Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 9 luglio 2020

«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratto di credito avente ad oggetto un prestito personale - Contratto integralmente eseguito - Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali - Azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva - Modalità giudiziarie - Azione ordinaria imprescrittibile - Azione ordinaria avente carattere personale e patrimoniale, soggetta a prescrizione - Dies a quo del termine di prescrizione - Momento oggettivo della conoscenza, da parte del consumatore, dell'esistenza di una clausola abusiva».

Nelle cause riunite C-698/18 e C-699/18, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Specializat Mureş (Tribunale superiore specializzato di Mureş, Romania), con decisioni del 12 giugno 2018, pervenute in cancelleria il 7 novembre 2018, nei procedimenti SC Raiffeisen Bank SA contro JB (C-698/18) e BRD Groupe Société Générale SA contro KC (C-699/18).

[...]

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'articolo 2, lettera b), dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché sull'interpretazione dei principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto.

2. Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie che oppongono, da un lato, la SC Raiffeisen Bank SA (in prosieguo: la «Raiffeisen Bank») a JB e, dall'altro, la BRD Groupe Société Générale SA (in prosieguo: la «Société Générale») a KC in ordine al carattere abusivo di talune clausole di contratti di credito.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. I considerando decimo, dodicesimo, ventunesimo, ventitreesimo e ventiquattresimo della direttiva 93/13 così recitano:

«considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società;

(...)

considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un'armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva;

(...)

considerando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per evitare l'inserzione di clausole abusive in contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori; che se, ciò nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole abusive;

(...)

considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla legge di uno Stato membro hanno un interesse legittimo a tutelare il consumatore devono avere la possibilità di avviare un procedimento in merito alle clausole contrattuali redatte in vista di una loro inserzione generalizzata nei contratti stipulati con consumatori e in particolare in merito alle clausole abusive, davanti ad un'autorità giudiziaria od un organo amministrativo competente a decidere dei reclami od a iniziare adeguate azioni giudiziarie; che tale facoltà non implica peraltro un controllo preventivo delle condizioni generali adottate in un particolare settore economico;

considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

4. L'articolo 2, lettera b), di tale direttiva prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

b) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

(...)».

5. L'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

6. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva:

«1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole».

7. L'articolo 8 della direttiva 93/13 recita quanto segue:

«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

8. L'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Queste disposizioni sono applicabili a tutti i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994».

Diritto rumeno

9. L'articolo 1, paragrafo 3, della Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști şi consumatori (legge n. 93/2000 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori), del 6 novembre 2000, nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 193/2000»), prevede quanto segue:

«Ai professionisti è vietato inserire clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori».

10. L'articolo 2, paragrafo 1, di tale legge enuncia quanto segue:

«Per "consumatore" si intende qualsiasi persona fisica o gruppo di persone fisiche costituite in associazione che, sul fondamento di un contratto rientrante nel campo di applicazione della presente legge, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale o produttiva, artigianale o professionale».

11. Ai sensi dell'articolo 6 della legge summenzionata:

«Le clausole abusive inserite nel contratto e accertate personalmente o tramite gli organi autorizzati per legge non producono effetti nei confronti del consumatore, e il contratto continua a produrre effetti, con il consenso del consumatore, soltanto se ciò sia ancora possibile una volta eliminate dette clausole».

12. L'articolo 12, paragrafo 4, della medesima legge è così formulato:

«Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicato il diritto del consumatore, cui venga opposto un contratto di adesione contenente una clausola abusiva, di far valere la nullità della clausola mediante azione o eccezione, alle condizioni previste dalla legge».

13. Ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 193/2000:

«I consumatori pregiudicati da un contratto concluso in violazione delle disposizioni della presente legge hanno il diritto di rivolgersi agli organi giurisdizionali conformemente alle disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile».

