Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 15 giugno 2020, n. 225

Presidente ed Estensore: Realfonzo

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 16 aprile 2019, l'On. Fabio Berardini, odierno ricorrente, formulava richiesta, ai sensi degli art. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241, di accesso nei confronti della Ruzzo Reti S.p.a., resistente, chiedendo copia dei Registri giornalieri di conduzione dell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano con riferimento al primo trimestre degli anni 2017, 2018, 2019, nonché l'elenco dei nominativi delle guardie private dipendenti della Società di vigilanza che gestiva la sorveglianza notturna e festiva dell'impianto stesso.

L'istanza era motivata al fine della predisposizione di atti parlamentari di indirizzo, di sindacato ispettivo ed altre comunicazioni alle Autorità preposte.

In data 14 maggio 2019, con nota prot. n. 15277, la Ruzzo Reti S.p.a. riscontrava parzialmente la richiesta di accesso agli atti e forniva i Registri giornalieri di conduzione dell'impianto di Montorio al Vomano relativi agli anni 2017-2018-2019 (punti da 1) a 3) della richiesta), avendo cura di oscurare i dati e le informazioni ritenute tutelabili ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. n. 169/2003 denominato Codice in materia di protezione dei dati personali relative all'elenco dei nominativi delle guardie private che custodiscono l'impianto durante la notte e nei giorni festivi.

La Ruzzo Reti S.p.a. in particolare dichiarava che la Società addetta alla vigilanza dell'impianto, con pec del 26 aprile 2019, non avrebbe concesso l'autorizzazione alla trasmissione dei nominativi delle guardie, per motivi asseritamente legati alla tutela:

- dei dipendenti che sono guardie particolari giurate;

- del bene pubblico da eventuali rischi, in considerazione del fatto che l'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano rientra tra gli obiettivi sensibili di cui al d.m. n. 269/2010, all. D, sez. III, comma 3.b.1, ed al Titolo IV, art. 256-bis, comma 1, lett. e), del Regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Con successiva nota, in data 22 maggio 2019, l'odierno ricorrente, invocando i medesimi presupposti giuridici e le medesime finalità dedotte con l'originaria istanza, a mezzo pec, invitava e diffidava la resistente Ruzzo Reti S.p.a. a voler provvedere, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della nota stessa, a dare pieno adempimento a quanto richiesto ottemperando integralmente.

In data 3 giugno 2019, con nota prot. n. 17516, la Ruzzo Reti S.p.a., in riscontro della pec del 22 maggio 2019, confermava il diniego all'accesso dei dati e delle informazioni mancanti relativi ai propri dipendenti (punti da 1) a 3) della prima istanza) e, per conto della società di vigilanza, quelli relativi all'elenco dei nominativi delle guardie private dipendenti della stessa, in servizio per la sorveglianza notturna e festiva dell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano.

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 12 giugno 2019 alla Ruzzo Reti S.p.a., depositato in data 25 giugno 2019, l'On. Fabio Berardini ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti:

1) registri giornalieri di conduzione dell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano relativi ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 2019;

2) registri giornalieri di conduzione dell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano relativi ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 2018;

3) registri giornalieri di conduzione dell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano relativi ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 2017;

4) elenco dei nominativi delle guardie private che custodiscono l'impianto durante la notte e nei giorni festivi.

Con il medesimo ricorso, il ricorrente ha chiesto inoltre l'annullamento del rifiuto parziale di accesso di cui alla nota prot. n. 15277 del 14 maggio 2019, in cui sono stati oscurati i nomi dei sottoscrittori dei registri delle presenze di cui ai punti da 1) a 3) e negato l'accesso ai documenti di cui al punto 4) dell'istanza di accesso, nonché per quanto possa occorrere della nota prot. n. 17516 del 3 giugno 2019.

