrente al voto fosse stata prelevata, senza successivo rimpiazzo, dal plico contenente quelle autenticate ab initio e non ancora utilizzate. Per non dire, poi, della seria possibilità di un errore di computo, o comunque di un innocuo smarrimento, relativamente a una sola singola scheda.

Condivisibilmente il primo Giudice ha rimarcato, inoltre, il punto che tutte le 800 schede consegnate erano state integralmente rinvenute in occasione della verificazione.

Sicché anche in questa evenienza può concludersi che, quand'anche davvero fossero state accertabili le minime incongruenze numeriche allegate dalla primitiva ricorrente, in ogni caso non si disporrebbe di alcun elemento per affermare che delle relative schede sia stato compiuto un uso illecito.

SEZIONE 92

Nella fattispecie il T.A.R. ha parimenti ritenuto che le lacune della verbalizzazione non impedissero l'accertamento della corrispondenza dei parametri numerici di riferimento, e pertanto quello della regolarità sostanziale delle operazioni.

Nella sentenza si è osservato principalmente quanto segue.

"Nella verificazione si legge che "Si dà atto che il numero totale delle schede elettorali scrutinate e contenenti voti validi (452) più le schede nulle (9) corrisponde alle numero 461 schede elettorali spogliate e registrate alla pagina 37 del verbale delle operazioni elettorali, paragrafo 35"; ed ancora che "le operazioni di verificazione elettorale hanno consentito di accertare la corrispondenza tra il numero totale delle schede elettorali autenticate, conteggiato in sede di verificazione, nel numero complessivo di 738 ed il numero delle schede elettorali da autenticare riportato nel verbale in 738. Si dà atto che il numero complessivo delle schede elettorali conteggiate nell'odierna seduta di verificazione (800) corrisponde al numero delle schede elettorali (800) consegnate alla sezione".

La verificazione ha accertato anche la corrispondenza tra il numero di schede elettorali non autenticate (n. 62) indicato nel verbale delle operazioni elettorali e quello conteggiato in sede istruttoria.

A fronte dell'esito della verificazione come sopra riportato, le doglianze di parte ricorrente quindi non possono trovare accoglimento".

Nell'appello incidentale è riproposto il rilievo che nel corso delle operazioni sarebbero state autenticate sei ulteriori schede, che risulterebbero pertanto scomparse. Viene altresì dedotta la divergenza di sette unità tra il numero degli astenuti (282) e quello delle schede autenticate ma non utilizzate (275).

Il primo rilievo è però resistito dalla considerazione, appena ripetuta per la precedente sezione n. 57 e più ampiamente esposta in relazione alla n. 76, circa il ben possibile prelievo delle schede occorrenti dal plico contenente quelle autenticate ab initio (anche in questo caso infatti, nel verbale, il paragrafo 22, concernente le "Schede per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale autenticate nel corso della votazione", risulta sbarrato).

Quanto al secondo rilievo critico, il Collegio è dell'avviso che, all'interno del quadro di convergenze numeriche e di coerenti riscontri di dati illustrato dalla verificazione, e confermato dal T.A.R., la limitata e isolata discrasia dedotta non possa essere reputata un indice sufficiente di irregolarità sostanziale delle operazioni di voto.

SEZIONE 96

Conclusione analoga è stata raggiunta dal Tribunale per la Sez. 96.

Anche in questo caso il primo Giudice ha valorizzato le risultanze della verificazione, dalla quale è emerso che:

- "Si dà atto che il numero totale delle schede elettorali scrutinate come voti validi (576) più le schede nulle (23) corrisponde alle numero 599 schede elettorali spogliate e registrate alla pagina 37 del verbale delle operazioni elettorali, paragrafo 35;

- ... le operazioni di verificazione elettorale hanno consentito di accertare la corrispondenza tra il numero totale delle schede elettorali autenticate, conteggiato in sede di verificazione, nel numero complessivo di 966 ed il numero delle schede elettorali da autenticare riportato nel verbale in 966.

- Si dà atto che il numero complessivo delle schede elettorali conteggiate nell'odierna seduta di verificazione (1.042) corrisponde al numero delle schede elettorali (1.042) consegnate alla sezione".

Quanto asserito dal ricorrente sulla non corrispondenza tra le schede autenticate da verbale e da verificazione è, poi, destituito di ogni fondamento, oltre che per quanto sopra esposto, anche in considerazione della circostanza che il verificatore ha espressamente dato atto che:

- "alle pagine 7 e 8, paragrafo numero 6, del verbale delle operazioni elettorali ... il numero delle schede elettorali da autenticare è indicato in 966" (...);

- "nel corso della votazione non sono state autenticate ulteriori schede" (...), come si evince a pagina 19, paragrafo 22, della copia conforme del verbale delle operazioni elettorali che risulta sbarrato".

