Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 22 luglio 2020, n. 15654

Presidente: Mocci - Relatore: Ragonesi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 514/15, sez. 17, rigettava il ricorso proposto dalla Fimco s.p.a. avverso la cartella di pagamento 01420130016098662 per ires e altro 2009.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Puglia che, con sentenza 1497/2017, accoglieva parzialmente l'impugnazione limitatamente alla mancata motivazione circa il calcolo degli interessi.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia deduce che il contenuto della cartella di pagamento è determinato, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, da apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e che gli interessi quantificati nella cartella sono quelli iscritti a ruolo.

Con il secondo motivo deduce che la misura degli interessi è determinata ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 602 del 1973 e che, quindi, non necessita apposita motivazione.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Va premesso che, come accertato dai giudici di merito, la cartella oggetto di causa è stata emanata a titolo di liquidazione delle imposte e degli interessi e sanzioni dovuti sulla base della stessa dichiarazione della società contribuente ed il cui pagamento era stato omesso o ritardato.

In siffatta ipotesi questo Collegio non può che riportarsi all'orientamento anche di recente confermato da questa Corte che ha ribadito che con la cartella di pagamento "l'Ufficio è nella condizione di formulare le proprie richieste in forza del semplice richiamo alla dichiarazione stessa, nonché agli specifici titoli afferenti le singole somme (da rilevare, nello stesso senso, che la cartella impugnata contiene altresì la specifica indicazione, quanto alle ritenute, di quelle operate e non versate ovvero versate soltanto in parte, con indicazione delle relative date) senza necessità di indicare ulteriormente i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale.

Se è vero, infatti, che nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis citato, la cartella di pagamento costituisce l'atto con il quale il contribuente viene per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale, è altrettanto indiscutibile che, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione, così come nell'ipotesi in cui vengano richiesti (anche) gli interessi e le sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (Cass., Sez. 5, n. 26671 del 18 dicembre 2009, Rv. 610912-01; Sez. 5, Sentenza n. 22402 del 22 ottobre 2014, Rv. 632860-01; Sez. 6-5, n. 14236 del 7 giugno 2017, Rv. 644434-01).

Va, in conclusione, ribadito il principio secondo cui «La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo c.d. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione» (Cass., Sez. 5, n. 15564 del 27 luglio 2016, Rv. 640655-01)" (Cass. 6812/2019 vedi anche Cass. 14236/2017 e Cass. 23240/2017).

Conseguentemente a quanto fin qui esposto, anche il secondo motivo risulta manifestamente fondato.

La già citata giurisprudenza ha infatti precisato che "quanto, infine, al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, va osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 d.P.R. n. 602/1973), risolvendosi [il] calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta" (Cass. 6812/2019 vedi anche Cass. 14236/2017 e Cass. 23240/2017).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla CTR Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla CTR Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.