14. L'articolo 993 del Codul civil del 1864 (Codice civile), nella versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, prevede quanto segue:

«Chiunque, credendosi debitore, paghi un debito per errore, ha diritto alla ripetizione nei confronti del creditore.

Tale diritto viene meno quando il creditore, in buona fede, abbia estinto il suo titolo di credito; il solvens può allora agire contro il vero debitore».

15. L'articolo 994 di tale Codice così dispone:

«Qualora l'accipiens abbia agito in malafede, è tenuto a restituire sia il capitale sia gli interessi o i frutti a partire dal giorno del pagamento».

16. L'articolo 1092 di detto Codice è così formulato:

«Qualsiasi pagamento presuppone un debito; ciò che è stato pagato indebitamente è soggetto a ripetizione».

17. L'articolo 1° del Decretul nr. 167 privitor la prescripţia extinctivă (decreto n. 167 sulla prescrizione estintiva), del 10 aprile 1958, nella versione applicabile alla fattispecie oggetto del procedimento principale, così recita:

«Il diritto di azione avente un oggetto patrimoniale si estingue per prescrizione se non è stato esercitato entro il termine previsto dalla legge.

L'estinzione del diritto di azione relativamente a un diritto principale comporta l'estinzione del diritto di azione relativamente ai diritti accessori».

18. Ai sensi dell'articolo 2 di tale decreto:

«La nullità di un atto giuridico può essere fatta valere in qualsiasi momento, mediante azione o eccezione».

19. L'articolo 7 di detto decreto prevede quanto segue:

«Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui sorge il diritto di azione o il diritto di chiedere l'esecuzione forzata.

Per le obbligazioni che devono essere eseguite su richiesta del creditore e per quelle il cui termine di esecuzione non è fissato, la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui si instaura il rapporto giuridico».

20. L'articolo 8 del medesimo decreto dispone quanto segue:

«Il termine di prescrizione del diritto di azione per il risarcimento dei danni da atto illecito inizia a decorrere dalla data in cui la parte lesa ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza sia del danno sia della persona che ne è responsabile.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di arricchimento senza causa».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C-698/18

21. Il 26 giugno 2008 JB ha stipulato con la Raiffeisen Bank un contratto di credito avente ad oggetto la concessione di un prestito personale di EUR 4 168,41 per una durata di 84 mesi in scadenza nel 2015, data in cui il credito è stato integralmente rimborsato dall'interessato.

22. Ritenendo che talune clausole contrattuali fossero abusive, nel dicembre 2016 JB ha proposto ricorso dinanzi alla Judecătoria Târgu Mureș (Tribunale di primo grado di Târgu Mureș, Romania) diretto a ottenere l'accertamento del carattere abusivo di tali clausole, la restituzione delle somme versate in forza di queste ultime nonché il pagamento degli interessi legali.

23. A sua difesa, la Raiffeisen Bank ha eccepito la mancanza di legittimazione ad agire di JB, in quanto, in forza della normativa nazionale, alla data di proposizione di detto ricorso, l'interessato non aveva più la qualità di consumatore dal momento che, a tale data, i rapporti tra le parti del contratto di credito in questione erano cessati e tale contratto si era estinto l'anno precedente, con la sua integrale esecuzione.

24. La Judecătoria Târgu Mureş (Tribunale di primo grado di Târgu Mureş) ha accolto il ricorso di JB. Detto giudice ha ritenuto che JB avesse la qualità di consumatore al momento della conclusione del contratto di credito di cui trattasi e che la circostanza che gli effetti di tale contratto si fossero realizzati integralmente non impedisse la verifica del carattere asseritamente abusivo delle clausole di detto contratto. Lo stesso giudice ha ritenuto che i requisiti risultanti dalla normativa nazionale fossero soddisfatti, vale a dire che le clausole in questione non erano state negoziate direttamente con il consumatore e che le stesse determinavano, a danno di quest'ultimo e in contrasto con il requisito della buona fede, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti. Dopo aver affermato che una clausola dichiarata abusiva non poteva creare obblighi per il consumatore, detto giudice ha assimilato tale inopponibilità alla nullità assoluta e, sulla base del principio della restitutio in integrum, ha ingiunto alla Raiffeisen Bank di restituire le somme pagate da JB in forza delle clausole dichiarate abusive, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di incasso di tali somme da parte della Raiffeisen Bank fino alla restituzione effettiva delle stesse.