Il ricorso è affidato alle seguenti rubriche di gravame:

1. Con la prima rubrica il ricorrente lamenta l'illegittimità - per violazione dell'art. 22 l. 241/1990 e s.m.i. in combinato disposto con la normativa di cui al Reg. UE n. 679/2016 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - dell'indebita preclusione allo stesso, in qualità peraltro di Parlamentare della Repubblica, di accedere ad atti, documenti ed informazioni necessari per verificare la correttezza delle attività di rilevante interesse pubblico operate dalla Ruzzo Reti S.p.a., in merito ad un bene di vitale importanza quale l'acqua, vedendosi contrapposto il diritto alla riservatezza cui la società intimata invoca a quello del ricorrente, la quale non fornisce i nominativi dei soggetti addetti alla vigilanza ed alla conduzione dell'impianto.

2. Con il secondo motivo si lamenta l'illegittimità - per violazione dell'art. 24 l. 241/1990 e s.m.i. in combinato disposto con la normativa di cui al d.m. n. 269/2010, all. D, sez. III, comma 3.b.1, ed al Titolo IV, art. 256-bis, comma 2, lett. e), del Regolamento di Esecuzione del t.u.l.p.s. - dell'esclusione dal diritto di accesso ai nominativi dei soggetti preposti alla vigilanza e di quelli preposti alla conduzione dell'impianto di potabilizzazione per cause, addotte dalla società intimata, di pubblica sicurezza e di riservatezza.

3. Infine con il terzo capo di doglianza, si assume l'irrazionalità, la contraddittorietà e la mancanza di motivazione del diniego di accesso, agli atti mancanti proprio degli elementi evidenziati dal ricorrente come fondamentali ai fini dell'accesso stesso, quali i nominativi degli addetti, considerata di contro, peraltro, la iniziale, seppur parziale, concessione.

Si è costituita la Ruzzo Reti S.p.a., la quale eccepisce l'improcedibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese, competenze ed onorari. In particolare con memoria del 6 aprile 2020, la Ruzzo Reti S.p.a. intimata deduce che il ricorso è infondato, in quanto, tra l'altro:

- il diniego sarebbe motivato, oltre che da un difetto di diritto di accesso da parte del ricorrente, anche dalla necessità di garantire agli stessi dipendenti applicati all'impianto il diritto alla riservatezza delle guardie giurate in servizio presso l'impianto ed il diritto alla sicurezza stante la condizione che l'impianto di potabilizzazione viene ritenuto obiettivo sensibile;

- la società, dunque, avrebbe agito ottemperando all'esigenza di tutela dell'impianto e del personale che vi presta servizio, ed avrebbe consentito l'accesso solo a quei documenti di cui possedeva la disponibilità senza con ciò ledere il segreto d'ufficio riguardante il personale di vigilanza.

Con memoria del 16 maggio 2020, il ricorrente ribadisce tutte le ragioni già dedotte in ricorso, confermando che i documenti richiesti appaiono indispensabili per l'introduzione e la formulazione di atti di sindacato ispettivo che lo stesso ricorrente intende depositare in veste di Onorevole interrogante.

La società intimata, con memoria di replica del 23 maggio 2020, richiama e conferma integralmente il contenuto della memoria del 6 aprile 2020.

Con deposito del 29 maggio 2020, di ulteriori note ex art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, il ricorrente afferma che nessuna modifica dell'oggetto dell'istanza può essere ritenuta sussistente nel caso in esame, ribadendo che chiedere contezza delle modalità di gestione dell'impianto di potabilizzazione - richiesta di cui alla prima istanza di accesso - implichi anche conoscere chi e con quali qualifiche operi presso lo stesso impianto.

Con note del 29 maggio 2020, in replica la Ruzzo Reti S.p.a. richiama e riprende integralmente quanto dedotto con la memoria del 23 maggio 2020 - e dunque con quella del 6 aprile 2020.

Alla Camera di consiglio del 3 giugno 2020, la controversia è passata in decisione.

