Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione III
Sentenza 29 giugno 2020, n. 841

Presidente: Giani - Estensore: Nappi

FATTO E DIRITTO

1. La Nobili Pubblicità di Mauro Nobili e C. s.a.s., con atto depositato il 21 maggio 2012, è insorta avverso gli atti in epigrafe, tutti concernenti il diniego di rinnovo all'installazione di impianti pubblicitari in più strade statali della Toscana, deducendo in diritto da più angolazioni la violazione di legge e l'eccesso di potere.

2. L'Anas s.p.a., costituitasi in giudizio, ha concluso per l'inammissibilità in rito e per il rigetto nel merito del ricorso.

3. All'esito della camera di consiglio svoltasi il 4 settembre 2012, con ordinanza n. 594 del 2012, l'incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di sufficiente fumus boni iuris.

4. All'udienza smaltimento dell'8 giugno 2020, previo deposito di scritti difensivi, il giudizio è transitato in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020.

5. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.

Viene nel caso di specie in considerazione, come puntualmente eccepito da parte resistente, un ricorso cumulativo, con il quale vengono impugnati più atti amministrativi; al riguardo giova rilevare che nel processo amministrativo vale la regola, discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo.

La ratio del su riferito indirizzo si fonda sia sull'esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo, sia sulla necessità di impedire l'elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi (ex multis, C.d.S., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537).

Ora, sussiste connessione oggettiva, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, quando: fra gli atti impugnati venga ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale; sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi.

Alcuno di tali presupposti è ravvisabile nel caso di specie ove il ricorso è finalizzato all'annullamento di una pluralità differenti e autonomi atti amministrativi, emanati a valle di altrettanto distinti e autonomi procedimenti, aventi a oggetto vicende che, ancorché di tratti similari, sono comunque tra loro diverse, dalle quali emergono autonome e distinte pretese soggettive, e che si riferiscono a località e tempi non omogenei.

6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

7. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e della definizione in rito del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.