25. La Raiffeisen Bank ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio, reiterando l'argomento secondo cui JB avrebbe perso la qualità di consumatore prima della data di proposizione del suo ricorso, a seguito della scadenza del contratto di credito di cui trattasi con la sua esecuzione integrale.

26. Il giudice del rinvio afferma che, conformemente alla costante giurisprudenza dei giudici rumeni, l'inopponibilità delle clausole abusive è assimilata al regime della nullità assoluta. Esso rileva altresì che dalle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4, della legge n. 193/2000 risulta che il consumatore che intenda far valere il carattere abusivo di una clausola contrattuale esercita l'azione di nullità ordinaria. Tuttavia, i giudici rumeni adottano approcci divergenti quanto al mantenimento della qualità di consumatore nel caso di un contratto integralmente eseguito e, di conseguenza, del suo diritto di proporre un'azione di ripetizione di prestazioni effettuate in forza delle clausole dichiarate abusive.

27. Da un lato, secondo l'approccio seguito dai giudici di grado inferiore, tenuto conto del carattere imprescrittibile, nel diritto rumeno, dell'azione per l'accertamento della nullità assoluta, il consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, non cesserebbe di essere considerato tale dopo l'esecuzione integrale del contratto e potrebbe, in qualsiasi momento, invocare la nullità assoluta delle clausole abusive mediante azione o eccezione. Secondo questo stesso approccio, il consumatore ha il diritto di proporre un'azione di ripetizione entro un termine di tre anni che comincerebbe a decorrere dalla constatazione della nullità delle clausole abusive, come previsto dal regime ordinario delle nullità.

28. Dall'altro lato, il giudice del rinvio osserva che l'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) ha assunto una posizione diversa, ossia che la sanzione inflitta in caso di accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali è sui generis, dato che comporta la soppressione degli effetti di queste ultime per il futuro, senza rimettere in discussione le prestazioni già effettuate.

29. Orbene, il giudice del rinvio ritiene possibile adottare un'interpretazione che consenta di equilibrare il principio di un livello elevato di tutela dei consumatori e il principio della certezza del diritto. A suo avviso, la data in cui cessa il contratto in questione, ossia quando il consumatore è liberato da ogni obbligo nei confronti del professionista e quindi non deve più essere considerato come se si trovasse in una situazione di inferiorità rispetto a quest'ultimo, è una data, determinata in modo oggettivo, alla quale il consumatore deve o dovrebbe essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola o delle clausole di tale contratto e a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione di tre anni per proporre un'azione in materia patrimoniale, ivi compresa un'azione di ripetizione.

30. Un approccio siffatto eviterebbe che l'inizio del termine di prescrizione di tre anni non dipenda unicamente dalla volontà del consumatore, ma non inciderebbe sulla possibilità per quest'ultimo di chiedere in qualsiasi momento l'accertamento del carattere abusivo di clausole contrattuali di un contratto stipulato con un professionista, attirando così l'attenzione dei professionisti sul carattere illecito di tali clausole.

31. Nel caso di specie, JB ha proposto un ricorso diretto all'accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali del contratto di credito stipulato con la Raiffeisen Bank e della loro nullità assoluta, nonché alla restituzione delle somme indebitamente versate, quasi un anno dopo la scadenza di tale contratto, vale a dire entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno previsto dal diritto comune per poter esercitare un'azione patrimoniale.

Causa C-699/18

32. Il 28 maggio 2003 KC e un'altra parte, in qualità di co-mutuatario, hanno stipulato con la Société Générale un contratto di credito avente ad oggetto la concessione di un prestito personale di EUR 17 000, per un periodo di 120 mesi. Tale contratto è cessato in seguito al rimborso anticipato.

