Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III stralcio
Sentenza 25 giugno 2020, n. 7167

Presidente: Savoia - Estensore: Levato

Premesso che:

- la Fater s.p.a. è risultata aggiudicataria di una procedura di gara indetta da Consip per la "fornitura di ausili ed assorbenza per incontinenti e dei servizi connessi" in favore di aziende sanitarie locali, sottoscrivendo la relativa convenzione il 22 novembre 2015, cui ha aderito l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti per la durata di dodici mesi decorrenti dal 15 febbraio 2006, prorogabili di ulteriori sei mesi;

- secondo le deduzioni ricorsuali, il rapporto convenzionale ha avuto una puntuale esecuzione e in riferimento al periodo utile per la revisione dei prezzi - cioè dal 28 febbraio 2007, inizio del secondo anno di fornitura, fino alla sua cessazione avvenuta il 19 novembre 2009 - il prezzo pagato dall'Azienda Sanitaria è stato di euro 1.087.588,32;

- con missiva del 29 novembre 2011 la ricorrente ha sollecitato la resistente p.a. - senza tuttavia ottenere alcun riscontro - ad operare la citata revisione dei prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile, quantificata in euro 23.359,85, somma determinata sulla scorta dei parametri Istat-Foi del periodo indicato sull'importo di euro 1.087.588,32;

- la deducente pertanto chiede - previa sostituzione delle clausole contrarie contenute nei commi 5 e 6 dell'art. 15 della convenzione Consip, nulle ai sensi degli [artt.] 1339, 1419 c.c. - il riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi e la condanna al pagamento della somma dovuta, comprensiva di interessi;

Ritenuto che:

- il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati, sussistendo i presupposti della decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a., mediante richiamo agli assunti ermeneutici espressi in pronunce inerenti ad analoghe vicende (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 giugno 2019, n. 1205; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 2 maggio 2018, n. 498);

Considerato, in particolare, che:

- l'art. 15 della convenzione Consip - nella parte in cui è stabilito che "il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati" - in base ai previgenti artt. 115 d.lgs. n. 163/2006 e 6 l. n. 537/1993, costituenti norme imperative, è nullo e soggetto ad eterointegrazione ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.;

- in ordine alla fissazione dell'adeguamento spettante, è da escludere che la pretesa vantata dall'appaltatore abbia la consistenza di un diritto soggettivo perfetto, suscettibile di accertamento e condanna da parte del giudice amministrativo, in quanto le citate disposizioni prescrivono che la determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi (C.d.S., Sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; Cass., Sez. un., 31 ottobre 2008, n. 26298);

- la qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale comporta che il privato contraente potrà avvalersi, a fronte dell'inerzia della stazione appaltante, solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo, senza pertanto domandare in via diretta al g.a. l'accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi alla p.a. (T.A.R. Lazio, Sez. I, 20 luglio 2017, n. 8752) e ciò in quanto la giurisdizione esclusiva prevista in materia dall'art. 133, lett. e), [n.] 2), c.p.a. mantiene inalterata la distinta rilevanza delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio e la correlativa e distinta natura delle relative azioni esperibili dal privato;

- nella vigenza della l. n. 537/1993 è stato riconosciuto adeguato parametro di valutazione dell'incremento del prezzo l'indice Istat che misura l'aumento medio dei prezzi per le famiglie degli operai e degli impiegati, c.d. indice Foi, quale indicatore deputato a rilevare l'andamento del tasso generale d'inflazione (C.d.S., Sez. V, 20 novembre 2015, n. 5291);

- in base a quest'ultimo parametro la stazione appaltante, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, dovrà determinarsi discrezionalmente con riguardo alla revisione dei prezzi in esame;

Ritenuto, pertanto, che:

- va accolta la domanda della ricorrente Fater s.p.a. volta alla declaratoria di nullità dell'art. 15 della convenzione, nella parte in cui esclude la revisione del corrispettivo;

- l'A.S.L. di Rieti dovrà pertanto provvedere sull'istanza di adeguamento revisionale del corrispettivo contrattuale, il cui ammontare dovrà essere determinato a cura della stessa p.a., entro 90 giorni dalla notificazione della presente decisione, con decorrenza del calcolo revisionale dal 28 febbraio 2007 fino al 19 novembre 2009, data di cessazione del rapporto contrattuale con la ricorrente, quantificando gli importi dovuti in base delle variazioni dell'indice Foi rilevato dall'Istat, ovvero in misura inferiore, all'esito di apposita istruttoria (C.d.S., Sez. VI, 17 marzo 2016, n. 1091; Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 209);

- le somme così determinate andranno poi maggiorate degli interessi moratori fino all'effettivo soddisfo;

Ritenuto infine che:

- la particolarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M. Marazza

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