Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina
Sentenza 8 giugno 2020, n. 176

Presidente: Vinciguerra - Estensore: Bucchi

Visto, il ricorso notificato a mezzo pec il 30 aprile 2020 e depositato il successivo 7 maggio con cui il sig. S.N. (cittadino dell'India) ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale la Prefettura di Latina ha rigettato - ai sensi degli artt. 14, comma 6, e 39, comma 9, del d.P.R. 349/1999 - la domanda presentata dal ricorrente in data 29 giugno 2019 di verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, con l'unica motivazione che il permesso di soggiorno è scaduto il 3 gennaio 2019 e l'istanza è del 29 giugno 2019;

Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce - tra l'altro - che il carattere decadenziale del termine richiamato dall'Amministrazione non è affermato esplicitamente dalla legge e non può costituire motivo di rigetto dell'istanza;

Considerato, che alla camera di consiglio del 27 maggio 2020 per la trattazione della domanda di tutela cautelare il ricorso è apparso manifestamente fondato e suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Considerato, che l'Amministrazione giustifica il provvedimento di rigetto della domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, con la unica motivazione che il permesso di soggiorno di cui il ricorrente chiede la conversione è scaduto in epoca anteriore alla proposizione dell'istanza;

Considerato, che sul punto la Sezione, anche di recente, ha condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il ritardo nella presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 286/1998 non costituisce, di per sé, fatto ostativo al rilascio del titolo, non trattandosi di termine avente natura decadenziale (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, n. 304 del 4 aprile 2019);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato;

Spese irripetibili in ragione dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 221/20 lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

A. Di Majo

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