Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 8 giugno 2020, n. 174

Presidente: Passoni - Estensore: Balloriani

Considerato che:

- la ricorrente impugna la nota del 10 aprile 2020, con cui la Segreteria Studenti dell'Università, ha respinto l'istanza di immatricolazione ad anni successivi al primo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo "G. d'Annunzio" di Chieti, rilevando la mancanza di posti sufficienti;

- come dedotto dalla ricorrente, l'atto impugnato (allegato 3 della produzione annessa al ricorso) consiste in un messaggio di porta certificata inoltrato dalla casella di posta dell'Ateneo all'indirizzo del legale di parte istante con accluso un file in formato pdf con il timbro a secco dell'Università intimata avente ad oggetto "riscontro alla richiesta di immatricolazione ad anni successivi al primo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo "G. d'Annunzio"", e che riporta in calce la seguente menzione "f.to la responsabile della Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia dott. Giulia Zona";

- pertanto l'atto non risulta sottoscritto dalla persona indicata come firmataria né con firma autografa né con sottoscrizione digitale, né riporta altre indicazioni di conformità rispetto ad un eventuale originale firmato e depositato presso l'Ufficio;

- la sottoscrizione costituisce un elemento essenziale del provvedimento amministrativo e dalla sua omissione non può che discenderne la nullità secondo il tenore della norma all'art. 21-septies, lett. a), della l. n. 241/1990;

- la sottoscrizione è difatti un elemento essenziale dell'atto amministrativo in originale e ciò lo si ricava dalla circostanza che in caso contrario ci si trova di fronte a una mera copia, la quale per essere valida al pari dell'originale deve contenere una attestazione di conformità ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445 del 2000 (cfr. Cass. civ., sentenza 24119 del 2019);

- si tratta dunque di una nullità di tipo strutturale per mancanza di un requisito appunto essenziale (in senso conforme T.A.R. Pescara, sentenza 152 del 2020);

- le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre contributo unificato e accessori come per legge, da pagarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M.N. Bugetti

Amministrazione di sostegno

Zanichelli, 2024

P. Tonini, C. Conti

Diritto processuale penale

Giuffrè, 2024

A. Di Tullio D'Elisiis

La riforma dell'udienza preliminare

Maggioli Editore, 2024