E in forza di tutto ciò il Tribunale ha quindi concluso "che la mancata corrispondenza del dato dei votanti di cui al verbale (n. 605) con le schede scrutinate (n. 599) non sia determinante, da sola, e non possa condurre all'annullamento delle operazioni elettorali...".

In base agli elementi testé esposti, la riproposizione con l'appello incidentale dell'assunto dell'avvenuta autenticazione di ulteriori 6 schede nel corso delle operazioni non può che essere disattesa, come si è qui già fatto in situazioni consimili per le analoghe doglianze riferite alle sezioni nn. 76 e seguenti (anche in questo caso, difatti, nel verbale, il paragrafo 22 - "Schede per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale autenticate nel corso della votazione" risulta sbarrato).

Il primitivo ricorrente torna, inoltre, sulla divergenza tra il numero dei votanti riportato a verbale (605) e quello delle schede scrutinate (599), e pertanto sul mancato reperimento di 6 schede già votate. Il Collegio deve però confermare la valutazione del Tribunale circa l'inidoneità di un simile, isolato e del tutto circoscritto dato a inficiare le operazioni della sezione elettorale, presso la quale, giova rimarcarlo, risultano comunque avere regolarmente votato circa seicento aventi diritto. Come si è detto, d'altra parte, a proposito della sezione n. 28, circa un caso di mancato reperimento di una scheda votata (ma la relativa soluzione s'impone anche quando il ridotto numero delle schede interessate sia di poco superiore), la relativa illegittimità in parte qua del risultato elettorale, non potendo che essere limitata ai singoli voti in questione, non presenterebbe alcuna possibile rilevanza concreta.

SEZIONE 2

La sentenza in epigrafe ha dato, al riguardo, subito atto delle risultanze dell'istruttoria, che sono state così sunteggiate:

"- il numero dei votanti (n. 399) corrisponde alle schede scrutinate;

- il numero delle schede complessivamente consegnate alla sezione (n. 937 schede autenticate + n. 12 schede non autenticate + n. 1 scheda elettorale autenticata, annullata e vidimata perché deteriorata = n. 950) corrisponde a quello di cui al verbale.

Quanto alla non corrispondenza del numero delle schede autenticate accertato in sede di verificazione (n. 937) con quello di cui al verbale (n. 898), il verificatore ha fornito una sua valutazione, secondo cui "la sezione ha erroneamente autenticato n. 39 schede elettorali in più rispetto al dovuto"".

Dinanzi a tali elementi il Tribunale ha svolto indi le seguenti osservazioni:

"- la circostanza che il numero di schede autenticate sia superiore al numero degli aventi diritto al voto non comporta, ex se, l'illegittimità delle operazioni elettorali;

- la valutazione del verificatore circa la possibile autenticazione di n. 39 schede in più rispetto al dovuto appare condivisibile, anche alla luce dell'emerso dato della coincidenza del numero complessivo di schede consegnato in sezione quale risultante in sede di verificazione e in verbale. Infatti, nessuna scheda manca in sede di verificazione rispetto al totale di cui al verbale e tanto è sufficiente per fugare ogni dubbio in merito alla possibile esistenza della scheda ballerina;

- irrilevante è la circostanza che le schede non autenticate in verbale sono indicate in n. 52 e in verificazione in n. 12, e ciò sia per la coincidenza del rilevante dato finale di cui si è detto, sia per l'autenticazione di n. 39 schede in più e della presenza di n. 1 scheda elettorale autenticata, annullata e vidimata perché deteriorata".

Con l'appello incidentale si torna sul rilievo della presenza, accertata in verificazione, di 39 schede autenticate in più rispetto alle indicazioni del verbale (e, correlativamente, di altrettante schede in meno rimaste, per converso, non autenticate): ma la motivazione svolta dal T.A.R. sul punto in aderenza alla verificazione risulta pienamente ragionevole e immune da vizi, tenuto debito conto, in particolare, della coincidenza del dato del numero complessivo di schede consegnate, risultante dal verbale, con quello delle schede globalmente rinvenute in occasione della verificazione, per cui nessuna scheda è risultata mancante.

Nello stesso appello si insiste, poi, sulla pubblica fede che assisterebbe i dati riportati a verbale. In contrario il Collegio può tuttavia richiamarsi a quanto già osservato nel paragr. 8b4 in merito ai prospettati quarto e quinto errore seriale.

Deve aggiungersi, infine, che, dal momento che la divergenza di dati allegata verteva sul numero delle schede effettivamente autenticate in concreto dal seggio, il relativo errore dedotto lasciava indenne e impregiudicato il numero, a monte, del totale delle schede pervenute alla sezione.

SEZIONE 16

Risultanze istruttorie e valutazioni simili hanno riguardato anche questa Sezione, dove sono del pari risultate realmente autenticate (e rinvenute in istruttoria) numerose schede in più (41) rispetto a quelle indicate dal verbale.