33. Ritenendo che, alla luce delle disposizioni nazionali in materia, talune clausole di tale contratto fossero abusive, nel luglio 2016 KC ha proposto ricorso dinanzi alla Judecătoria Târgu Mureş (Tribunale di primo grado di Târgu Mureş) diretto a ottenerne l'accertamento del carattere abusivo. KC ha chiesto l'annullamento di dette clausole, la restituzione delle somme versate in forza di queste ultime nonché il pagamento degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di incasso di tali somme da parte della Société Générale fino alla loro effettiva restituzione.

34. La Société Générale ha invocato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire di KC sulla base della normativa nazionale concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. La stessa ha affermato che, alla data di proposizione di detto ricorso, KC non aveva più la qualità di consumatore, dal momento che, a tale data, i rapporti tra le parti erano cessati e il contratto in questione era scaduto da undici anni, con rimborso anticipato.

35. La Judecătoria Târgu Mureş (Tribunale di primo grado di Târgu Mureş) ha accolto parzialmente il ricorso di KC. Detto giudice ha ritenuto che quest'ultimo avesse la qualità di consumatore al momento della conclusione del contratto di credito con la Société Générale e che la circostanza che gli effetti di tale contratto si fossero prodotti integralmente non impedisse la verifica, imposta dalla direttiva 93/13, del carattere asseritamente abusivo delle clausole di detto contratto, cosicché non sarebbe opponibile a KC il fatto che egli abbia accettato interamente le clausole del contratto di credito di cui trattasi e abbia dato esecuzione alle stesse. Lo stesso giudice ha ritenuto che i requisiti risultanti dalla normativa nazionale fossero soddisfatti, vale a dire che le clausole di tale contratto non erano state negoziate direttamente con il consumatore e che le stesse determinavano, a danno di quest'ultimo e in contrasto con il requisito della buona fede, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti. Essa ha deciso che tali clausole non vincolavano il consumatore e che non producevano effetti rispetto a quest'ultimo e ha ritenuto che la sanzione applicabile fosse la nullità assoluta di dette clausole. In forza dell'effetto retroattivo della nullità assoluta, detto giudice ha accolto la domanda di restituzione delle somme versate in forza delle clausole dichiarate abusive, maggiorate degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

36. La Société Générale Bank ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio, reiterando l'argomento secondo cui KC avrebbe perso la qualità di consumatore prima della data di proposizione del suo ricorso, a seguito della scadenza del contratto di credito di cui trattasi, undici anni prima, mediante rimborso anticipato. La Société Générale invoca altresì argomenti relativi ai requisiti previsti dalla normativa nazionale ai fini dell'accertamento del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale.

37. Il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte nella causa C-699/18 per gli stessi motivi esposti nell'ambito della causa C-698/18.

38. Esso sottolinea tuttavia che KC ha proposto il ricorso diretto all'accertamento del carattere abusivo delle clausole del contratto di credito di cui trattasi undici anni dopo la scadenza di quest'ultimo, ossia dopo la scadenza del termine di prescrizione ordinario di tre anni previsto dal legislatore nazionale per quanto riguarda l'esercizio di un diritto patrimoniale.

39. Ciò premesso, il Tribunalul Specializat Mureş (Tribunale superiore specializzato di Mureş, Romania) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici nelle cause C-698/18 e C-699/18:

