Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 4 settembre 2020, n. 304

Presidente: Realfonzo - Estensore: Colagrande

FATTO

Con il ricorso in decisione è impugnata la nota del 6 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo che ha respinto l'istanza del ricorrente di accesso alle dichiarazioni dei redditi eventualmente presentate dalla coniuge C. Vania per le annualità dal 2010 al 2019, eccezion fatta per gli anni 2015 e 2016, già agli atti del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente dinanzi al Tribunale dell'Aquila, nonché ogni informazione e documento relativo alle proprietà immobiliari e ai rapporti intestati a C. Vania di cui all'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973, anche in qualità di delegante o di delegato, con decorrenza dal 2010, ai fini di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.

Il diniego richiama la giurisprudenza, non univoca, che ritiene ammissibile l'accesso solo ove ricorra "l'impossibilità di acquisire il documento, anche attraverso forme processuali tipiche, già previste dall'ordinamento" (C.d.S., n. 2472/2014) e, in particolare, dagli artt. 492 e 210 c.p.c. e dall'art. 155-sexies disp. att. c.p.c., che subordina all'autorizzazione del giudice ordinario, anche nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, la possibilità di acquisire le informazioni tributarie in materia di capacità reddituale delle parti.

Il ricorrente richiama l'opposta giurisprudenza secondo la quale le norme citate "non hanno comportato alcuna ipotesi derogatoria alla disciplina in materia di accesso alla documentazione contenuta nelle banche dati della pubblica amministrazione" (C.d.S., n. 5347/2019).

Resiste l'amministrazione intimata.

Alla camera di consiglio del 1° luglio 2020 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il diniego di accesso si giustifica perché l'interesse del ricorrente, pendente un giudizio nel quale egli difende un suo interesse al quale i documenti richiesti sono collegati, troverebbe tutela negli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. che - in deroga all'art. 22 l. 241/1990 sul generale diritto di accesso ai documenti amministrativi - attribuiscono al giudice il potere di autorizzare l'accesso alla documentazione necessaria per accertare la capacità reddituale delle parti nei giudizi di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Secondo l'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso presuppone la titolarità "di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso" e il successivo comma terzo prevede che "tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6"; l'art. 24, comma 7, precisa poi che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Ai sensi del citato art. 24, comma 7, l'accesso c.d. "difensivo" va garantito qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale (ex multis, C.d.S., sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).

Non vi è dubbio che le dichiarazioni dei redditi e i documenti relativi alle proprietà immobiliari e ai rapporti di cui all'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973, anche in qualità di delegante o di delegato intestati alla coniuge del ricorrente, costituiscano documenti amministrativi nell'accezione accolta dall'art. 22 della l. n. 241/1990, in quanto contenute in auto-dichiarazioni provenienti dal titolare dei relativi rapporti giuridici o in comunicazioni da questi rivolte ad operatori economici o istituzionali che sono tenuti a darne comunicazione all'anagrafe tributaria.

Trattasi, inoltre, di documenti pacificamente accessibili perché diversi da quelli soggetti a segretazione o a divieto di divulgazione e neppure rientranti, in modo esplicito, tra le ipotesi nelle quali le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso (in termini: C.d.S., n. 5347/2019).

Sussiste poi un interesse qualificato del coniuge ad averne copia in quanto dal contenuto di detti documenti, contenenti dati inerenti alla capacità reddituale dell'altro coniuge, dipendono l'an e il quantum del mantenimento (dei figli o del coniuge) da porsi a carico del richiedente l'accesso nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

È ben vero che il processo civile dispone di strumenti processuali per acquisire le informazioni sui redditi e patrimoni delle parti, ma, nondimeno l'ingresso nel giudizio dei relativi dati è condizionato all'autorizzazione del giudice ex art. 155-sexies disp. att. c.p.c., o all'esercizio dei poteri istruttori ex art. 337-ter c.p.c., qualora il giudice ritenga non sufficientemente documentate le informazioni di carattere economico fornite dai genitori, o ancora ex artt. 210 e 213 c.p.c., ove il giudice ritenga necessario acquisire al processo documenti rilevanti.