1. In linea di principio si ricorda che, per il legittimo esercizio del diritto di accesso è infatti necessaria la sussistenza di un interesse qualificato, specificamente inerente alla situazione da tutelare, che sia immediatamente riferibile al soggetto che chiede di conoscere i documenti, e di un collegamento attuale tra situazione giuridica da tutelare e la documentazione di cui si richiede l'accesso, che sia tale da implicare l'incidenza, anche potenziale, dell'atto sull'interesse di cui il soggetto istante è portatore (ex multis: C.d.S., sez. III, 12 marzo 2018, n. 1578).

In conseguenza deve affermarsi la legittimazione attiva di un parlamentare a esercitare il diritto all'accesso ad atti e documenti relativi a servizi pubblici che - indipendentemente dalla sussistenza di una lesione - siano comunque direttamente o indirettamente collegati o collegabili alla sua funzione.

Al riguardo infatti questo Tribunale ritiene che nel caso in esame non possa condividersi l'avviso della Commissione di accesso, di cui alla decisione del 16 maggio 2016, per cui l'esercizio di attività inerenti all'espletamento del mandato di un membro del Parlamento nazionale non integrerebbe una posizione legittimante all'accesso ai documenti amministrativi per l'assenza di specifico interesse concreto ed attuale all'ostensione dei chiesti documenti.

Al contrario si deve invece ritenere che un Deputato della Camera il quale, non per un singolare interesse personale ma per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentante della generalità dei cittadini abbia richiesto l'accesso agli atti del gestore del servizio pubblico, ha diritto ad ottenere l'accesso ai relativi atti sia pure nei limiti delle esigenze poste a base della richiesta medesima.

2. Nel merito, in coerenza con le predette considerazioni, si deve dunque in primo luogo sottolineare come del tutto correttamene la Ruzzo Reti, con l'atto in data 14 maggio 2019 in parte ha rilasciato la documentazione richiesta.

Per tale parte deve dunque dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere.

3. Per la parte relativa all'oscuramento dei nominativi il ricorso è irricevibile oltre che comunque infondato.

È tardivo perché è stato introdotto oltre i 30 giorni decorrenti dal provvedimento del 14 maggio 2019: nel caso deve infatti osservarsi che la seconda istanza, in quanto manifestamente fondata sui medesimi presupposti giuridici e fattuali, era inidonea a determinare una nuova decorrenza del termine decadenziale e, quindi, il successivo ulteriore rifiuto del 3 giugno 2019 costituiva un atto meramente confermativo del precedente diniego.

Come è noto, in presenza di un diniego, seppure parziale, di un'istanza di accesso, l'interessato non può ripetere semplicemente l'istanza (con la reiterazione all'infinito dell'affare e la violazione del termine processuale perentorio di cui all'art. 116 c.p.a.) ma deve notificare senz'altro il gravame a pena di decadenza (cfr. T.A.R. Trieste, sez. I, 23 maggio 2016, n. 188; T.A.R. Latina, sez. I, 15 ottobre 2015, n. 667; T.A.R. Roma, sez. III, 23 ottobre 2013, n. 9127).

Sotto altro profilo, per ragioni di giustizia, si deve peraltro sottolineare che, nel caso appare legittimo l'oscuramento dei nominativi delle guardie giurate e degli operatori impegnati.

Non solo lo stesso ricorrente non ha in realtà indicato le effettive ragioni per cui aveva insistito per conoscere i nomi dei singoli operatori e, comunque, perché tale informazione di per sé non appariva affatto necessaria ai fini della conoscenza delle modalità di funzionamento del potabilizzatore, anche nell'ottica di un possibile eventuale esposto-denuncia all'Autorità Giudiziaria.

4. In conclusione in parte deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere ed in parte deve essere dichiarata l'irricevibilità del ricorso.

Le spese, in relazione alla novità della questione, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1. in parte dichiara la cessazione della materia del contendere ed in parte dichiara l'irricevibilità del ricorso, come in epigrafe proposto;

2. in parte lo dichiara irricevibile nella parte relativa al diniego di accesso ai nominativi di cui in motivazione.

3. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.