«1) Se le disposizioni della direttiva 93/13 (...), in particolare i considerando dodicesimo, ventunesimo e ventitreesimo, l'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 8, consentano, in applicazione del principio di autonomia processuale e, congiuntamente, di quello di equivalenza e di effettività, un insieme di strumenti giudiziari costituito da un'azione ordinaria, non soggetta a prescrizione, volta all'accertamento del carattere abusivo di talune clausole contenute in contratti conclusi con i consumatori e da un'azione ordinaria avente carattere personale e patrimoniale, soggetta a prescrizione, con cui viene perseguito l'obiettivo di detta direttiva di eliminare gli effetti di tutte le obbligazioni sorte ed eseguite in forza di una clausola di cui sia stato accertato il carattere abusivo nei confronti del consumatore.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le medesime disposizioni ostino ad un'interpretazione derivante dall'applicazione del principio di certezza dei rapporti giuridici di diritto civile secondo la quale il momento oggettivo a partire dal quale il consumatore doveva o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di una clausola abusiva sarebbe quello della cessazione del contratto di credito nell'ambito del quale aveva la qualità di consumatore».

40. Con decisione del presidente della Corte del 12 dicembre 2018, le cause C-698/18 e C-699/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

41. In primo luogo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, da un lato, quest'ultima è competente a interpretare il diritto dell'Unione soltanto per quanto riguarda la sua applicazione in uno Stato membro a partire dalla data di adesione di quest'ultimo all'Unione europea (ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran, C-92/14, EU:C:2014:2051, punto 27).

42. Dall'altro lato, poiché dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 93/13 risulta che quest'ultima è applicabile esclusivamente ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994, data di scadenza del termine di trasposizione della stessa, occorre tenere conto della data di stipula dei contratti oggetto del procedimento principale per stabilire l'applicabilità di detta direttiva a tali contratti, non essendo pertinente il periodo durante il quale questi ultimi hanno prodotto effetti (ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran, C-92/14, EU:C:2014:2051, punto 28).

43. Nel caso di specie, la Romania ha aderito all'Unione il 1° gennaio 2007, mentre il contratto di credito di cui al procedimento principale nella causa C-698/18 è stato stipulato il 26 giugno 2008 e il contratto di credito di cui al procedimento principale nella causa C-699/18 è stato stipulato il 28 maggio 2003.

44. Pertanto, la direttiva 93/13 è applicabile, ratione temporis, alla controversia di cui alla causa C-698/18. Per contro, essa non è applicabile ratione temporis alla controversia di cui alla causa C-699/18.

45. In secondo luogo, per quanto riguarda la causa C-698/18, occorre esaminare l'argomento del governo rumeno secondo cui la risposta alla seconda questione dipende esclusivamente dall'interpretazione e dall'applicazione delle disposizioni della normativa nazionale.

46. A questo proposito, occorre ricordare che, nell'ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, l'accertamento e la valutazione dei fatti costituenti l'oggetto della controversia principale, nonché l'interpretazione e l'applicazione del diritto nazionale, rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale. Spetta parimenti esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda sentenza, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 26 maggio 2011, Stichting Natuur en Milieu e a., da C-165/09 a C-167/09, EU:C:2011:348, punto 47).

47. Nel caso di specie, le questioni nella causa C-698/18 vertono, in sostanza, sulla conformità del diritto rumeno in materia di termini di prescrizione applicabili alle azioni giudiziarie nel settore delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori a varie disposizioni della direttiva 93/13 e ai principi generali del diritto dell'Unione, e non sul merito del procedimento principale né sull'interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni della normativa nazionale.

48. Ciò premesso, da un lato, la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate nella causa C-698/18 e queste ultime sono ricevibili e, dall'altro, la Corte non è competente a rispondere alle questioni sollevate nella causa C-699/18.

Sulla prima questione nella causa C-698/18

49. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell'azione diretta a ottenere la dichiarazione della nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l'azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento.

50. A questo proposito va rilevato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali.

51. Stante la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che la direttiva 93/13 garantisce ai consumatori, il suo articolo 6 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, punto 89).

52. Inoltre, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima direttiva, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, punto 78, nonché del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 56).

53. A tal fine, spetta ai giudici nazionali disapplicare le clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 e C-483/18, EU:C:2019:930, punto 47).

