Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-quater
Sentenza 6 luglio 2020, n. 7704

Presidente: Savoia - Estensore: Marotta

FATTO E DIRITTO

L'organizzazione sindacale ricorrente ha presentato in data 25 settembre 2019, via pec, alla A.s.l. Roma 3 un'istanza di accesso, con la quale ha chiesto di prendere visione e di estrarre copia del Documento di valutazione dei rischi relativo alla Unità organizzativa complessa - Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale Grassi di Ostia.

A sostegno della istanza di accesso la ricorrente fa rilevare di aver precedentemente contestato alla A.s.l. Roma 3, con note del 12 giugno e del 24 giugno 2019, la presenza di due letti di degenza lungo il corridoio della predetta Unità organizzativa e di averne richiesto la rimozione immediata, al fine di evitare la illegittima ostruzione delle uscite di emergenza.

Con il ricorso in esame, notificato in data 22-26 novembre 2019 e depositato in data 6 dicembre 2019, la ricorrente si duole della inerzia dell'Amministrazione sulla istanza di accesso e chiede, oltre alla declaratoria del suo diritto di accedere alla documentazione richiesta, l'annullamento del silenzio diniego formatosi per effetto del comportamento silente dell'Amministrazione.

La A.s.l. Roma 3, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Anzitutto deve ritenersi sussistente la legittimazione della organizzazione sindacale ricorrente alla presentazione della istanza di accesso sopra richiamata, essendo essa funzionale alla tutela degli interessi della categoria professionale da essa rappresentata.

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel caso di specie, l'istanza di accesso formulata dalla ricorrente è diretta a verificare se il posizionamento dei posti letto nel corridoio, in prossimità delle uscite di emergenza, dell'Unità organizzativa complessa - Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Presidio Ospedaliero G.B. Grassi sia conforme al Documento di valutazione dei rischi predisposto dal datore di lavoro, ai sensi della norma sopra richiamata.

Ne consegue che, essendo l'istanza di accesso funzionale alla tutela dei lavoratori rappresentati dalla organizzazione sindacale ricorrente, illegittimo si rivela il silenzio diniego formatosi per effetto della inerzia della Amministrazione intimata.

Va conseguentemente ordinato alla A.s.l. Roma 3, in persona del direttore generale, di consentire alla organizzazione sindacale ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta, nelle forme indicate nella istanza di accesso, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- annulla il silenzio diniego formatosi per effetto della inerzia della Amministrazione intimata sulla istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 25 settembre 2019;

- ordina alla A.s.l. Roma 3, in persona del direttore generale, di consentire alla organizzazione sindacale ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta (Documento di valutazione dei rischi relativo alla Unità organizzativa complessa - Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Presidio Ospedaliero G.B. Grassi), nelle forme indicate nella istanza di accesso, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna la A.s.l. Roma 3 al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a., e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M. Di Pirro

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