Il verificatore ha riscontrato qui la corrispondenza tra il numero dei votanti, indicato nel verbale in 345, e il numero delle schede scrutinate, conteggiato in detta sede istruttoria pari a 345.

In merito alla Sezione il primo Giudice ha svolto le seguenti, condivisibili riflessioni.

"Osserva il Collegio che risulta dal verbale che le schede da autenticare erano n. 657; aggiungendo a 657 il numero delle schede non autenticate (in verbale) ossia 43 si ha il risultato di 700, corrispondente alle schede risultate complessivamente presenti in sede di verifica; di conseguenza, il dato delle schede complessivamente consegnate, anche se non esplicitato in verbale, è ricavabile dalla sommatoria dei detti dati contenuti in verbale e coincide con il totale alle schede rinvenute in sede di verificazione.

Insomma, sussiste una diversa articolazione interna di dati la cui sommatoria dà, però, sempre il risultato di n. 700 schede, le quali sono tutte presenti; né si configura l'ipotesi delle schede autenticate risultate in sede di verificazione in meno rispetto a quelle dichiarate in verbale e, pertanto, il sospetto della "scheda ballerina" si disvela infondato...".

E anche questo capo di decisione resiste, come già quello relativo alla Sezione 2, alle censure riproposte con l'appello incidentale. Tanto per ragioni del tutto simili a quelle che sono state testé esposte, che non richiedono quindi ripetizione.

Lo stesso originario ricorrente ha riconosciuto come il numero delle schede complessivamente consegnate potesse ricavarsi dalla sommatoria del numero delle schede indicate a verbale come autenticate a quello, parimenti verbalizzato, delle schede rimaste non autenticate. E in sede di verificazione è stata riscontrata la presenza effettiva dello stesso numero globale di schede, non essendosi perciò profilata la scomparsa di alcuna scheda.

SEZIONE 41

Anche quest'ultimo caso, tratteggiante un quadro simile ai due da ultimo esaminati, ha visto il Tribunale concludere che i difetti di verbalizzazione pur riscontrati non impedivano l'accertamento della regolarità sostanziale delle operazioni.

Il nucleo della motivazione della sentenza risiede, per questo capo, nei seguenti passaggi.

"Osserva il Collegio che i voti per il sindaco validi risultano in verbale in n. 362 e tale numero coincide con i voti validi accertati in verificazione; aggiungendo a tale dato quello delle schede nulle e bianche (12+1), come risultanti in verificazione, si può ricostruire il numero di 375 schede scrutinate coincidente con quanto verificato.

Né parte ricorrente introduce elementi volti a contestare la coincidenza dei votanti con le schede scrutinate, come accertate in sede di verificazione.

Irrilevante è in sé il dato della autenticazione di tutte le schede consegnate e comunque di schede in misura superiore a quella degli elettori iscritti.

Comunque, nessuna sottrazione di scheda c'è stata e nessun uso anomalo o fraudolento di schede autenticate (che sono n. 700 tra scrutinate e non utilizzate), dimodoché le censure di parte ricorrente non meritano accoglimento".

Nella specie è pacificamente avvenuto che il seggio ha autenticato tutte le schede consegnate, in misura, quindi, ben superiore a quella degli elettori iscritti. Ma in occasione della verifica le schede complessivamente autenticate sotto state tutte rinvenute, onde alcuna di esse è risultata mancante.

Se, dunque, le carenze di verbalizzazione riscontrabili anche presso questa Sezione rendono formulabili delle congetture in chiave critica, quali quelle riproposte dall'appellante incidentale, le medesime integrano, però, anche questa volta delle mere ipotesi astratte prive di riscontri, non suffragate da alcun indice di effettiva irregolarità sostanziale delle operazioni.

10. Per le ragioni complessivamente illustrate, in conclusione, mentre l'appello incidentale, confermatosi infondato, deve essere respinto, quello principale merita invece accoglimento, con la conseguente riforma, per quanto di ragione, della sentenza in epigrafe, e il risultato finale dell'integrale rigetto del ricorso di prime cure.

Si ravvisano, tuttavia, ragioni equitative tali da giustificare la compensazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio (anche in considerazione del fatto che la proposizione dell'impugnativa poteva essere comprensibilmente indotta dalle lacune presenti nei verbali di alcune sezioni), con la conferma della ripartizione già stabilita dal primo Giudice tra le parti per gli oneri della verificazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, accoglie l'appello principale e respinge quello incidentale, e per l'effetto, in riforma, per quanto di ragione, della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso di prime cure.

Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio, con la conferma della ripartizione tra le parti degli oneri della verificazione già stabilita dal Tribunale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Del Giudice, B. Locoratolo

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