54. Ne consegue, secondo una giurisprudenza della Corte, che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l'accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola siffatta, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola. Se ne evince che l'obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme (sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 61 e 62).

55. È vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, la tutela che la direttiva 93/13 garantisce ai consumatori osta a una normativa nazionale che vieta al giudice nazionale, alla scadenza di un termine di decadenza, di rilevare il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore (sentenza del 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00, EU:C:2002:705, punto 38).

56. Tuttavia, la Corte ha già riconosciuto che la tutela del consumatore non è assoluta (sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 68) e che è compatibile con il diritto dell'Unione la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell'interesse della certezza del diritto (sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punto 41, nonché del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 69).

57. A questo proposito, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, in assenza di disposizioni al riguardo nel diritto dell'Unione, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, purché, dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle relative a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e, dall'altro, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, EU:C:2006:675, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

58. Occorre pertanto rispondere alla prima questione nella causa C-698/18 dichiarando che l'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell'azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l'azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempreché tale termine non sia meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, in particolare dalla direttiva 93/13 (principio di effettività).

Sulla seconda questione nella causa C-698/18

59. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché i principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione giurisdizionale della normativa nazionale secondo la quale l'azione in giudizio per la restituzione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è assoggettata a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla data dell'esecuzione integrale di tale contratto, dal momento che, a partire da tale data, il consumatore avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola.

60. Per quanto riguarda, in primo luogo, il principio di effettività, risulta da costante giurisprudenza che la questione se una disposizione nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione dev'essere esaminata tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 26 giugno 2019, Addiko Bank, C-407/18, EU:C:2019:537, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

61. Tali aspetti devono essere presi in considerazione in sede di analisi delle caratteristiche del termine di prescrizione di cui trattasi nel procedimento principale. Pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, tale analisi deve vertere sulla durata di tale termine e sulle modalità della sua applicazione, ivi compresa la modalità adottata per dare inizio al decorso di detto termine (v. altresì, per analogia, sentenza del 29 ottobre 2015, BBVA, C-8/14, EU:C:2015:731, punto 27).

62. A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che termini di ricorso ragionevoli fissati, a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, se siffatti termini sono materialmente sufficienti per consentire al consumatore la preparazione e la proposizione di un ricorso effettivo (sentenza del 29 ottobre 2015, BBVA, C-8/14, EU:C:2015:731, punti 28 e 29).

63. Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che si tratta dell'applicazione, all'azione diretta a far valere gli effetti restitutori dell'accertamento della nullità di una clausola abusiva, del termine di prescrizione di tre anni, previsto dal diritto comune, il quale inizierebbe a decorrere, secondo l'interpretazione favorita dal giudice del rinvio, a partire dall'esecuzione integrale del contratto concluso con un professionista. Secondo il giudice del rinvio, tale punto di partenza corrisponde alla data in cui il consumatore dovrebbe o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere abusivo di una o di più clausole di tale contratto.

64. Qualora sia stabilito e noto in anticipo, un termine di prescrizione di tre anni appare, in linea di principio, materialmente sufficiente per consentire al consumatore la preparazione e la proposizione di un ricorso effettivo.

65. Tuttavia, poiché, secondo l'interpretazione del diritto nazionale sostenuta dal giudice del rinvio, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data dell'esecuzione integrale del contratto, occorre tener conto della circostanza che è possibile che i consumatori ignorino il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto stipulato con il professionista o non intendano la portata dei loro diritti derivanti dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, punto 69) e ciò anche al momento dell'esecuzione integrale del contratto o successivamente ad essa.