Proprio il filtro dell'apprezzamento del giudice sull'acquisizione dei documenti induce a ritenere che le disposizioni processuali sopra riepilogate non siano in rapporto di specialità con l'art. 22 l. 241/1990.

L'art. 22 della l. 241/1990 infatti descrive una situazione giuridica sostanziale che pone il correlativo obbligo della pubblica amministrazione di consentire l'accesso ai documenti quando il richiedente alleghi la necessità di disporne per la cura o difesa dei suoi interessi, senza possibilità di obiettarne la irrilevanza o di opporre l'infondatezza dell'azione giudiziaria che l'interessato abbia annunciato di voler intraprendere (fra le tante: C.d.S., sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838; 19 marzo 2014, n. 1339).

Subordinare all'autorizzazione del giudice l'accesso ai documenti, dei quali la parte necessita per la propria difesa, restringe chiaramente l'ambito del diritto che, invece, il citato art. 22 subordina esclusivamente all'allegazione di un interesse qualificato da parte del richiedente e, ove necessario, al contemperamento del concorrente diritto alla riservatezza dei terzi, laddove, invece, l'autorizzazione o l'ordine di esibizione del giudice presuppongono (almeno) una valutazione sulla rilevanza dei documenti ai fini del decidere che invece è preclusa, come detto, alla p.a. che li detiene.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che il concorso fra le disposizioni processali in rassegna e l'art. 22 l. 241/1990 sia solo apparente.

È del tutto evidente infatti che se l'accesso ai documenti amministrativi è veicolato da un ordine giudiziale di esibizione (artt. 210 e 213 c.p.c.) o da un'istanza della parte processuale corredata dall'autorizzazione del giudice (art. 155-sexies disp. att. c.p.c.), la pubblica amministrazione è esonerata dall'accertare l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso, poiché l'impulso giudiziale all'acquisizione del documento trascende l'interesse delle parti e risponde a ragioni di ordine pubblico e di corretta amministrazione della giustizia.

Quando, invece, l'istanza proveniente dalla parte sia sprovvista dell'autorizzazione del giudice, la p.a. non può certo sottrarsi all'obbligo di verificare se ricorrono le condizioni per consentire l'accesso.

Ammettere il contrario implicherebbe l'accoglimento di un'interpretazione manipolativa dell'art. 22 citato, contraria al canone di ragionevolezza e uguaglianza, perché l'autorizzazione del giudice costituirebbe condicio sine qua non dell'accesso, nel caso in cui l'istante abbia dichiarato di voler acquisire i documenti per produrli in un processo pendente del quale sia parte, ma non nel caso in cui lo stesso istante abbia dichiarato di avere necessità di disporne per curare stragiudizialmente il medesimo interesse.

Appare invece chiaro [che] le disposizioni processuali citate e l'art. 22 l. 241/1990 sono in rapporto di specialità reciproca - non già di genus a species come implicitamente ritenuto da una parte della giurisprudenza (C.d.S., sez. IV, n. 3461 del 2017) - e si applicano alternativamente sulla base degli elementi specializzanti del caso concreto.

L'accesso dovrà quindi essere consentito sia se l'istanza è corredata dall'autorizzazione del giudice, benché manchi, in concreto, l'allegazione di un interesse diretto e attuale all'ostensione di un documento ad esso collegato, sia se detta istanza proviene dalla parte costituita in giudizio, che sebbene non autorizzata dal giudice, abbia allegato un tale interesse e il collegamento con il documento richiesto ai sensi dell'art. 22 l. n. 241/1990.

Nel caso in decisione l'istanza del ricorrente è chiaramente corredata dell'interesse "difensivo" - peraltro espressamente esteso ad altre sedi oltre quella del processo in corso - e della rilevanza dei documenti richiesti ai fini della cura della situazione giuridica controversa in giudizio, il cui accertamento l'Agenzia resistente ha del tutto omesso.

Il ricorso pertanto è accolto.

L'orientamento non univoco della giurisprudenza sulla questione decisa giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo di consentire al ricorrente l'accesso ai dati ed ai documenti richiesti con l'istanza del 27 gennaio 2020 entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione, o notifica se precedente, della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.