Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 3 agosto 2020, n. 4888

Presidente: Santoro - Estensore: Ponte

Rilevato in fatto che:

- la parte odierna appellate agisce al fine di ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 482 del 2019 di questa sezione;

- con tale pronuncia la sezione ha accolto il ricorso proposto per l'annullamento di titoli edilizi in sanatoria per lavori di sopraelevazione, in specie relativamente alla Scia n. 36 del 5 gennaio 2012, presentata dal sig. Vito C., avente ad oggetto lavori di sopraelevazione del fabbricato per civile abitazione;

- in particolare, all'esito della disposta verificazione, la sentenza ha ritenuto provata la sussistenza delle violazioni denunciate dalle originarie ricorrenti, così come riproposte in appello;

- con il presente ricorso le medesime parti lamentavano la mancata esecuzione della sentenza n. 482 cit. da parte del Comune il quale avrebbe dovuto accertare l'inottemperanza dell'ordine di demolizione e procedere all'acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato abusivo o, a tutto concedere, ad una demolizione in danno i cui oneri avrebbe dovuto recuperare dall'autore dell'abuso;

- la parte appellata comunale non si costituiva in giudizio;

- con ordinanza collegiale n. 3563 del 5 giugno 2020 veniva disposta istruttoria, in specie a fronte della mancata costituzione dell'amministrazione appellata, al fine di acquisire le necessarie informazioni relative all'avvio del procedimento sanzionatorio conseguente alla sentenza n. 482 predetta, nonché agli atti del relativo iter;

- in data 24 giugno 2020 veniva depositato l'adempimento istruttorio da parte del Comune, odierno appellato non costituito;

- alla camera di consiglio del 30 luglio 2020 la causa passava in decisione.

Considerato in diritto che:

- in via preliminare, dall'analisi della documentazione acquisita in adempimento della disposta istruttoria risulta che l'amministrazione, all'esito del giudizio pregresso, ha adottato una serie di atti, con particolare riferimento al provvedimento n. 2613 del 9 dicembre 2019 recante l'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 8 del 2013 (invero inutile, in quanto l'atto era già stato eliminato dal mondo giuridico in seguito alla sentenza ottemperanda), nonché all'ordinanza di demolizione n. 62 del 2019;

- emerge pertanto l'improcedibilità del presente gravame di ottemperanza, avendo la p.a. adottato il provvedimento sanzionatorio del manufatto abusivo in conseguenza del venir meno del titolo abilitativo e, pertanto, dato seguito agli effetti della pronuncia qui invocata in termini esecutivi;

- a fronte di tale emergenze, residuerà in capo alla stessa p.a. l'onere di portare ad esecuzione i provvedimento impugnati, nei termini ancora di recente chiariti dalla sezione (cfr. sentenza n. 3120 del 2020);

- in proposito, sulla scorta del chiaro tenore normativo di cui al t.u. edilizia, la giurisprudenza di questo Consiglio ha fissato alcune indicazioni conseguenti;

- in primo luogo, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione di opere abusive, l'effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l'effetto automatico della mancata ottemperanza, pertanto il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa e non implica alcuna valutazione discrezionale (cfr. ad es. C.d.S., sez. VI, 25 giugno 2019, n. 4336);

- in secondo luogo, la giurisprudenza anche della sezione ha avuto modo di approfondire il tenore e gli effetti del comma 5 dell'art. 31 t.u. cit., ai sensi del quale l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;

- in sostanza, la norma consente, in alternativa alla soluzione finale della demolizione dell'edificazione abusiva, che quest'ultima resti pur sempre in situ, ponendo, affinché effettivamente si determini il vantaggio per l'intera collettività, requisiti destinati a fungere da presupposto dell'evento - sussistenza di prevalenti interessi pubblici; mancanza di contrasto dell'edificazione con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico - dei quali è arbitro l'ente locale, e dei quali il controinteressato può dimostrare l'insussistenza (cfr. ad es. C.d.S., sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1770);

- a fronte di tali emergenze normative e di principio, nessun rilievo sospensivo possono avere istanze dilatorie di parte, in specie a fronte degli effetti automatici derivanti dal decorso del termine di inottemperanza dell'ordine demolitorio;

- pertanto, una volta adottato l'atto sanzionatorio nella specie, il delineato quadro di riferimento delinea le conseguenti attività incombenti sulla p.a. titolare del potere in questione;

- sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), dichiara improcedibile il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M.N. Bugetti

Amministrazione di sostegno

Zanichelli, 2024

M. Marazza

Diritto sindacale contemporaneo

Giuffrè, 2024

L. Tramontano (cur.)

Codice della scuola

Maggioli, 2024