66. Inoltre, occorre ricordare che il regime di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull'assunto che il consumatore è in una situazione di inferiorità rispetto al professionista sia per quanto riguarda il potere nelle trattative sia rispetto al grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni previamente predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenza del 19 dicembre 2019, Bondora, C-453/18 e C-494/18, EU:C:2019:1118, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

67. Orbene, tenuto conto di tale circostanza e della situazione di inferiorità nella quale si trova il consumatore, si deve ritenere che un termine di prescrizione di tre anni che comincia a decorrere dalla data di esecuzione integrale del contratto non sia idoneo a garantire al consumatore una tutela effettiva, dal momento che tale termine rischia di essere scaduto ancor prima che il consumatore possa avere conoscenza della natura abusiva di una clausola contenuta in tale contratto. Un siffatto termine rende pertanto eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di tale consumatore conferiti dalla direttiva 93/13.

68. Nessun'altra conclusione può essere tratta sulla base del rilievo, prospettato dal giudice del rinvio, che il consumatore perde tale qualità al momento dell'esecuzione integrale del contratto.

69. A questo proposito, va osservato, come enunciato dal decimo considerando della direttiva 93/13, che le regole uniformi in merito alle clausole abusive previste da tale direttiva devono applicarsi a «qualsiasi contratto» stipulato fra un «professionista» e un «consumatore», quali definiti all'articolo 2, lettere b) e c), della direttiva in parola (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C-590/17, EU:C:2019:232, punto 19).

70. Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, si intende per «consumatore» qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C-590/17, EU:C:2019:232, punto 22).

71. A questo proposito, occorre constatare che la definizione della nozione di «consumatore» di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 non contiene alcun elemento che consenta di determinare in quale momento un contraente cessa di essere un consumatore ai sensi di quest'ultima e cessa, pertanto, di poter avvalersi della tutela conferitagli da tale direttiva.

72. Tuttavia, occorre interpretare tale disposizione nel contesto del regime di tutela istituito dalla direttiva 93/13, alla luce della considerazione, ricordata al punto 67 della presente sentenza, che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista.

73. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, l'esecuzione del contratto di cui trattasi non modifica retroattivamente la circostanza che, al momento della conclusione di tale contratto, il consumatore si trovasse in una simile situazione di inferiorità. In tale contesto, limitare la tutela che la direttiva 93/13 conferisce al consumatore alla sola durata dell'esecuzione del contratto di cui trattasi, nel senso che l'esecuzione integrale di tale contratto esclude qualsiasi possibilità per il consumatore di avvalersi di tale tutela, non è conciliabile con il regime di tutela istituito da tale direttiva. Una limitazione siffatta sarebbe particolarmente inammissibile, come afferma il governo polacco, nell'ambito di contratti che, come per il contratto di vendita, sono eseguiti immediatamente dopo o al momento della loro conclusione, in quanto essa non lascerebbe ai consumatori un termine ragionevole per contestare le clausole abusive eventualmente contenute in tali contratti.

74. Ne consegue che la nozione di «consumatore» di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che il fatto che un contratto sia integralmente eseguito non esclude che una parte di tale contratto possa essere qualificata come «consumatore», ai sensi di tale disposizione.

75. Da quanto precede discende che il principio di effettività osta a che l'azione di ripetizione sia soggetta a un termine di prescrizione di tre anni, che inizia a decorrere dalla data di cessazione del contratto di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che, a tale data, il consumatore avesse o potesse ragionevolmente avere conoscenza del carattere abusivo di una clausola di tale contratto invocato a sostegno della sua azione di ripetizione, essendo siffatte norme sulla prescrizione idonee a rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di tale consumatore conferiti dalla direttiva 93/13.

76. Per quanto attiene al principio di equivalenza, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il rispetto di tale principio presuppone che la norma nazionale di cui trattasi si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno con analoghi petitum e causa petendi (sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C 470/12, EU:C:2014:101, punto 47).

77. A tale riguardo, spetta unicamente al giudice nazionale, che ha una conoscenza diretta delle modalità procedurali applicabili, verificare la somiglianza dei ricorsi di cui trattasi sotto il profilo del loro petitum, della loro causa petendi e dei loro elementi essenziali (sentenza del 12 febbraio 2015, Baczó e Vizsnyiczai, C-567/13, EU:C:2015:88, punto 44 nonché giurisprudenza ivi citata).

78. Nel caso di specie, dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, conformemente alla giurisprudenza costante dei giudici rumeni, l'inopponibilità delle clausole abusive è assimilata al regime della nullità assoluta. Su tale base il giudice del rinvio precisa che, nel diritto rumeno, l'effetto della nullità assoluta è il ripristino della situazione anteriore che, in materia di contratti sinallagmatici, avviene mediante un'azione di ripetizione dell'indebito pagamento. Ai sensi del diritto rumeno, nel caso di proposizione di una tale azione, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data dell'accertamento giudiziale della causa di tali azioni.

79. Per contro, il giudice del rinvio osserva che, per ragioni di certezza del diritto, sarebbe possibile far decorrere il termine per la restituzione delle somme pagate in forza di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato con un consumatore a partire dalla data dell'esecuzione integrale di tale contratto, e non dalla data dell'accertamento giudiziale della natura abusiva, e pertanto della nullità, della clausola di cui trattasi.

80. Ne consegue che, fatta salva la somiglianza delle azioni di cui trattasi che solo il giudice del rinvio è in grado di verificare, l'interpretazione prospettata da tale giudice e riassunta al punto precedente equivarrebbe a istituire modalità procedurali diverse, che trattano in modo meno favorevole le azioni fondate sul regime di tutela previsto dalla direttiva 93/13. Una siffatta differenza di trattamento, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, non può essere giustificata da motivi di certezza del diritto.

81. Se è pur vero che i termini di prescrizione mirano a garantire la certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha, C-627/18, EU:C:2020:321, punto 60), è anche vero che, poiché il legislatore rumeno ha ritenuto che il principio della certezza del diritto non osti al termine di prescrizione per le azioni di cui al punto 79 della presente sentenza, non si può affermare che tale principio osti all'applicazione, in forza del principio di equivalenza, dello stesso termine alle azioni fondate sul regime di tutela previsto dalla direttiva 93/13.

82. Dalle considerazioni sin qui svolte discende che, fatta salva la verifica, da parte del giudice del rinvio, della somiglianza delle azioni summenzionate, il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che esso osta all'interpretazione della normativa nazionale nel senso che il termine di prescrizione di un'azione in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate in forza di una clausola abusiva inizia a decorrere dalla data dell'esecuzione integrale del contratto, mentre per un'azione analoga di diritto interno questo stesso termine inizia a decorrere dalla data dell'accertamento giudiziale della causa dell'azione.

83. Alla luce dell'insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda questione nella causa C-698/18 dichiarando che l'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché i principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un'interpretazione giurisdizionale della normativa nazionale secondo la quale l'azione in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è assoggettata a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla data dell'esecuzione integrale di tale contratto, qualora si presuma, senza che sia necessario verificarlo, che, a tale data, il consumatore avrebbe dovuto avere conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi o qualora, per azioni analoghe, fondate su determinate disposizioni del diritto interno, tale stesso termine inizi a decorrere soltanto a partire dall'accertamento giudiziale della causa di tali azioni.

Sulle spese

84. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell'azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l'azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempreché tale termine non sia meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, in particolare dalla direttiva 93/13 (principio di effettività).

2) L'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché i principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un'interpretazione giurisdizionale della normativa nazionale secondo la quale l'azione in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è assoggettata a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla data dell'esecuzione integrale di tale contratto, qualora si presuma, senza che sia necessario verificarlo, che, a tale data, il consumatore avrebbe dovuto avere conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi o qualora, per azioni analoghe, fondate su determinate disposizioni del diritto interno, tale stesso termine inizi a decorrere soltanto a partire dall'accertamento giudiziale della causa di tali azioni.

3) La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alle questioni poste dal Tribunalul Specializat Mureş (Tribunale superiore specializzato di Mureş, Romania) nella sua decisione del 12 giugno 2018, nell'ambito della causa C-699/18.